REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SALERNO -
SEZIONE I
composto dai Magistrati:
1) Dr. Alessandro Fedullo - Presidente
2) Dr. Francesco Mele - Consigliere rel.
3) Dr. Giovanni Grasso - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2432/2003 Reg. Gen., proposto da Donnarumma Angelo, in qualità di titolare di farmacia, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Aiello, domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio n. 207 presso lo studio del procuratore;
ricorrente opposto
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Cuccurullo, domiciliata, ai fini del presente giudizio in Salerno presso la Segreteria del TAR;
resistente opponente
ad oggetto:
- domanda di condanna della ASL al pagamento di somme relative a prestazioni di assistenza sanitaria;
-opposizione al decreto ingiuntivo n. 808/2003 del 18-10-2003;
VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTO il ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo e l’atto di opposizione della ASL;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 4-11-2004 il Dott. Francesco Mele e uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Rilevato in fatto:
- che con ricorso depositato il 29 agosto 2003 Donnarumma Angelo, nella qualità di titolare della omonima farmacia sita in Sarno (Sa) , chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda sanitaria Salerno 1 per il pagamento delle somme dovute per prestazioni di assistenza farmaceutica ;
- che con decreto n. 808/2003 del 18-10-2003 il Giudice Delegato del Tribunale Amministrativo Regionale ingiungeva il pagamento della somma di euro 2928, 29 oltre interessi legali e spese della procedura;
- che il suddetto decreto monitorio veniva notificato al debitore in data 29-10-2003;
- che con atto notificato il 5-12-2003 e depositato il 2-1-2004 l’Azienda Sanitaria Locale intimata formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
- che la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 4-11-2004.
DIRITTO
Premesso:
- che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto da lui vantato, assume la posizione sostanziale di attore ed ha, quindi, l’onere di dimostrare l’esistenza del diritto di credito che intende far valere, mentre l’opponente, essendo il soggetto che resiste alla pretesa della controparte, assume la posizione sostanziale di convenuto e resta a suo carico la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi della obbligazione ( cfr. Cass., III, 18-1-1974, n. 149; Cass. , I, 19-5-2000, n. 6528);
- che l’opposizione al decreto ingiuntivo, inoltre, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi probatori, offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso per l’ingiunzione, sia dall’opponente per contestare tale pretesa, ed accogliere la domanda del creditore qualora ritenga provato il suo diritto, indipendentemente dalla regolarità, validità e sufficienza degli elementi in base ai quali il decreto sia stato emesso (Cass., III, 18-4-1972, n. 1249).
- che, invero, nel procedimento di opposizione l’oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull’ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall’opposto, sulla quale il giudice è tenuto comunque a pronunciarsi, anche quando riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso ovvero del decreto reclamato (Cass., II, 18-4-2000, n. 4974);
Rilevato che con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 14-7-2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
- dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, come sostituito dall’art. 7, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli “ anzichè “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché”;
- dell’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che l’articolo 136 Cost. stabilisce che la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, evidenziandosi peraltro che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva nei confronti dei rapporti giuridici pendenti, costituiti dai rapporti che non sono stati definiti per effetto di prescrizione, decadenza, usucapione, transazione, provvedimento amministrativo inoppugnabile o sentenza passata in giudicato;
Acclarato, inoltre, che il principio sancito dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento di proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che la norma dichiarata tale – a differenza di quella abrogata – non può essere assunta, data l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale, a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della decisione di incostituzionalità, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass. Civ., sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487);
Rilevato che nel caso di specie la controversia ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese nell’ambito del rapporto di convenzionamento farmaceutico e che trattasi di rapporto non esaurito, giacchè non definito da provvedimento amministrativo inoppugnabile o sentenza passata in giudicato;
Ritenuto per quanto sopra che la richiamata decisione di illegittimità costituzionale, in relazione agli evidenziati oggetto e natura della controversia, trova applicazione nel caso di specie, evidenziandosi, per effetto della citata caducazione degli articoli 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’articolo 7 della legge n. 205/2000, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunziarsi sulla richiesta emanazione di decreto monitorio; Evidenziato, infatti, che la materia dei corrispettivi viene espressamente esclusa dall’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. e che risulta cassata la lettera e) del comma 2 del citato articolo 33 che attribuiva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi ivi comprese quelle svolte nell’ambito del Servizio sanitario Nazionale;
Ritenuto, pertanto, attesa la rilevabilità di ufficio del difetto di giurisdizione, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento, da parte di questo giudice, della domanda di pagamento proposta, onde l’opposto decreto monitorio deve essere revocato e dichiarata l’improponibilità della domanda;
Ritenuto, peraltro, che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione I), definitivamente giudicando sulla domanda proposta da Donnarumma Angelo con ricorso per decreto ingiuntivo e sulla conseguente opposizione prodotta dalla ASL Sa 1, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 808/2003 del 18-10-2003 ;
- dichiara la domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004;
con la partecipazione di:
Alessandro Fedullo - Presidente
Francesco Mele - Cons. est.
Depositata in segreteria il 7 febbraio 2005 |