REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 1060/2003 e 1171/2003, proposti da
- Ric. n. 1060/2003 - COMUNE DI LENTINI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Messina e Carmela Nigroli per legge domiciliato presso la segreteria di questo C.G.A.;
contro
SIET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Mirone Russo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
e nei confronti
della MERIDIANA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vaccaro, domiciliata per legge presso la segreteria di questo C.G.A.;
- Ric. n. 1171/2003 - MERIDIANA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vaccaro, domiciliata per legge presso la segreteria di questo C.G.A.;
contro
SIET S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Mirone Russo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
e nei confronti
del COMUNE DI LENTINI, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 949/03 del 11 giugno 2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Siet S.p.A. e della Meridiana s.a.s.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. M. Messina per il comune di Lentini, l’avv. A. Scuderi, su delega dell’avv. A. Mirone per la SIET S.p.A. e l’avv. P. Allotta, su delega dell’avv. G. Vaccaro per la Meridiana s.a.s.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
1) All’esito di una gara per l’affidamento del servizio comunale di igiene urbana per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° maggio 2003, dichiarata deserta, il Sindaco del comune di Lentini - per fronteggiare la situazione di emergenza creata dalla necessità di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - procedeva, con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 90 del 30 aprile 2003, adottata ai sensi dell’art. 50 del dec. leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ad affidare l’esecuzione del predetto servizio alla Meridiana s.a.s. per un periodo di tre mesi.
Tale affidamento era stato preceduto da un sondaggio di mercato in cui erano state compulsate sia l’impresa SIET (gestore del servizio fino alla data di adozione della predetta ordinanza), la quale si era dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione in questione alle stesse condizioni del precedente contratto, sia la società Meridiana, che, invece, aveva offerto un miglioramento economico pari ad un ulteriore ribasso dell’1% su quello determinatosi in occasione dell’originaria aggiudicazione.
2) Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia la SIET S.p.A. impugnava la citata ordinanza sindacale, deducendo i seguenti motivi di gravame:
a) Illegittimità ed inopportunità dell’affidamento del servizio alla controinteressata in presenza di un “gestore uscente”;
b) Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, in quanto il servizio sarebbe stato affidato “sulla scorta di una gara (a due) senza il rispetto del necessario criterio della par condicio, da garantire mediante la segretezza delle offerte e contestualità dell’apertura delle stesse”;
c) Sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.
L’adito TAR - Sezione staccata di Catania, Sezione II - chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare, con sentenza succintamente motivata, n. 949/03 dell’11 giugno 2003, emanata ai sensi degli artt. 21, comma decimo e 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellati dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglieva il ricorso, ritenendo che - nel caso di specie - non sarebbero sussistiti i motivi giustificativi dell’adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, attesa la disponibilità a proseguire l’appalto da parte dell’impresa affidataria del servizio e che, comunque, nella specie, non sarebbe stata garantita la “segretezza delle offerte”.
3) Appellava la predetta decisione, con richiesta di sospensiva, il soccombente Comune, deducendone l’erroneità.
In particolare, l’Amministrazione sosteneva che l’eventuale proroga in favore della SIET, ipotizzata dal TAR, in quanto non prevista da apposito pactum renovandi inserito nel precedente contratto, avrebbe rivestito i connotati di una trattativa privata non consentita dalla vigente normativa (dec. leg.vo n. 175/95 e successive modificazioni).
Inoltre, secondo l’appellante, nella specie, i principi richiamati nella gravata sentenza non sarebbero applicabili nel caso di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, per loro natura provvedimenti extra ordinem.
Resisteva all’appello la SIET S.p.A., che concludeva per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 3 settembre 2003 l’appellante rinunciava alla sospensiva della sentenza.
4) La medesima decisione veniva, altresì, appellata dall’impresa Meridiana s.a.s., che deduceva - come unica ed articolata censura - la “erroneità della sentenza impugnata. Omessa valutazione delle circostanze di fatto determinanti. Insufficiente motivazione”.
Erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto che la SIET si era dichiarata disponibile a continuare il servizio alle stesse condizioni previste dal precedente contratto, mentre, in realtà, aveva richiesto un adeguamento del costo del personale.
Si costituiva la SIET S.p.A., che insisteva per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 826/03 del 24 settembre 2003 il Collegio ha accolto la richiesta di sospensiva.
DIRITTO
1) Gli appelli vanno riuniti essendo diretti contro la medesima sentenza.
2) Con l’impugnata “sentenza breve” i primi giudici hanno ritenuto che l’affidamento del servizio pubblico comunale di igiene urbana alla Meridiana s.a.s. per un periodo di tre mesi, attuato con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, sia stato illegittimo, atteso che, nella specie, c’era la disponibilità del precedente affidatario, la SIET S.p.A. (gestore del servizio fino alla data di adozione della predetta ordinanza), il quale si era dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione in questione alle stesse condizioni del precedente contratto.
Inoltre, la gara informale svolta dall’Amministrazione al fine di prorogare il servizio di raccolta dei rifiuti, si sarebbe tenuta “ senza il rispetto del necessario criterio della par condicio, da garantire mediante la segretezza delle offerte e con testualità dell’apertura delle stesse”.
Contestano tali conclusioni gli odierni appellanti, sostenendo, invece, che il TAR non avrebbe considerato “rilevanti presupposti fattuali che hanno caratterizzato la vicenda de qua” e che giustificherebbero l’adozione del (contestato) provvedimento d’urgenza. Inoltre, nella specie, sarebbe stato effettuato soltanto un mero “sondaggio di mercato”, al fine di acquisire la conoscenza di eventuali imprese, potenziali contraenti e non una vera e propria gara ufficiosa e, comunque, la trattativa privata con il gestore uscente non sarebbe stata consentita dalla vigente normativa in materia (dec. leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni).
La tesi degli appellanti merita di essere condivisa.
3) Giova richiamare brevemente i passaggi salienti dell’odierna vicenda giudiziaria.
Dopo l’emanazione di una ordinanza sindacale di proroga del servizio di igiene urbana del comune di Lentini a favore della ditta SIET (gestore uscente), nell’imminenza della scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento della procedura del nuovo affidamento del medesimo servizio mediante asta pubblica, il predetto Comune procedeva all’indizione di una gara a trattativa privata, alla quale invitava 31 ditte del settore.
Poiché alla data di scadenza nessuna ditta aveva presentato domanda di partecipazione (neppure il gestore pro-tempore, cioè la SIET), la gara veniva dichiarata deserta.
Per evidenti ragioni d’igiene e di incolumità pubblica il Comune si decideva, quindi, a fronteggiare la situazione d’emergenza con ordinanza contingibile ed urgente. All’uopo effettuava un preliminare sondaggio di mercato, contattando due ditte del settore (le odierne parti processuali) e chiedendo loro la disponibilità ad effettuare il servizio di nettezza urbana alle stesse condizioni e modalità previste nell’ultimo contratto, senza dichiarare di volere effettuare alcuna valutazione comparativa delle eventuali offerte.
All’esito del predetto procedimento, entrambe le imprese interpellate manifestavano la propria disponibilità, ma mentre la SEAT chiedeva - ove possibile - l’adeguamento del costo della mano d’opera, la Meridiana offriva un ribasso delle condizioni contrattuali proposte pari all’1%.
Conseguentemente, il Sindaco procedeva all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente, affidando l’esecuzione del servizio de quo, per la durata di mesi tre, all’impresa Meridiana.
4) Cosi descritti i fatti di causa, ritiene il Collegio di dovere evidenziare, nella fattispecie in esame, i seguenti importanti punti di fatto e principi di diritto:
a) l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del dec. leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia;
b) nel caso di specie, la gara per l’affidamento del servizio de quo era andata deserta e la mancata partecipazione ad essa del gestore uscente può avere legittimato nell’Amministrazione procedente la convinzione che siffatto comportamento denotasse scarso interesse allo svolgimento del servizio di cui trattasi;
c) il contratto scaduto non conteneva alcuna clausola di rinnovo e - come è noto - il principio della sussistenza di un pactum renovandi implicito, tendenzialmente non è applicabile ai contratti della Pubblica Amministrazione (art. 6, comma 2, l. 24 dicembre 1993, n. 537);
d) trattandosi di un servizio, il Comune - nell’ambito dei poteri ad esso riservati - doveva effettuare la sua acquisizione al miglior prezzo di mercato (art. 6, c. 5 della citata l. n. 537/93) ed in termini generali, le ragioni del risparmio e della convenienza economica ben possono prevalere sulla eventuale conferma di un canone più oneroso in favore del gestore uscente;
e) il Comune, nel caso, non era tenuto ad effettuare alcuna gara informale preventiva al fine di individuare il soggetto onerato della prestazione d’urgenza e, pertanto, il contatto informale effettuato nei confronti delle due menzionate ditte non doveva sottostare ad alcuna particolare procedura. né rispettare le regole tipiche delle procedure concorsuali.
Esaminando la rappresentata vicenda fattuale ed in corretta applicazione dei su esposti principi di diritto, consegue che l’operato del Comune - il quale, tra le due dichiarazioni di disponibilità a svolgere il servizio di nettezza urbana, ha ritenuto determinante quella dell’odierna appellante, contenente un ribasso dell’1% - appare immune da vizi e l’emanata ordinanza d’urgenza del tutto corretta. La valutazione del Comune che sul canone del conferimento al gestore uscente ha ritenuto dover prevalere la ragione del risparmio, non appare infatti inattendibile.
5) Conclusivamente, gli appelli vanno accolti e, per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 25 novembre 2004, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario
Depositata in segreteria
il 27 gennaio 2005 |