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TAR Sicilia, sez. II, 9/3/2005 n. 331
Un'azienda speciale non può partecipare ad una gara per l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, tranne che nei casi di avvenuta stipula di apposite convenzioni.

L'art. 5, c. 1, D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 prevede che il Comune possa deliberare l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale tale norma va interpretata nel senso che un ente locale può legittimamente avvalersi dell'azienda speciale di un altro ente locale per la gestione di un proprio servizio solo qualora sia stata all'uopo stipulata una convenzione tra gli stessi. Si ritiene, infatti, che il surrichiamato art. 5 delinei un modello procedimentale tipizzato per l'adozione di una formula organizzatoria alternativa alla conclusione di contratti con imprese in concorrenza tra loro, il cui utilizzo consente di non applicare la disciplina comunitaria in tema di procedure di appalto, finalizzata, come noto, a tutelare il mercato e la concorrenza (tra le tante Consiglio di Stato, V, 18 ottobre 2001, n. 5515 e 23 aprile 1998, nn. 475 e 477).
Ne deriva che l'azienda speciale, concepita come strumento utilizzato dall'ente locale per lo svolgimento di una attività economica nell'ambito dei fini normativamente predeterminati, non può partecipare ad una gara per l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, tranne che nei casi di avvenuta stipula di apposite convenzioni (Cons. Stato, V, 20 marzo 2000, n. 1520).

Materia: aziende speciali / attività extraterritroriale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 36/2005, proposto da ROSSELLI AUTONOLEGGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Rando, elettivamente domiciliato in Palermo, via Torquato Tasso n. 4, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sireci;

 

CONTRO

1. la Provincia Regionale di Trapani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù della deliberazione della Giunta Provinciale n. 725 del 30 dicembre 2004 e per procura a margine del controricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Diego Maggio, Antonino Barbiera, Maria Stella Porretto ed Emilio Candore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti n. 55, presso lo studio dell’avv. F. Giordano;

2. il Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

 

E NEI CONFRONTI DI

Servizi Autofiloviari Urbani (S.A.U.) di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO

1. della delibera del 5 novembre 2004, con la quale il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “V. Fardella”, in nome e per conto della Provincia di Trapani, ha affidato alla Servizi Autofiloviari Urbani (S.A.U.) di Trapani il servizio di trasporto alunni per l’anno scolastico 2004/2005;

2. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il controricorso della Provincia Regionale di Trapani, con i relativi allegati e le relative deduzioni difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello stato per il Liceo Scientifico “V. Fardella”;

Vista l’ordinanza collegiale n. 92 del 26 gennaio 2005;

Vista la memoria depositata in vista della udienza dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Referendario Aurora Lento;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005, l’avv. Giuseppe Rando per la ricorrente, l’avv. Diego Maggio per la Provincia di Trapani e l’avvocato dello Stato Pierfrancesco La Spina per il Liceo Scientifico “V. Fardella”;

Ritenuto e considerato:

 

FATTO

Con ricorso, notificato il 28 dicembre 2004 e depositato l’undici gennaio successivo, la Rosselli Autonoleggio ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato affidato alla Servizi Autofiloviari Urbani (S.A.U.) di Trapani il servizio di trasporto degli alunni del Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani per l’anno scolastico 2004/2205, del quale ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 112 e ss. del d.lgs.vo 267/2000.

La S.A.U., in quanto azienda speciale del Comune di Trapani, non avrebbe potuto essere invitata alla gara, potendo la stessa esercitare il servizio pubblico di trasporto a favore di altri enti, solo in nel caso di ricorso allo strumento convenzionale o consorziale.

2) Violazione della legge 11 agosto 2003 n. 218 (recepita con l.r. 3 dicembre 2003, n. 20) ed, in particolare, dell’art. 1, comma 3.

La partecipazione alla gara della S.A.U., in quanto destinataria di contributi pubblici, rappresenterebbe una distorsione della concorrenza.

3) Violazione del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 31 gennaio 1997.

I mezzi della S.A.U. non sarebbero idonei all’effettuazione del servizio in questione, in quanto prevederebbero il trasporto di passeggeri in piedi.

4) Violazione del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003 in materia di uso, destinazione e distrazione di autobus.

I mezzi della S.AU., in quanto omologati per i servizi di linea, non potrebbero essere impiegati per servizi di noleggio con conducente, tra i quali andrebbe ricompreso anche quello in questione.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Trapani, la quale, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva conseguente all’autonomia gestionale del dirigente dell’istituto scolastico in questione, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, vinte le spese.

Si è costituita in giudizio anche l’Avvocatura dello Stato per il Liceo Scientifico “V. Fardella”, senza, peraltro, dispiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 92 del 26 gennaio 2005 l’istanza cautelare è stata accolta.

Con memoria depositata in vista della udienza la ricorrente  ha insistito nelle domande precedentemente formulate.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

In data 25 febbraio 2005, come per legge, è stato depositato in Segreteria il dispositivo della presente sentenza.

 

DIRITTO

1. La controversia concerne l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni del Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani per l’anno scolastico 2004/2005.

Preliminarmente va esaminata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia Regionale di Trapani, la quale deduce di essersi limitata ad assegnare le somme necessaria per garantire il servizio de quo al dirigente scolastico, che le ha gestite in piena autonomia.

L’eccezione è fondata, in quanto dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che la gara è stata gestita esclusivamente dal Liceo Scientifico “V. Fardella” e che la Provincia di Trapani si è limitata alla copertura della relativa spesa.

Ne consegue l’estraneità del predetto ente locale alla procedura de qua e, pertanto, al presente giudizio, dal quale va estromesso.

2. Ciò posto, può procedersi all’esame del primo motivo, con il quale la ricorrente deduce che la Servizi Autofiloviari Urbani (S.A.U.), quale azienda speciale del comune di Trapani, non avrebbe potuto partecipare alla gara.

La doglianza è fondata.

Invero, l’art. 5, comma 1, D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 prevede che il Comune possa deliberare l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale tale norma va interpretata nel senso che un ente locale può legittimamente avvalersi dell'azienda speciale di un altro ente locale per la gestione di un proprio servizio solo qualora sia stata all’uopo stipulata una convenzione tra gli stessi. Si ritiene, infatti, che il surrichiamato art. 5 delinei un modello procedimentale tipizzato per l'adozione di una formula organizzatoria alternativa alla conclusione di contratti con imprese in concorrenza tra loro, il cui utilizzo consente di non applicare la disciplina comunitaria in tema di procedure di appalto, finalizzata, come noto, a tutelare il mercato e la concorrenza (tra le tante Consiglio di Stato, V, 18 ottobre 2001, n. 5515 e 23 aprile 1998, nn. 475 e 477).

Ne deriva che l'azienda speciale, concepita come strumento utilizzato dall’ente locale per lo svolgimento di una attività economica nell’ambito dei fini normativamente predeterminati, non può partecipare ad una gara per l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, tranne che nei casi di avvenuta stipula di apposite convenzioni (Cons. Stato, V, 20 marzo 2000, n. 1520).

Considerato che nel caso di specie non risulta essere stata stipulata tra il Comune e la Provincia di Trapani una convenzione per l’espletamento del servizio di trasporto alunni da parte della S.A.U., deve ritenersi che tale azienda speciale non poteva partecipare alla gara indetta per l’affidamento del servizio in questione.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Concludendo, per quanto suesposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- CALOGERO ADAMO        - Presidente

- GIOVANNI TULUMELLO - Referendario

- AURORA LENTO               - Referendario, estensore.

 

Depositato in Segreteria il 9.3.2005

 

Il Direttore

Maria Rosa Leanza

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