REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9627/02 R.G. proposto dal Consorzio Obbligatorio Intercomunale CE 2 per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Mirra e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Lucia Cicatiello e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto
del Consorzio ricorrente ad ottenere dal Comune di San Giorgio a Cremano il pagamento della somma di €34.692,49, oltre interessi e spese legali;
nonché per la condanna
della predetta Amministrazione comunale al pagamento della somma €34.692,49, oltre interessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi gli Avvocati di cui verbale di udienza del 15.12.2004;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consorzio Intercomunale Obbligatorio CE 2 espletava per conto del Comune di San Giorgio a Cremano il servizio di smaltimento degli R.S.U. presso l’impianto di discarica di Bortolotto sito nel Comune di Castelvolturno per i periodi dall’1.3.2001 al 31.3.2001, dal 1°.4.2001 al 30.4.2001, nonché dal 1°.1.2002 al 31.1.2002.
Per detto servizio il Consorzio emetteva varie fatture per un importo complessivo pari a € 34.692.49, somma che restava tuttavia impagata da parte del Comune di San Giorgio a Cremano.
Poiché nonostante i ripetuti solleciti l’Amministrazione comunale continuava a non provvedere all’adempimento della predetta obbligazione, il Consorzio proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, onde ottenere l’accertamento della propria pretesa creditoria e la consequenziale condanna del Comune inadempiente.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano eccependo la cessazione della materia del contendere, in tal senso rilevando di avere ormai provveduto a stanziare in bilancio le somme necessarie per provvedere al pagamento del credito del Consorzio.
All’udienza di discussione del 15.12.2004 la causa era trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con la sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004 n. 204, pubblicata sulla G.U. del 14.7.2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma primo del D.lgs. 31.3.1998 n. 80,come sostituito dall’art. 7, lettera a) della legge 21.7.2000 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli”, anziché “le controversia in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7.8.1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza ed al controllo nei confronti del gestore”.
Con la predetta decisione la Corte Costituzionale ha in radice escluso la possibilità che il legislatore possa operare tout court una devoluzione in favore del giudice amministrativo di interi blocchi di materie, e cioè prescindendo da una preventiva valutazione circa l’effettiva sussistenza di quell’intreccio inscindibile tra situazioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo che l’ordinamento costituzionale assume come presupposto indefettibile per l’attribuzione al giudice naturale degli interessi anche della giurisdizione sui diritti soggettivi.
Orbene, nel caso di specie tale situazione non sussiste perché il rapporto, una volta sorto, si sviluppa interamente in una logica contrattualistica, senza che vi sia spendita di poteri autoritativi.
Ne consegue che, con riferimento al caso che occupa, avendo il Consorzio ricorrente agito nell’ambito della materia del pubblico servizio di smaltimento degli R.S.U. per il pagamento di crediti pecuniari vantati nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano e quindi a tutela di una posizione giuridica che non può che essere definita che di diritto soggettivo, la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione dell’A.G.O.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione dichiara l’inammissibilità del ricorso;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.12.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Arcangelo Monaciliuni Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
Depositata in segreteria
il 16 febbraio 2005 |