LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
composta dai Sigg.ri magistrati
Vito Giustiniani primo presidente f.f.
Angelo Greco presidente di sezione
Enrico Papa consigliere
Antonino Elefante "
Giandonato Napoletano "
Michele Marrone "
Fabrizio Miani Canevari "
Maria Gabriella Luccioli "
Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del direttore generale dott. Tommaso Longhi, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 213, presso l'avv. Romolo Reboa, che la difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
s.p.a. Farmades, in persona del presidente dott. Mario Cesaretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 5, presso lo studio Rucellai & Raffaelli, difesa dagli avv. ti Enrico AdrianoRaffaelli ed Andrea Vischi per procura a margine del controricorso;
resistente
in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 17469 del 24 novembre2001; sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale Antonio Martone, il quale ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto-Diritto
a sezioni unite, considerato:
- che la s.p.a. Farmades l'8 ottobre 2001 ha chiesto al Tribunale di Roma decreto ingiuntivo a carico dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, della Gestione della cessata Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento di lire 7.482.366.634, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di medicinali, e di lire 794.290.981, a titolo di interessi;
- che il decreto è stato emesso il 24 novembre 2001;
- che l'Azienda Policlinico Umberto I ha proposto opposizione, con atto notificato alla Farmades il 10 gennaio 2002, negando la propria legittimazione passiva, in carenza di successione nelle posizioni debitorie dell'Azienda Universitaria, e contestando peraltro i crediti fatti valere dalla società;
- che la medesima Azienda Policlinico Umberto I, con ricorso notificato alla Farmades il 28 - 31 maggio 2002, ha chiesto regolamento preventivo, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la devoluzione della causa alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, a norma dell'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
- che la Farmades, presentando controricorso, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso dell'Azienda, in relazione all'art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per la carenza in esso di sufficienti notazioni sull'origine della controversia, sul suo oggetto e sulle posizioni difensive assunte dalle parti (anche con riguardo ad altro giudizio di opposizione contro lo stesso decreto, instaurato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed alla sopravvenuta definitività di un distinto decreto ingiuntivo di contenuto similare), e, comunque, ha sostenuto di aver correttamente adito il giudice ordinario, non essendo applicabile il citato art. 33;
- che il Procuratore generale ha espresso adesione alla tesi della Farmades;
- che, per la pronuncia sull'istanza di regolamento, è stata fissata l'odierna camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 primo comma n. 5 cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001 n. 89);
- che la società ha depositato memoria;
- che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ.), cui è soggetto a pena d'inammissibilità anche per il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (v., da ultimo, Cass. s.u. 20 ottobre 2000 n. 1129), è soddisfatto quando, come nella specie, l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto ed il titolo della domanda, ed inoltre specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, mentre non rileva l'omessa menzione di assunti difensivi e di momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione medesima;
- che non determina improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma cod. proc. civ., il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, in quanto non si rende necessario l'esame degli atti di tale fascicolo per la desumibilità dei dati decisivi ai fini della giurisdizione dai documenti prodotti in questa sede e dalle circostanze concordemente riferite dalle parti;
- che è rilevante per la soluzione del quesito sulla giurisdizione il nuovo testo dell'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (dopo la sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2000 n. 292), essendo stata la domanda della Farmades proposta nel vigore della medesima legge;
- che detta norma stabilisce, con il primo comma, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "per tutte le controversie in materia di pubblici servizi", vale a dire per le cause che richiedano statuizioni circa la sussistenza, la titolarità, il contenuto e le modalità di espletamento di un pubblico servizio, indipendentemente dalla loro inerenza a diritti soggettivi od interessi legittimi (v. Cass. s.u. 1° aprile 2003 n. 4994, 10 giugno 2003 n. 9297), e poi, con il secondo comma, esplicitando il criterio generale con riferimento a casi particolari, indica come attinenti a quella materia, fra l'altro, le controversie sulle attività e le prestazioni di ogni genere "rese" nell'espletamento di pubblici servizi, incluso il servizio sanitario nazionale (lett. e);
- che la qualità di esercente pubblico servizio, postulando attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (v. Cass. s.u. 12 novembre 2001 n. 14032 ed 11 febbraio 2003 n. 1997), spetta all'Azienda ricorrente, inserita nel servizio sanitario nazionale, non alla Farmades, società produttrice e distributrice di medicinali all'ingrosso;
- che la causa non rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 33 (nuovo testo), e ricade dunque nei comuni canoni sul riparto della giurisdizione, dato che non pone in discussione l'an od il quomodo del servizio espletato dall'Azienda, né prestazioni da essa erogate, ma riguarda soltanto il corrispettivo dalla medesima dovuto per prestazioni ricevute in fase di approvvigionamento delle cose occorrenti allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- che, pertanto, in linea con l'indirizzo già espresso da queste Sezioni unite con riferimento all'originario testo dell'art. 33 (sent. 30 marzo 2000 n. 71), si deve affermare la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenziale reiezione del ricorso dell'Azienda;
- che l'epoca del consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella presente sede confermati rende equa la compensazione delle spese;
P.Q.M
- rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, l'11 marzo 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL9 GIUGNO 2004 |