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Corte di Cassazione, SS.UU., 3/8/2000 n. 532
Spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie inerenti le convenzioni concluse dal Servizio sanitario nazionale con medici convenzionati esterni per l'espletamento di prestazioni sanitarie.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle convenzioni concluse dal Servizio sanitario nazionale con medici convenzionati esterni per l'espletamento di prestazioni sanitarie, attesa la natura privatistica del rapporto di parasubordinazione tra i medici convenzionati e gli enti del Servizio sanitario nazionale e considerata l'estraneità di un rapporto siffatto all'area di quelle attività e prestazioni che, rese nell'espletamento di pubblici servizi, sono oggetto delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lettera f) del d. lgv. 31 marzo 1998, n. 80.

Materia: servizi pubblici / giurisdizione e competenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

-Dott. Francesco AMIRANTE                                   - Primo Presidente f.f.

-Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO        - Consigliere

-Dott. Antonio VELLA                                               - Consigliere

-Dott. Antonino ELEFANTE                                      - Consigliere

-Dott. Francesco SABATINI                                     -Consigliere

-Dott. Ettore GIANNANTONIO                               - Consigliere

-Dott. Giuseppe MARZIALE                          - Consigliere

-Dott. Stefanomaria EVANGELISTA                         - Rel. Consigliere

-Dott. Giuseppe SALMÈ                                            - Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:PALERMO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DI FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO POLITO, giusta delega a margine del ricorso;

 

ricorrente

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2, in persona del Direttore Generale pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA208, presso lo studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;-

 

controricorrente

 

-per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8682-98 del Pretore di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27-04-00 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale Dott.Alberto CINQUE che ha concluso per  la  giurisdizione  dell'autorità giudiziaria ordinaria.

 

Fatto

Con ricorso notificato il 6 maggio 1999 il dott. Vincenzo Palermo, medico convenzionato a tempo indeterminato con l'ASL SA-2 ed addetto al settore della "medicina dei servizi", conveniva in giudizio (di merito, dopo avere ottenuto un provvedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., inaudita altera parte) davanti al Pretore di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, la suddetta Azienda, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del decreto n. 177-ris del 22 luglio 1998 (col quale il Direttore generale di quest'ultima aveva disposto la sospensione per un anno, con decorrenza immediata, del rapporto convenzionale in atto) e che fosse dichiarato il suo diritto alla prosecuzione senza interruzione del rapporto stesso, con conseguente condanna della convenuta a reintegrarlo in servizio con decorrenza giuridica ed economica fin dalla data di cui sopra ed a versargli i compensi dovuti per il periodo compreso fra il momento dell'illegittima sospensione e quello della reintegrazione.

Lo stesso dott. Palermo, quindi, con ricorso notificato il 7 maggio 2000, proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione alle eccezioni che la convenuta aveva già al riguardo formulato nel corso del procedimento cautelare che aveva preceduto l'introduzione del giudizio di merito.

L'intimata si costituiva e ribadiva le proprie eccezioni di carenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

Diritto

Il ricorrente sostiene che la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, attesa la natura privatistica del rapporto di parasubordinazione tra i medici convenzionati e gli enti del Servizio sanitario nazionale e considerata l'estraneità di un rapporto siffatto all'area di quelle attività e prestazioni che, rese nell'espletamento di pubblici servizi, sono oggetto delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lettera f) del d. lgv. 31 marzo 1998, n. 80.

L'assunto è fondato.

Le Sezioni unite della S.C. hanno già avuto occasione di esaminare la questione dell'identificazione della nozione di "pubblici servizi" recepita dalla citata disposizione, ai fini dell'attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Con la sentenza 30 marzo 2000, n. 72 hanno precisato che un'interpretazione adeguatrice della medesima disposizione ai precetti formulati dagli artt. 3 e 103 Cost. impone di escludere che nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici rientrino anche le controversie che, insorte fra l'ente gestore del servizio ed i suoi fornitori di beni o attività strumentali, siano attinenti al momento dell'esecuzione dei contratti stipulati per garantire siffatta fornitura, vale a dire alla verifica - sulla base di categorie privatistiche e con riguardo a situazioni a contenuto esclusivamente patrimoniale, non direttamente ed effettivamente connesse ad interessi generali - del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Con la coeva sentenza 30 marzo 2000, n. 71, hanno precisato, in analogo ordine di idee e con speciale riguardo alle attività lato sensu riconducibili al servizio sanitario, che non è sufficiente tale generica possibilità di collegamento a far ricondurre tutte queste attività nell'ambito della nozione considerata dalla norma di previsione ai fini del disposto ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Se è esatto che l'art. 33 cit. non ha seguito la nozione c.d. soggettiva di servizio pubblico, ritenendo che esso possa essere svolto anche da soggetti privati (v., in particolare, il comma 2, lettera e), ed ha quindi recepito la nozione c.d. oggettiva, non deriva da ciò che sia definibile come servizio pubblico ogni attività privata soggetta a controllo, vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un'amministrazione pubblica, perché, così inteso, il servizio pubblico finirebbe per coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministrativo. Il servizio si qualifica come pubblico perché l'attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare "direttamente" esigenze della collettività, requisito che non si verifica allorché l'attività stessa è destinata in via immediata a rifornire strutture che solo successivamente soddisfano esigenze della collettività: donde la conseguenza che la giurisdizione esclusiva ex art. 33, lettera f) del d. lgv. n. 80 del 1998 è limitata alle controversie inerenti al fatto in sè dell'erogazione del servizio sanitario al pubblico, non anche alle attività che consentono l'erogazione stessa e che, quindi, rivestono soltanto rilievo strumentale ed interno.

Alla stregua di questi principi, che le Sezioni unite ribadiscono, non essendo emersi argomenti che inducano a diverso convincimento, è agevole constatare che le convenzioni concluse dal Servizio sanitario con liberi professionisti, sebbene non consentano l'inserimento con vincolo di dipendenza di questi ultimi nella struttura organizzativa dell'ente gestore del servizio, costituiscono pur sempre negozi di rilevanza interna e strumentale, destinati a consentire all'ente stesso la provvista di mezzi necessari per lo svolgimento della sua attività, con la conseguenza che le controversie concernenti l'adempimento delle obbligazioni da esse nascenti non possono ritenersi inerenti alle «attività e alle prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», prese in considerazione dall'art. 33, secondo comma, lettera f) del d. lgv. n. 80 del 1998, ai fini della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Corollario di questo rilievo è che la disposizione ora citata non comporta alcuna modificazione del quadro, normativo di riferimento in base al quale si è costantemente ritenuto che il rapporto tra medici convenzionati esterni e le Usl, nella disciplina fissata dalla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della predetta legge, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 c.p.c.), da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo non suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per determinazione unilaterale dell'amministrazione. Ne consegue che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario (cui compete di disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E, l'atto impugnato eventualmente lesivo di diritti soggettivi), la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella del giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti e provvedimenti (non esclusi quelli di sospensione del professionista convenzionato o quelli disciplinari) adottati dall'amministrazione, che vengano a ledere gli indicati diritti (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 28 agosto 1998, n. 8542; Id., 3 giugno 1997, n. 4955; Id., 11 luglio 1997, n. 6321; Id., 8 febbraio 1997, n. 1213; Id., 3 ottobre 1996, n. 8632; Id., 10 agosto 1996, n. 7408).

In conclusione, va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento.

 

P.Q.M

La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2000.

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