REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7673 del 2004 proposto da COL.SER – COOPERATIVA LAVORATORI DEI SERVIZI Soc. coop. a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Cristina Bazzini, in proprio e quale Capogruppo dell’Associazione temporanea di Imprese costituita con la Coopservice – Servizi di Fiducia – Società cooperativa a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché con la Cooperativa di Lavoro Team Service Società cooperativa a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Bertora e Paolo Michiara e dall’Avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso il terzo in Roma, V.le Parioli n. 180;
CONTRO
l’Azienda Ospedaliera “ISTITUTI OSPITALIERI” di Cremona, in persona del Direttore Generale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Avolio, con domicilio eletto in Roma, presso la segreteria del Consiglio di Stato;
e nei confronti
di COPRA S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Clarizia e Adolfo Mario Balestreri ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
della sentenza del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, 27 luglio 2004, n. 831;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 11 gennaio 2005 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Bertora, Sanino, Avolio, Clarizia e Balestreri come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La COL.SER – COOPERATIVA LAVORATORI DEI SERVIZI Soc. coop. a r.l., in proprio e quale Capogruppo di Associazione temporanea di Imprese, ha impugnato davanti al Tar della Lombardia, sezione di Brescia, gli atti di gara per il conferimento dell’appalto dei servizi di pulizia dei Presidi ospedalieri dell’Azienda “Istituti ospedalieri” di Cremona e in particolare l’ammissione alla procedura della controinteressata e l’aggiudicazione a suo favore del servizio per la durata di 3 anni.
Secondo la ricorrente, l’appalto non poteva essere aggiudicato alla contro interessata perché: 1) le schede di lavoro prodotte da Co.pra non rispettavano le frequenze minime indicate nel disciplinare di gara e negli allegati 1 e 4 bis; 2) la Co.pra non aveva presentato le schede relative alla cappella ed al magazzino economato; 3) l’offerta Co.pra era anomala e non rispettava il d.p.c.m. n. 117/99 sul costo del lavoro per i servizi di pulizia.
Nel giudizio di primo grado si è costituita la Co.pra, che ha proposto ricorso incidentale: 1) per avere Col.Ser presentato schede d’intervento carenti di dati necessari per la valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice; 2) per avere la stessa omesso di produrre la scheda d’intervento per il reparto di terapia intensiva, corpi B7 e A6.
Il giudice di primo grado ha respinto sia il ricorso principale che quello incidentale.
L'appello è proposto dalla Col.Ser, che si affida ai seguenti
Motivi di appello:
1- Eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento (articolo 97 Costituzione). Violazione del bando, del capitolato e dei disciplinari tecnici di gara. Falso presupposto di fatto e disparità di trattamento. Violazione della par condicio. Inammissibilità dell'offerta.
2- Eccesso di potere per falso presupposto di fatto. Erronea attribuzione dei punteggi tecnici e mancato rispetto dei criteri posti dalla commissione tecnica. Violazione del principio del buon andamento. Violazione dei documenti di gara (bando, capitolato e disciplinari tecnici di tutti).
3- Ulteriore inammissibilità per anomalia dell'offerta. Violazione del principio del buon andamento. Violazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 157 del 1995 e della legge Salvi ( n. 327 del 2000). Violazione del d.p.c.m. 117 del 1999 sul costo del lavoro per le gare relative ai servizi di pulizia. Violazione dei contratti collettivi nazionali e locali di cui alla legge Salvi relativi alle imprese di pulizia. Violazione dei documenti di gara. Violazione della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione. Falso presupposto di fatto.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello l’Azienda Ospedaliera “ISTITUTI OSPITALIERI” di Cremona, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
E’ costituita nel giudizio di appello la Co.pra, che propone appello incidentale ribadendo le questioni prospettate in primo grado contro l'ammissione dell'offerta Col.Ser. Conclude chiedendo il rigetto non dell'appello avversario e, ove necessario, l'accoglimento di quello incidentale.
DIRITTO
L’appello proposto dalla Cooperativa COL.SER, per l’annullamento della sentenza con la quale il Tar della Lombardia - sezione di Brescia – ha respinto i ricorsi proposti per l'annullamento degli atti di gara per il conferimento dell’appalto dei servizi di pulizia dei Presidi ospedalieri dell’Azienda “Istituti ospedalieri” di Cremona, è infondato.
Giova premettere che gli appelli all’esame del collegio sono due. Il primo, quello principale, è proposto dalla Col.Ser., seconda graduata nella procedura di aggiudicazione de qua, che aveva chiesto in primo grado l’annullamento dell’atto conclusivo sostenendo che la prima graduata, Co.pra, non poteva conseguire l’aggiudicazione, sia perché aveva presentato una offerta non conforme alle prescrizioni inderogabili fissate dalle norme di gara ( primo motivo di ricorso), sia perché la commissione avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio (secondo motivo di ricorso), sia perché l’offerta era comunque bassa in modo anomalo (terzo motivo di ricorso). Il secondo appello, quello incidentale, è proposto dalla Co.pra, la quale, ribadisce il ricorso incidentale di primo grado, con il quale aveva sostenuto, sia pur in via cautelativa, che, ove si dovesse accogliere la tesi della ricorrente in ordine alla perentorietà delle indicazioni del bando concernenti l’organizzazione del servizio, anche l’offerta Col.Ser. avrebbe dovuto essere esclusa.
Ora, i primi due motivi del ricorso principale, riproposti in appello, erano inammissibili per difetto di interesse.
Il Tar, nel respingere la prima censura, ha interpretato l’articolo cinque del disciplinare secondo il quale "il concorrente è libero di sviluppare il progetto-offerta secondo i propri indirizzi aziendali, riservato restando il diritto dell'azienda ospedaliera di fornire alcune prescrizioni ritenute irrinunciabili per lo sviluppo operativo", nel senso che le schede tecniche indicate nell'allegato A al disciplinare tecnico "non potevano che assolvere il ruolo di un quadro generale di riferimento, liberamente interpretabile dalle stesse imprese, epperò a fronte del rischio di una valutazione negativa ovvero anche soltanto meno positiva da parte della commissione aggiudicatrice". Lo sforzo dell’appellante è tutto concentrato nelle contrastare questa interpretazione. Però, la parte non considera che le lagnanze della contro interessata, contenute nel ricorso incidentale riproposte con l’appello incidentale, si basano su un analogo rilievo, contestandosi, nel caso si ritenesse fondata l’argomentazione della ricorrente, l’inammissibilità anche dell'offerta presentata da Col.Ser., per avere anch’essa presentato schede d'intervento carenti di dati necessari per la valutazione da parte della commissione aggiudicatrice.
Pertanto anche se fosse fondata la tesi dell'appellante, la conseguenza e l’annullamento degli atti di gara non sarebbe affatto l’aggiudicazione dell'appalto in favore di Col.Ser. bensì l'esclusione di entrambe le imprese dall'appalto, con aggiudicazione in favore del terzo graduato non presente in giudizio.
Quanto al secondo motivo di ricorso, riproposto in sede di appello, va rilevato in via preliminare che al giudice amministrativo è precluso entrare nella valutazione condotta dalla commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio di merito, per cui la censura può essere esaminata solo nei limiti in cui la decisione assunta dalla commissione sia in contrasto con i parametri predeterminati dalle norme di gara e le regole della logica giuridica. Ora, l'assunto da cui parte dell'appellante è che l’attribuzione del punteggio sarebbe viziata in quanto alla controinteressata è stato attribuito il punteggio di 0,5 per la voce "suddivisione del monte ore tra interventi giornalieri e periodici", pur non avendo presentato le schede per "ogni reparto"; in particolare, per la non completezza delle schede relative alla Cappella ed al Magazzino economale del presidio ospedaliero Oglio Po. Senonché, come contestato dalla controinteressata con il ricorso incidentale, anche Col. Ser. aveva omesso di produrre la scheda d'intervento per il reparto di terapia intensiva, corpi B7 e A6.
Pertanto, ove fosse vero che la mancata presentazione di qualche scheda nell'ambito dell'intero progetto doveva condurre all'azzeramento del punteggio, ciò dovrebbe avvenire nei confronti di tutte due le concorrenti, lasciando inalterata da graduatoria.
Il terzo motivo di ricorso, riproposto in questa sede, con il quale si sostiene che l'offerta Co.pra avrebbe dovuto essere esclusa in quanto bassa in modo anomalo, deve essere disatteso. Anche qui valgono le considerazioni già fatte in ordine ai limiti del riscontro di legittimità affidato al giudice amministrativo, il quale non può entrare nelle valutazioni di ordine tecnico discrezionale dell'amministrazione.
Entro questi limiti, nonostante i tentativi effettuati dall'appellante di contestare le giustificazioni presentate da Co.pra, sta per certo che la decisione assunta dall'amministrazione, che ha escluso come il prezzo offerto non sarebbe sufficiente a coprire i costi minimi della manodopera e si fonderebbe su un'asserita abnorme riduzione del numero delle ore di servizio di pulizia, appare plausibile, e sicuramente non è affetta da una evidente illogicità, tale da far emergere l'esistenza di un vizio di eccesso di potere.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto. Ciò porta all'assorbimento del ricorso incidentale.
Appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2005, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aldo Fera f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |