HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Basilicata, 15/4/2005 n. 271
Sulla necessità di esperire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di manutenzione di un impianto di pubblica illuminazione.

Il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all'art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00), richiedendosi per il suo esercizio l'impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un'attività economicamente rilevante, cui ordinariamente consegue anche la produzione di un utile di gestione.
Al suo affidamento si sarebbe quindi dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.
La non corretta applicazione dell'art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000 da parte dell'Amministrazione comunale resistente integra l'elemento soggettivo della colpa.
Ne consegue che andrà risarcita del danno da perdita di chance la ditta a cui era affidato precedentemente il servizio, essendo stata privata della possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto esperire per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, e quindi della possibilità di risultare aggiudicataria dell'appalto.

Materia: servizi pubblici / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 195/03 proposto da Asprella Antonio, titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti”, in breve E.M.I., corrente in Montalbano Jonico, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di ricorso, dall’avv.to Erminio Marzovilli, elettivamente domiciliato in Potenza, al P.le L. Rizzo n. 12 (studio avv.to Domenico Musolino);

 

contro

 il Comune di Montalbano Jonico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 88 del 18.4.2003, dall’avv.to Maria Rosaria Cipriano, con la quale è elettivamente domiciliato in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860 n. 2, presso e nello studio degli avv.ti Giovanni Salvia e Luigi Petrone;

 

e nei confronti

 della Alesia s.r.l., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Francesco Mastropierro, controinteressata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv.to Rocco De Bonis, presso il cui studio, in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 102, è elettivamente domiciliata;

 

per l’annullamento, previa sospensione

1) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Montalbano Joinico n. 49 prot. n. 0003544 del 13 marzo 2003, pubblicata in data 18 marzo 2003, con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico;

2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in particolare: a) del contratto rep. n. 17 stipulato il 1° aprile 2003 tra il Comune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) del verbale del 27 febbraio 2003 redatto dalla commissione di gara, con il quale si disponeva la non aggiudicazione della fornitura di lampade alla ditta E.M.I.;

 

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito in virtù dell’illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Montalbano Jonico anche in riferimento all’annullamento della gara d’appalto per la fornitura di lampade, effettuato con verbale del 27 febbraio 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Alesia s.r.l.;

Vista l’ordinanza collegiale n. 171/03 dell’11 giugno 2003;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e visto il dispositivo di sentenza n. 6 del 17 marzo 2005;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;

Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

1. – Con atto notificato il 16 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 28, il sig. Antonio Asprella, nella dichiarata qualità di titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti” (d’ora in poi: E.M.I.), espone in fatto: a) che il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazioni n. 95 del 17.2.1998 e n. 174 dell’8.6.2000, provvedeva all’approvazione del capitolato d’appalto disciplinante il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) che, all’esito di gara indetta dall’Amministrazione comunale, detto servizio veniva affidato alla E.M.I. per il periodo dal 12.9.2000 al 31.12.2001, con successiva proroga fino al mese di maggio del 2002; c) che per lo svolgimento del servizio veniva pattuito, con contratto rep. n. 34 stipulato in data 12.9.2000, il corrispettivo di € 23.175,70 (IVA compresa) per la durata di 17 mesi (dall’1.8.2000 al 31.12.2001); d) che, alla scadenza del contratto, il servizio in questione non veniva affidato immediatamente ad altro appaltatore, ma affidato saltuariamente alla E.M.I.; e) che, con nota prot. n. 0002016 dell’11.2.2003, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Montalbano Jonico, dovendo provvedere al servizio di sostituzione di lampade in ambito comunale, invitava l’E.M.I. a formulare apposito preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, precisando, altresì, che l’aggiudicazione <<avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente che risulterà dalla somma dei prezzi unitari offerti>>; f) che la E.M.I., aderendo all’invito, formulava la propria offerta; g) che, con verbale del 27.2.2003, la commissione di gara, dopo aver premesso di aver invitato tre ditte a presentare preventivi di spesa e che soltanto due (la E.M.I. e la Troyli Paolo) delle ditte invitate avevano presentato offerta, decideva di non aggiudicare la gara nella considerazione <<…che per l’enorme differenziazione tra le offerte non è possibile una loro comparazione, al fine di verificare la più conveniente…>>; g) indi, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003, il Comune di Montalbano Jonico stabiliva, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001, di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico, con decorrenza dall’1.4.2003 e fino a tutto il 31.12.2004, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 34 del 12.9.2000 stipulato con la E.M.I.; h) che in data 1.4.2003 veniva stipulato con la Alesia s.r.l. il relativo contratto di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, per un corrispettivo annuo di € 23.715,70 (IVA compresa), con decorrenza dall'1.4.2003 e fino al 31.12.2004, salvo proroga.

In diritto, deduce l’illegittimità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003, e degli altri atti impugnati ed in epigrafe indicati, affidando il ricorso alle seguenti censure:

A) Travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; falsa applicazione della legge 28.12.2001 n. 448 art. 35 e art. 113 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; eccesso di potere.

Si sostiene che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, oggetto di affidamento diretto alla Alesia s.r.l. disposto con l’impugnata deliberazione di G.M. n. 49/03, non sarebbe annoverabile tra i servizi pubblici che possono essere affidati direttamente, e quindi senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, a società a prevalente capitale pubblico. Non si tratterebbe, infatti, di un servizio reso direttamente alla collettività, ma più propriamente di una prestazione economica resa a favore del Comune.

Inoltre, laddove il servizio pubblico assume rilevanza economica, all’affidamento dello stesso dovrebbe procedersi mediante appalto; mentre l’affidamento a mezzo di concessione sarebbe circoscritto alle ipotesi di servigio pubblico in senso stretto, di carattere sociale e non lucrativo.

Ancora, nel caso di specie non si sarebbe in presenza dell’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico, avendo il servizio in questione natura di appalto di fornitura e lavori (con prevalenza dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti), con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01.

Pertanto, all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione il Comune di Montalbano Jonico avrebbe dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

B) Violazione della direttiva CEE 92/50/CEE e artt. 49 e segg. del Trattato UE; Violazione del R.D. 18.11.1923 n. 2440 art. 3 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 41. Eccesso di potere.

L’affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sarebbe altresì in contrasto con le direttive comunitarie che prescriverebbero il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione.

C) Nullità del contratto rep. n. 17 dell’1.4.2003 di affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoelettrici alla Alesia s.r.l. per contrasto tra lo stesso e la delibera di G.M. n. 49 del 13.3.03 aurorizzativa. Eccesso di potere.

Il contratto stipulato tra il Comune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio de quo sarebbe nullo perché in contrasto con la presupposta deliberazione di G.M. n. 49/03.

Infatti, mentre quest’ultima ha stabilito che il servizio dovesse essere affidato agli stesssi patti e condizioni previste dal precedente contratto stipulato tra il Comune e la E.M.I., il quale prevedeva a corrispettivo del servizio l’importo di € 23.175,70 (IVA compresa) per tutta la durata del contratto (17 mesi), il successivo contratto stipulato con la Alesia s.r.l. prevederebbe un corrispettivo annuo di € 23.175,70 (IVA compresa).

Quanto alla decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, con la quale si è deciso di non aggiudicare la gara indetta per la fornitura di lampade, per la quale la E.M.I. aveva formulato la migliore offerta, se ne assume la contraddittorietà e la pretestuosità, che emergerebbe dalla circostanza che la commissione di gara avrebbe deciso di richiedere all’ufficio tecnico comunale di determinare il fabbisogno di materiale, laddove sarebbe stato sufficiente analizzare i rapportini mensili sul consumo di lampade che dal 1998 e sino al dicembre 2002 erano state consegnati al Comune dalla E.M.I.

1.1. Viene contestualmente proposta domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione, che colposamente avrebbe affidato direttamente il servizio in questione alla Alesia s.r.l., omettendo di procedere alla necessaria indizione di una procedura ad evidenza pubblica, cui l’E.M.I. avrebbe potuto partecipare.

Il danno asseritamente subito viene quantificato nella misura del 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l.

2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 6 maggio 2003, il Comune di Montalbano Jonico che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, del quale ha altresì sostenuto l’infondatezza.

3. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla discussione “nel merito” del ricorso.

4. Con atto notificato il 19 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con contestuale nuova domanda cautelare, diretti contro la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Montalbano Jonico n. 87 del 18.4.2003, con la quale è stato rettificato il corrispettivo del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione indicato nel contratto di rep. n. 17 dell’1.4.2003, con la previsione: a) di un importo a ragione d’anno (IVA compresa) di € 16.740,94; b) di un importo per l’intera durata contrattuale (21 mesi) di €. 29.295,86 (IVA compresa).

Vengono dedotte censure di illegittimità derivata dall’asserita invalidità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003.

5. Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2003 il Comune di Montalbano Jonico ha contrastato la fondatezza delle censure formulate con l’atto di motivi aggiunti.

6. In data 10 giugno 2003 si è costituta la Alesia s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso; nel merito, ha contrastato la fondatezza delle censure avversarie.

7. Con ordinanza collegiale  n. 17/03 dell’11 giugno 2003 è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo che il servizio in questione era in corso di espletamento da parte della controinteressata Alesia s.r.l.

8. Con memoria conclusiva depositata il 26 febbraio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando, in particolare, che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00, in base al quale sono state adottate le deliberazioni in questa sede impugnate, da ritenersi illegittime (anche) perché ormai prive del proprio fondamento normativo.

9. Con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2005, il Comune di Montalbano Jonico ha ribadito le proprie tesi insistendo per l’accoglimento del ricorso.

10. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Il ricorso in esame è privo di fondamento nella parte in cui è diretto contro la decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, di non aggiudicare la gara esperita dall’Amministrazione resistente per la fornitura di lampade da utilizzare nell’ambito del territorio comunale.

Con nota prot. n. 0002016 dell'11.2.2003, avente ad oggetto <<Richiesta preventivo per servizio di sostituzione lampade>>, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Montalbano Jonico chiedeva ad alcune ditte, tra le quali la E.M.I., di presentare un preventivo di spesa per la fornitura di lampade, puntualmente indicate nella predetta nota, precisando che: a) <<L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente, che risulterà dalla somma dei prezzi unitari>>; b) <<La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione>>.

Come risulta dal verbale del 27.2.2003, all’Amministrazione comunale sono pervenute due offerte, l’una della ditta Troyli Paolo e l’altra della E.M.I., recanti per lo stesso prodotto richiesto prezzi sensibilmente differenti (ad. es. : a) per una lampada fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 5,00, la ditta E.M.I. ha offerto € 28,00; b) per un reattore rifasato per lampada a vapore di mercurio fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 8,50, la ditta E.M.I. ha offerto € 0,10).

Ora, proprio la sensibile differenziazione di prezzi registrata, per uno stesso prodotto, tra le offerte presentate, giustifica la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico comunale ad individuare con esattezza le necessità dell’Ente onde poter quantificare la spesa necessaria.

Non è dato, pertanto, di riscontrare nell’operato della commissione di gara alcuna contraddittorietà e pretestuosità, ma solo il legittimo esercizio, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, della facoltà, prevista nella nota dell’11.2.2003, di non aggiudicare la gara.

2. Può ora procedersi all’esame delle censure dirette contro le deliberazioni di Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18.4.2003, prendendo le mosse dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Montalbano Jonico e dalla controinteressata Alesia s.r.l..

2.1. Con una prima eccezione, la Alesia s.r.l. sostiene che la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriverebbe in via diretta dalla deliberazione di Giunta municipale n. 184 del 6 luglio 2001, rimasta inoppugnata, con la quale il Comune di Montalbano Jonico ha deciso di acquisire una partecipazione azionaria nella Alesia s.r.l. per l’esercizio associato dei servizi comunali.

L’eccezione non può essere condivisa.

Come correttamente posto in evidenza dal ricorrente con la memoria depositata il 26 febbraio 2005, in detta deliberazione non era stata espressamente manifestata la volontà del Comune di Montalbano Jonico di affidare direttamente alla Alesia s.r.l. il servizio di manutenzione del servizio di pubblica illuminazione.

Si consideri, altresì, che il ricorrente si duole non già della possibilità che l’Amministrazione comunale affidasse ad una società partecipata dall’Ente locale la gestione di un pubblico servizio, ma che sia stato qualificato come pubblico servizio quello di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.

2.2. Le considerazioni appena svolte fanno giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Montalbano Jonico ed imperniata sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 24 luglio 2002, con la quale, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01, sono state dettate direttive per l’affidamento diretto a società di capitali costituite e partecipate dall’Ente locale della gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

Non vi era alcun onere di impugnativa di detta deliberazione, perché il ricorrente lamenta proprio la non corretta applicazione delle direttive con essa impartite, nell’assunto che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non potrebbe essere qualificato come servizio pubblico, in quanto tale oggetto di affidamento diretto a società costituite o partecipate da enti locali.

3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, ritiene il collegio che debbano essere annullate le impugnate deliberazioni di G.M. n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18 aprile 2003.

Nelle more dell’odierno giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 113 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Orbene, come è noto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non solo ha efficacia retroattiva, a meno che la norma incostituzionale non abbia prodotto effetti irrevocabili, ma opera oltre l’ambito del rapporto processuale in cui è stata invocata ed ottenuta; pertanto, da un lato l’eliminazione della norma incostituzionale non comporta l’inesistenza dell’atto – che occorre venga rimosso in sede amministrativa o giurisdizionale e, dall’altro, il giudice amministrativo chiamato a decidere sulla legittimità di un atto amministrativo ben può rilevare d’ufficio la dichiarata incostituzionalità della norma legislativa in base alla quale è stato emanato l’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez, IV, n. 6692 del 2002; VI n. 62 del 1993; T.A.R. Veneto n. 137del 2001; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1591 del 1997).

Il collegio, quindi, aderendo al suindicato orientamento, non può che dichiarare l’illegittimità del disposto affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, siccome effettuato in dichiarata applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001.

4. L’annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 49 del 13 marzo 2003 priva definitivamente di effetti giuridici il contratto di rep. 17 del 1° aprile 2003, da ritenersi caducato in via automatica (cfr. T.A.R. Basilicata sent. n. 817 del 2004).

5. Deve essere accolta, nei termini di seguito precisati, anche la domanda di risarcimento del danno.

Ritiene il collegio che l’Amministrazione comunale non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, ormai espunto dall’ordinamento giuridico.

Esso, rettamente interpretato, anche in connessione sistematica con il precedente art. 112, prevedeva l’affidamento diretto dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, per tali dovendosi intendere quelli che <<…abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali..>> (art. 112, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000).

Deve, trattarsi, quindi, di un servizio funzionalmente e direttamente teso a soddisfare i bisogni della collettività, laddove quello affidato alla Alesia s.r.l., siccome prevalentemente consistente nella manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, ha natura strumentale rispetto alla gestione del servizio di pubblica illuminazione.

Deve considerarsi, altresì, che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante, cui ordinariamente consegue  anche la produzione di un utile di gestione.

Esso, non poteva, pertanto, essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/01.

Al suo affidamento si sarebbe quindi dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

La non corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000 da parte dell’Amministrazione comunale resistente integra l’elemento soggettivo della colpa.

Ne consegue che la E.M.I. andrà risarcita del danno da perdita di chance, essendo stata privata della possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esperire per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e quindi della possibilità di risultare aggiudicataria dell’appalto.

Per la quantificazione del danno, l’Amministrazione dovrà considerare il 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l., che andrà ridotto in proporzione al numero dei partecipanti alla gara in precedenza indetta dal Comune di Montalbano Jonico per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, conclusasi con l’adozione della determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 227/1079 del 26.7.2000 (di cui è menzione nel contratto di rep. n. 34 del 12.9.2000, depositato dal ricorrente).

Accertata la fondatezza dell’azione risarcitoria, si assegna al Comune di Montalbano Jonico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notificazione se anteriore, della presente decisione per la formulazione di un’offerta di risarcimento commisurata ai criteri in precedenza indicati.

6. Tenuto conto della prevalente soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Montalbano Joinico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti della controinteressata Alesia s.r.l.

 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cu in motivazione e, per l’effetto:

a) annulla le deliberazioni della Giunta municipale di Montalbano Jonico n. 49 del 1332003 e n. 87 del 1842003;

b) condanna il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione;

c) condanna il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), e compensa le spese processuali nei confronti della controinteressata Alesia;

d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 10 marzo 2005 dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giancarlo Pennetti                               Presidente  F.F.

Giuseppe Buscicchio                Componente – Estensore

Pasquale Mastrantuono                       Componente

IL PRESIDENTE  F.F.

L’ESTENSORE

Depositata  in  Segreteria

 il 15 aprile 2005

(Art.55, L. 2741982, n.186)

Il Segretario Generale

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici