REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno
Sezione Prima
composto dai Magistrati:
Dr. Alessandro Fedullo Presidente
Dr. Filippo Portoghese Consigliere
Dr. Francesco Gaudieri Consigliere, relatore.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 2555/2004 proposto da Thales E-Transactions Italia S.p.A., con sede legale in Pogliano Milanese, in persona del suo rappresentante legale, sig. Eric Tourtay, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Andrea Napolitano, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Dogana Vecchia n. 40, presso l’avv. Ludovico Visone
Contro
Autoservizi Irpini S.p.A. con sede in Avellino, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, avv. Costantino Preziosi, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Tesauro, con il quale elettivamente domicilia, in Salerno al Corso Garibaldi n. 195, presso avv. Antonio Scuderi
e nei confronti di
A.I.R. Mobility Solutions – Soc. Consortile a r. l.
Italdata S.p.A., con sede in Avellino, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Maria Patrizia Greco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Rossi, Lucio Iannotta e Sergio Coccia, con i quali elettivamente domicilia, in Salerno, alla Via Fieravecchia n. 40, presso lo studio dell’avv. Gaetano Di Sirio
per l’annullamento
del provvedimento, non conosciuto, di scelta dell’Italdata S.p.A, quale socio privato dell’AIR Mobility Solutions Scrl;
del provvedimento, non conosciuto, avente ad oggetto la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata tra la AIR S.p.A. e l’Italdata S.p.A
dell’atto costitutivo della AIR Mobility Solutions Scrl;
della nota AIR S.p.A prot. n. 6970 del 22.6.2004
di ogni atto connesso.
* * *
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Italdata S.p.A e dell’Autoservizi Irpini S.p.A (A.I.R.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 il consigliere dott. Francesco Gaudieri e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
1.- La Thales e-Transactions Italia S.p.A., società operante nel settore della bigliettazione automatica per aziende di trasporto, premette, con l’atto notificato il 17.9.2004, depositato il 28.9.2004, di aver partecipato ad una gara a procedura negoziata per sistemi di bigliettazione, indetta dalla C.T.P. S.p.A. di Napoli, classificandosi nella graduatoria provvisoria, subito dopo l’aggiudicataria ATI tra l’Italdata S.p.A e AEP Srl.
Esperito l’accesso agli atti, rilevava, nell’elenco delle forniture analoghe prodotto dalla citata ATI, un appalto di fornitura di obliteratrici in favore dell’Autoservizi Irpini AIR S.p.a. - società con capitale interamente posseduto dalla Regione Campania, concessionaria anche di alcune linee di trasporto pubblico su gomma – che, interpellata in ordine al procedimento di gara conclusosi con l’aggiudicazione della citata fornitura, comunicava, con nota 22.6.04, prot. n. 6970/04 di aver costituito una società consortile e precisamente l’A.I.R. Mobility Solutions con la Società Italdata S.p.A di Avellino e di aver affidato la fornitura di apparati relativi alla bigliettazione comprendenti anche obliteratrici magnetiche contact-less, di produzione AEP, alla partecipata A.I.R. Mobility Solutions scrl.
Dalle visure effettuate, risultava che il capitale sociale dell’A.I.R. Mobility Solutions è diviso esattamente al 50% tra l’AIR S.P.A. e l’Italdata.
Stimando illegittimi i provvedimenti di scelta del socio Italdata da parte dell’A.I.R. S.p.A., nonché i provvedimenti con cui l’AIR SpA si è determinata alla costituzione dell’AIR Mobility Solutions con l’Italdata SpA, li ha impugnati chiedendone l’annullamento, deducendo, con un solo ed articolato motivo di ricorso, violazione falsa applicazione d. lgs n. 158/95; violazione delle norme e dei principi in materia di evidenza pubblica, del principio di concorrenzialità, buon andamento; eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, atteso che la scelta del socio privato con cui costituire l’A.I.R. Mobility Solutions S.p.A. non è stata effettuata con procedimento ad evidenza pubblica: l’Autoservizi Irpini spa, società con capitale interamente posseduto dalla Regione Campania, concessionaria di alcune linee di trasporto pubblico su gomma, avrebbe dovuto, in quanto destinataria di norme e servizi in materia di appalti pubblici, ex artt. 2 e 5 d. lgs n. 158/95, procedere alla scelta del socio, sia di maggioranza che di minoranza, con pubblica gara.
Radica siffatta doglianza alla giurisprudenza del G.A. ormai attestata nel ritenere che “pur in assenza di un obbligo normativo è necessario il ricorso al confronto concorrenziale per la scelta anche del socio privato di minoranza nelle società a capitale pubblico maggioritario, tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della p.a.” (Tar Puglia - Lecce 01.02.2003 n. 318; Cons. St. Sez. V 19.9.2000 n. 4850)
2.- Resistono in giudizio l’Autoservizi Irpini S.p.A. (di seguito: A.I.R. S.p.A.) e l’Italdata S.p.A, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Non risultano provvedimenti cautelari.
4.- Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005, sulla conclusione delle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
5.- Il ricorso, nei limiti e per le considerazioni che seguono, è infondato e soggiace alla relativa declaratoria di reiezione.
5.a.- Con un solo motivo di censura, la ricorrente società si duole dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, assumendo che l’A.I.R. S.p.A. - società con capitale azionario interamente pubblico, e concessionaria della Regione Campania di servizi di trasporti di linea - avrebbe dovuto procedere alla costituzione della partecipata A.I.R. Mobility Solutions, individuando il socio privato mediante una procedura di evidenza pubblica: l’individuazione fiduciaria dell’Italdata, quale socio privato, sarebbe, pertanto, contraria ad ogni principio normativo, nazionale e comunitario.
Si è riservata ulteriori motivi di ricorso all’esito del deposito della relativa documentazione.
5.a.1.- La censura - nell’ambito dei soli profili evidenziati dalla parte deducente - è infondata.
La società ricorrente radica la propria doglianza a due premesse :
-l’A.I.R. S.p.A., in ragione delle caratteristiche innanzi evidenziate, ai sensi del combinato disposto degl artt. 2 e 5 d. lgs 158/95, è soggetto tenuto all’osservanza ed all’applicazione delle norme e dei principi della legislazione comunitaria e nazionale in materia di appalti e pubbliche forniture;
-per giurisprudenza consolidata, “la scelta del socio privato di minoranza nelle società a capitale pubblico maggioritario, deve essere effettuata con un procedimento ad evidenza pubblica, tutte le volte in cui la società mista debba svolgere attività per conto e nell’interesse della p.a.”.
Alla luce delle evidenziate doglianze, il Collegio è chiamato a delibare, nell’ordine :
a) se l’A.I.R. S.p.A. sia organismo di diritto pubblico;
b) se, in tal caso, sia, comunque, tenuto all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio, di maggioranza o di minoranza, nella costituzione di società consortile per la gestione di attività da svolgere per conto e nell’interesse della p.a.
5.b.- La delibazione del contenzioso in esame, necessita di una sintetica disamina dell’elaborazione giurisprudenziale delle questioni proposte.
Con riferimento alla prima questione può osservarsi quanto segue:
Secondo indirizzi consolidati della giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione (in particolare Corte di Giustizia della C.E. nelle cause riunite C-223/99 e C-260/99 del 10 maggio 2001 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 97 del 4 aprile 2000), l’individuazione degli organismi di diritto pubblico tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, consegue, ai sensi dell’art. 1, lett. b) della Direttiva del Consiglio C.E. 18 giugno 19912 n. 50 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, all’accertamento di tre distinti requisiti richiesti cumulativamente (sentenza 15 gennaio 1998, causa C - 44/96; Mannesmann) per l’attribuzione di tale natura ad un soggetto: a) il possesso della personalità giuridica; b) la sussistenza di una dominanza pubblica riscontrabile in relazione alla presenza di diversi indici di riconoscimento indicati espressamente nella norma ora richiamata; c)il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.
In proposito deve anche ricordarsi che la Corte di Cassazione ha esplicitamente condiviso l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella decisione del 10 novembre 1998, causa 360-96 Gemeente Arnhem in ordine ad una questione analoga che si era posta con riguardo alla costituzione di una società per la raccolta e la gestione dei rifiuti – cui è stata riconosciuta la qualità di Amministrazione aggiudicatrice – e rispetto alla quale la Corte di Giustizia, dopo aver rilevato che doveva escludersi la rilevanza della commistione dell’attività di interesse generale (appunto la raccolta e gestione dei rifiuti) con altre di natura commerciale ed, anche, la necessità della prevalenza delle attività riferite all’interesse generale rispetto alle attività strettamente commerciali, ha affermato la sussistenza del requisito in questione per la prevalenza dell’attività ritenuta più significativa: quella appunto connotata dalla generalità dell’interesse tutelato (Cass. SS.UU n. 97 del 4 aprile 2000 cit.; Cons. St. Sez. V 22 agosto 2003 n. 4748).
5.b.1.- Orbene, non può escludersi che l’A.I.R. S.p.A. sfugga alla definizione di “organismo di diritto pubblico”, dal momento che possiede cumulativamente i tre requisiti innanzi indicati: trattasi, infatti di una società pubblica (100% della Regione Campania), concessionaria di trasporti di linea, locale, extraurbano e interregionale; ha personalità giuridica; vi è dominanza pubblica; persegue la soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.
In tale veste, essa rientra, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.a) e 5 del d. lgs n. 158/95, nel novero dei soggetti aggiudicatori, settore trasporti.
5.c.- Con riferimento alla seconda questione :
E’ ormai pacifico che :
-l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica e la disciplina comunitaria sulla gara per la scelta del contraente si applica ogni volta che vi sia un rapporto (sia esso di scambio o societario) definibile “a prestazioni corrispettive” od “oneroso” con una Amministrazione aggiudicatrice (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 18 luglio 2001 C-399/98);
-non rilevano in contrario i singoli procedimenti ed i singoli istituti che, nei limiti consentiti dal sistema, si affermano nella normativa nazionale o nella prassi (Cons. St. Sez. V 20 dicembre 1996 n. 1577), anche quando sia scelto il socio privato per costituire una società mista per azioni o siano acquistate le azioni di una preesistente società (Cons. St. Sez. V 19 febbraio 1998 n. 192) ovvero quando si individui un concessionario (Cons. St. Sez. II 11 dicembre 1991 n. 1221/91), cui si affidi la realizzazione dei lavori pubblici o lo svolgimento di forniture o di servizi;
-la scelta del socio nella formazione delle società miste preordinate alla gestione di pubblici servizi da parte degli enti locali deve necessariamente seguire procedure ad evidenza pubblica, non solo nel caso in cui la partecipazione stessa sia minoritaria, giacchè, anche mancando nell’ordinamento una specifica norma atta a disciplinare la scelta del socio nelle società di capitale pubblico maggioritario, nondimeno deve escludersi che la scelta stessa possa sottrarsi ai principi concorsuali ormai immanenti nell’ordinamento, quando si debba prescegliere un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione (Cons. St. Sez. V 23 marzo 2004 n. 1543; 3 settembre 2001 n. 4586);
-la scelta del socio privato non è indifferente per l’ordinamento, atteso che questi è chiamato a svolgere compiti di gestione che implicano di regola il possesso di rilevanti capacità tecnico operative e specifiche doti di esperienza che si affiancano all’espletamento dell’attività “latu sensu” amministrative, afferenti alla natura ed al tipo di servizio svolto, onde la scelta di costui non si può basare sul mero “intuitus personae” pena la riproposizione di comportamenti anacronistici ed elusivi dei principi di buona amministrazione e di trasparenza dell’azione amministrativa, ma deve essere effettuata con riguardo al principio di concorrenzialità immanente nell’ordinamento stesso (Cons. St. Sez. 6.4.1998 n. 435);
-l’affidamento diretto di pubblici servizi a società miste con capitale maggioritario pubblico costituite dagli Enti locali non contrasta con il sistema garantistico dell’ordinamento, posto che la scelta del partner privato delle compagini de quibus avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica (Cons. St. Sez. V 3 febbraio 2005 n. 272).
5.c.1.- Ciò premesso, non appare revocabile in dubbio che l’A.I.R. S.p.A, quando debba scegliere un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, possa sottrarsi ai principi concorsuali ormai immanenti nell’ordinamento in materia di costituzione di società mista (Cons. St. Sez. V 23 marzo 2004 n. 1543; 3 settembre 2001 n. 4586), così come dedotto dalla ricorrente.
Sul punto in questione, tuttavia, le memorie delle resistenti evidenziano l’inconferenza al caso in esame del quadro giurisprudenziale consolidatosi in materia di società miste create per la gestione di pubblici servizi, rimarcando la diversa natura di A.I.R. Mobility Solutions, costituita non per già per la gestione di un pubblico servizio, bensì quale operatore di mercato destinato a confrontarsi in regime concorrenziale in settori diversi dal trasporto pubblico locale.
Siffatta puntualizzazione comporta che la perimetrazione dell’ambito della delibazione necessariamente debba spingersi fino ad includere una disamina della natura dello strumento societario utilizzato per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ente e delle attività allo stesso consentite, (per una disamina della evoluzione della legislazione di riferimento, dall’azienda municipalizzata alla società per azioni, passando attraverso l’azienda speciale vedi Cons. St. Sez. V 22 maggio 2001 n. 2835).
5.c.1.2.- E’ noto che storicamente l’art. 22 l. n. 142/90 (oggi art. 113 D.Lg.vo n. 267/2000) ha dato agli enti locali la facoltà di gestire i servizi pubblici, oltre che nella forma dell’azienda speciale, anche a mezzo di società private (società per azioni o società a responsabilità limitata, costituite o partecipate dall’ente locale).
Il Consiglio di Stato ha chiarito che :
-ai fini dell’identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall’art. 2247 c.c. (Cons. St. Sez. VI 27 ottobre 1998 n. 1478; 2 marzo 2001 nn. 1206 e 1207; 2 aprile 2001 n. 1885);
- l’ente pubblico, quale soggetto giuridico, ha una pienezza di capacità che gli consente di far tendenzialmente ricorso a tutti gli strumenti conosciuti dall’ordinamento per raggiungere i propri scopi; pertanto, non può dubitarsi della facoltà degli Enti locali territoriali di costituire società per azioni, per la cui attività il territorio non rileva, potendo rappresentare un limite all’esercizio delle potestà pubblicistiche ma non delle capacità di diritto privato; sarà dunque ammissibile lo svolgimento di tutte quelle attività – e solo di quelle – in cui sia rinvenibile un obiettivo e diretto riferimento al complesso degli interessi della collettività impersonata dall’ente (Cons. St. Sez. VI 12 marzo 1990 n. 374);
-il limite rigidamente territoriale ha ceduto il passo ad un vincolo di tipo “funzionale”, coincidente con l’inerenza dell’attività delle società locali alla cura degli interessi della collettività di riferimento (Cons. St. A. G. par. 16 maggio 1996 n. 9);
-gli elementi che comportano l’inquadramento delle società di capitale, costituite o partecipate dall’ente pubblico, che pur comportano l’inquadramento delle società nell’ambito degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori tenuti al rispetto dell’evidenza pubblica, non possono giungere al punto da far configurare anche tali società, al pari delle aziende speciali, come organi strumentali intimamente legati all’ente territoriale, imponendo loro in maniera indiscriminata, gli stessi limiti posti all’attività espletata al di fuori del territorio dell’ente locale che le ha costituite (Cons. St. Sez. V 3 settembre 2001 n. 4586);
-il modello societario di gestione dei servizi pubblici locali comporta necessariamente un mutamento del quadro di riferimento, dal punto di vista sia dei modelli funzionali che delle attività consentite: l’utilità del modello societario non può ricondursi alla sola maggiore agilità procedurale, precludendo del tutto al medesimo di prodursi in attività e confronti al pari dei liberi soggetti economici ed il pur apprezzabile fine di non snaturare lo scopo per il quale la società è sorta non può portare a snaturare il modello societario prescelto (giuris. citata);
5.d.- Premesse le riferite acquisizioni giurisprudenziali, la cui portata sostanziale autorizza ad affermare che il modello societario si caratterizza per una più pregnante rilevanza imprenditoriale, non limitata o circoscritta da vincoli di sorta se non da quelli funzionali alle attività da svolgere, il Collegio dovrebbe necessariamente porsi il problema del se, negli ambiti di operatività dell’organismo di diritto pubblico, sicuramente maggiori di quelli propri dell’azienda speciale, eventualmente sussistano spazi caratterizzati dall’inosservanza della disciplina pubblicistica, e segnatamente della possibilità per le società di capitali interamente in mano pubblica di sfuggire alle regole dell’evidenza pubblica, non per le attività che esercita come tale o per i diritti esclusivi svolti nell’area interessata, quanto e soprattutto per le ulteriori attività imprenditoriali svolte sul mercato.
Nella specie, infatti, la resistente e la controinteressata hanno evidenziato che “l’A.I.R. S.p.A. non ha creato una società mista cui affidare un servizio da gestire in nome e per conto dell’A.I.R. stessa ed a suo esclusivo vantaggio, nel qual caso sarebbe stata soggetta all’obbligo della gara sancito dagli indirizzi giurisprudenziali prima richiamati, ma ha deciso di ampliare la propria attività, estendendola ad un mercato in concorrenza, operando attraverso una società separata conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente (art. 8 della l. n. 287/1990) ed individuando legittimamente il proprio parter commerciale al di fuori di qualsiasi obbligo di evidenza pubblica” (vedi pag. 4 e 5 della memoria A.I.R depositata il 4 marzo 2005), aggiungendo, altresì, che
-“nel caso di specie A.I.R. è un’impresa pubblica che per una parte della propria attività, la gestione dei servizi di TPL ad essa concessi, agisce nel perseguimento di interessi generali ed è, quindi, configurabile quale organismo di diritto pubblico”
“Ma tale qualifica non può essere estesa a quelle attività poste in essere al di fuori del settore di esclusiva, in un mercato aperto alla concorrenza, svolte per il perseguimento di interessi commerciali, con assunzione di servizi informatici posta in essere attraverso la partecipata A.I.R. Mobility Solutions”
“Quando agisce in tali ambiti l’A.I.R. non è qualificabile quale amministrazione aggiudicatrice e non è quindi soggetta all’obbligo dell’evidenza pubblica, né per approvvigionarsi di beni o servizi, né tantomeno per scegliere il proprio partner commerciale dell’operazione” (pag. 6 e 7 della citata memoria).
5.d.1.- A sostegno delle citate tesi risultano versate in atti :
-copia, senza data, della manifestazione di interesse congiunta per la costituzione di una società consortile attiva nel settore IT, sottoscritta dall’A.I.R. S.p.A e dall’Italdata;
-copia dell’atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata denominata “A.I.R. Mobility Solutions - società consortile a r.l.”.
5.d.1.a.- Risulta dalla prima che l’A.I.R. S.p.A. (100% Regione Campania) :
-“si pone l’obiettivo di diversificare il business e recuperare gli investimenti da realizzare, che, alla luce delle nuove opportunità derivanti, sia dalle recenti disposizioni in materia di concessione dei trasporti, sia dalle acquisizioni in corso, diventano sempre più rilevanti”
-“…non ha competenze interne per sviluppare progetti software, essendo un’azienda di trasporto pubblico…”
-“…pur esprimendo consolidata esperienza nel settore trasporti e piena consapevolezza della domanda di Information Technology proveniente da tale settore, non potrebbe da sola esporsi come fornitore di soluzioni e prodotti software…pertanto ritiene necessaria la partnership con un player locale e qualificato”.
-“Italdata S.p.A ha interesse ad ampliare il suo mercato di riferimento, proponendosi alle aziende di trasporto con un’offerta integrata e qualificata…”
-“la NewCo dovrebbe anche fungere da veicolo per catalizzare fondi governativi, ed Italdata S.p.A., in tal senso, ha già siglato un accordo con la Regione Campania per sviluppare iniziative innovative nell’area del mobile business!
-“La NewCo potrebbe produrre utili da ripartire ai soci, costituendo un portafoglio di piattaforme informatiche e soluzioni software specifiche per il settore trasporti, vendibili alle diverse entità che in tale settore operano”
-“Non esistono allo stato attuale, fornitori di soluzioni/servizi SW integrati specialistici per il settore trasporti, la NewCo…costituirebbe un partnerschip di successo in un settore, quale quello dei trasporti, caratterizzato da una forte domanda di Information Technology”
“Manifestano l’interesse a costituire una società consortile…per la commercializzazione delle soluzioni e dei servizi informatici nelle aree di : Gestione della Mobilità, ERP, Sistemi di pagamento/bigliettazione, Sistemici localizzazione/monitoraggio rivolti agli Enti pubblici e privati operanti nel settore del Trasporto e della Mobilità”.
5.d.1.b.- Risulta dall’atto costitutivo che la società “A.I.R. Mobility Solutions” ha per oggetto le seguenti attività “rivolte a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità e principalmente operanti nel settore della mobilità” :
-soluzioni e servizi nell’area del “mobile business”;
-soluzioni e servizi di ERP per aziende di mobilità;
-soluzioni ICT per aziende di mobilità : sistemi di informazione per i viaggiatori, sistemi di monitoraggio dei flussi di traffico, sistemi intelligenti per la gestione dei veicoli, sistemi di pagamento basati su smart card;
-servizi di formazione, consulenza tecnica e CRM, il tutto come meglio e più ampiamente previsto dall’art. 2 dello Statuto sociale…” (non allegato).
5.e.- La menzionata documentazione evidenzia che l’A.I.R. Mobility Solutions Scral non è stata creata per divenire destinataria di tutte le attività e/o dei servizi pubblici gestiti dall’A.I.R. S.p.A. bensì per operare, con soluzioni e servizi informatici, nel mercato del “mobile business”.
In definitiva, è rimasta confermata – con la citata documentazione (per la rilevanza in subiecta materia degli atti costitutivi della società vedi ex plurimis Cons. St. Sez. V 23 maggio 2004 n. 1543; £0 aprile 2002 n. 2297; 30 giugno 2003 n. 3864; 3 settembre 2001 n. 4586; 19 settembre 2000 n. 4850)– che la società consortile non è stata creata per l’affidamento diretto di pubblici servizi.
5.c.- Siffatta acquisizione, come innanzi precisato, pone all’attenzione del Collegio una diversa e più penetrante problematica e segnatamente quella di valutare se un organismo di diritto pubblico e segnatamente una società per azioni interamente in mano pubblica possa “diversificare il business”, ossia operare in ambiti di mercato non coincidenti con il fine istituzionale e se, per il raggiungimento di tale scopo, sia tenuta ad applicare le regole dell’evidenza pubblica anche quando opera in settori di attività che esulano dall’attività prevalente per lo svolgimento della quale è stata creata.
5.c.1.- Allo stato siffatto scrutinio deve ritenersi precluso al Collegio non essendovi state specifiche censure al riguardo.
Non appare, infatti, revocabile in dubbio che il ricorrente, benché abbia dichiarato di voler “proporre ulteriori motivi di ricorso all’esito di un esame più approfondito della documentazione relativa alla costituzione della società”, di fatto, all’esito della produzione documentale in questione, non ha rassegnato alcuna ulteriore censura, di talché l’ambito delle questioni sottoposte al Collegio deve ritenersi necessariamente circoscritto alla doglianza con la quale l’interessata società ha censurato gli atti costitutivi dell’A.I.R. Mobility Solutions, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa che ha ormai codificato il principio del ricorso all’evidenza pubblica “tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della p.a. (Consiglio di Stato Sez. V 19.9.2000 n. 4850)”.
Poiché, nella specie, la documentazione prodotta in atti, relativa alla costituzione dell’A.I.R. Mobility Solutions, ha escluso siffatte finalità, il ricorso, nei limiti evidenziati, deve stimarsi infondato e come tale va respinto.
6.- Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti gli onorari e le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2255/04 proposto da Thales e-Transactions Italia S.p.A. lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente pronunzia sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella c.c. del 24 marzo 2005, con l’intervento dei Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Francesco GAUDIERI Consigliere Estensore.
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