REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
CARLO BUONAURO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 5508/2003 proposto da
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI
PRESIDENTE DELLA G.R. DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO DI GOVERNO EMERG. IDROGEOLOGICA
rappresentato e difeso da
PERCOPO GIULIANO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVV.RA STATO
presso
PERCOPO GIULIANO
Nonché
ATI FISIA ITALIMPIANTI
E
FIBE S.p.A
rappresentato e difeso da
ENNIO E FABRIZIO MAGRI’, MASSIMO AMBROSELLI E MARCELLO FRANCO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA CARDUCCI 19
contro
COMUNE DI CAIVANO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle ordinanze del comune di Caivano n. 280 e 286 del 13-17 aprile 2003, con la quale è stato ordinato all’ente ricorrente, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000, dapprima la rimozione delle balle di CDR e di rifiuti stoccate all’interno dell’impianto ed il blocco delle operazioni di ricezioni rifiuti e conseguente blocco dell’attività di stoccaggio rifiuti; e poi, a parziale modifica della precedente ordinanza, di riprendere la ricezione dei rifiuti nei limiti del 25 %.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.- Nel presente giudizio gli enti ricorrenti e le società cointeressate, imprese che operano per la gestione degli impianti di produzione di cdr e di termovalorizzazione nell’ambito del progetto volto a eliminare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, contestano gli epigrafati provvedimenti del sindaco di Giugliano che ha ordinato, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000, dapprima la rimozione delle balle di CDR e di rifiuti stoccate all’interno dell’impianto ed il blocco delle operazioni di ricezioni rifiuti e conseguente blocco dell’attività di stoccaggio rifiuti (ordinanza n. 280 del 13.4.03); e poi, a parziale modifica della precedente ordinanza, di riprendere la ricezione dei rifiuti nei limiti del 25 % (ordinanza n. 286 del 17.4.03).
2.IL ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
3. La motivazione addotta negli atti impugnati – ed in particolare nell’ordinanza n. 280, che reca il definitivo contenuto precettivo del contestato interevento contigibile ed urgente -, per un verso, si risolve in un mero richiamo ad un generico e presunto rischio per l’igiene e la salute pubblica, limitandosi ad indicare ipotetici guasti ed omettendo la necessaria evidenziazione degli elementi istruttori e valutativi su cui tale giudizio si fonda; ne consegue, come già affermato da questa Sezione con ordinanza n. 1446/03, la contraddittorietà dell’impugnata atto con i provvedimenti del Commissario di Governo, che comunque si collocano ad un livello superiore, e con le statuizioni contenute nella sentenza di questa sezione di Tribunale n. 4441/2001, non riformata in appello, che hanno già affrontato le questioni riguardanti la localizzazione dell’impianto nel territorio comunale, la valutazione di impatto ambientale, l’ambito dei poteri commissariali, la partecipazione del comune ai procedimenti amministrativi, la sussistenza dei necessari passaggi urbanistici ed edilizi.
4. Per altro verso, nel fondare l’ordine in questione sulle “risultanze degli incontri avuti con i Comitati spontanei dei cittadini”, è manifestamente espressione del malgoverno amministrativo svolto dal sindaco rispetto alla fonte normativa richiamata, in quanto non si allinea con nessuna delle previsioni di cui all’articolo 54 citato. Ed, invero, questa Sezione con sentenza 3234/2002 ha già avuto modo di affermare in un’analoga vicenda che non basta un generico riferimento ad un “pericolo per l’ordine pubblico” –che non risulta sussistente in fatto da quanto riferito nel provvedimento– a consentire la impugnata ordinanza di rimozione delle balle CDR e la limitazione nella ricezione dei rifiuti.
5. Il ricorso va pertanto accolto, risultando la fondatezza del secondo e terzo motivo di gravame, ove sono stati evidenziati lo sviamento e la erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, posti a base della determinazione gravata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del Comune resistente, come da dispositivo in favore del ricorrente Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti. Sussistono giusti motivi per dispone la compensazione con riguardo alle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese di causa, a carico del Comune di Giugliano, liquidate in 2.000/00 euro in favore del ricorrente Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti. Compensate le spese con le altre parti costitute.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.2.2005
Giancarlo Coraggio Pres.
Carlo Buonauro rel. est.
Depositata in segreteria
Il 26.7.05 |