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TAR Campania, Salerno, Sez. I, 20/9/2005 n. 1565
Non sussiste l'obbligo per gli enti locali di indire procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas fino alla scadenza del periodo transitorio.

Gli Enti locali non hanno l'obbligo di procedere alla indizione di procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza del periodo transitorio. Pertanto, un operatore del settore non consegue nessuna concreta utilità ad impugnare le delibere comunali di affidamento del servizio a favore dell'Italgas giacché dall'annullamento delle suddette delibere non trarrebbe alcun vantaggio.

Materia: gas / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Prima

composto dai Magistrati:

DR. ALESSANDRO FEDULLO       - Presidente

DR. FRANCESCO MELE                 - Consigliere

DR. GIOVANNI GRASSO               - Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 2610/2004, proposto dalla Società irpina distribuzione gas - SI.DI.GAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Ferrara e Paolo Tesauro, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Garibaldi, n. 195, presso lo studio dell’avv. Antonio Scuderi

 

CONTRO

1) i Comuni di Candida, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Volturara Irpina, Parolise, Chiusano San Domenico, in persona dei rispettivi Sindaci in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Ugo Torsi, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Arce, n. 61, presso lo studio dell’avv. Pesca

2) il Comune di Serino, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Corporente, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Case rosse, n. 13/A, presso lo studio dell’avv. Bergantino

 

E NEI CONFRONTI

1) della Metaedil s.r.l. in persona del legale rappresentante pri tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Veronica Fortunati e con la stessa elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;

2) della ITALGAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Cocozza, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Pio XI, n. 66, presso lo studio dell’avv. Caliulo

 

PER L’ANNULLAMENTO

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Candida n. 11 del 20 maggio 2004; b) della deliberazione del Consiglio comunale di Chiusano di San Domenico n. 30 del 12 maggio 2004; c) della deliberazione del Consiglio comunale di Parolise n. 16 del 23 giugno 2004; d) delle deliberazioni del Consiglio comunale di San Michele di Serino n. 13 del 1° giugno 2004 e n. 20 del 26 giugno 2004; e) delle deliberazioni del Consiglio comunale di San Potito Ultra n. 7 del 26 maggio 2004 e n. 14 del 14 luglio 2004; f) della deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Santa Lucia di Serino n. 43 dell’11 maggio 2004; g) della deliberazione del Consiglio comunale di S. Stefano del Sole  n. 20 del 1° luglio 2004; h) della deliberazione del Consiglio comunale di Serino n. 30 del 24 giugno 2004; i) della deliberazione del Consiglio comunale di Sorbo Serpico n. 21 del 7 giugno 2004; j) del contratto stipulato tra la Italgas s.p.a. e la Metaedil s.r.l. per atto del notaio Giancarlo Grassi Reverdini di Torino rep. N. 88485, racc. n. 23634 del 29 luglio 2004.

* * *

VISTO  il  ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI  gli atti di costituzione in giudizio;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del  10 marzo 2004 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 4 ottobre 2004 e depositato il 7 ottobre successivo, la SI.DI.GAS. s.p.a., come in atti rappresentata e difesa, premetteva: a) che, con delibera CIPE del 18 dicembre 1986, era stato costituito il Bacino di utenza – Campania 04 tra i Comuni di Candida, Chiusano di S. Domenico, Parolise, Salza Irpina, S. Michele di Serino, S. Potito Ultra, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico, Volturara Irpina; b) che tutti i Comuni appartenenti al bacino, con distinti atti deliberativi, avevano affidato il servizio di distribuzione del gas metano alla Italgas s.p.a. (già Italgas Sud s.p.a.), procedendo alla sottoscrizione delle relative convenzioni con la società concessionaria; c) che – per quanto di rilievo – le ridette concessioni (tutte sottoscritte nell’arco temporale 1987-1991 e di identico contenuto) avevano previsto la durata trentennale decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inizio dell’erogazione, l’impegno del concessionario, oltre che all’esercizio del servizio di distribuzione, anche alla realizzazione delle opere di metanizzazione (rete di 1° impianto), con finanziamento pubblico mercé i fondi di cui alla l. n. 784/1980, la facoltà di cessione a terzi con il concenso di tutti i Comuni appartenenti al bacino.

Precisava che, tuttavia, i lavori previsti non erano mai stati avviati, in quanto i fondi di cui alla l. n. 784 cit., pur richiesti, non erano stati stanziati dai competenti organi statali, di tal che il servizio di distribuzione non era stato mai attivato.

Aggiungeva che – a fronte di una diffida inviata dai Comuni ad iniziare le opere di urbanizzazione o, in alternativa, a cedere a terzi le concessioni di cui era titolare – la Italgas si era, per l’appunto, determinata alla cessione a favore della Metaedil, cessione che era stata autorizzata dai Comuni resistenti con appositi atti deliberativi, analiticamente individuati in epigrafe, tra l’altro prevedendo concordate variazioni delle originarie condizioni contrattuali (segnatamente riferite all’immediato impegno alla esecuzione delle opere necessarie alla prestazione del servizio, con anticipazione delle spese necessarie e con obbligo, in caso di mancato finanziamento, di cessione gratuita al Comune, senza rivalsa) di entità asseritamente tale da configurare un nuovo affidamento.

Ciò premesso, in qualità do società da tempo operante nel settore ed in zona, e come tale interessata alla indizione di nuove gare di affidamento, impugnava gli atti epigrafati, lamentando: a) violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, artt. 14 e 15 edel d. lgs. n. 158 del 17 marzo 1995, art. 13 lett. d: il fondamento normativo dei contestati atti di autorizzazione alla cessione adottati dai Comuni resistenti risiederebbe nella disciplina del periodo transitorio, che consente, fino al 31.12.2005 (periodo successivamente prorogato) il mantenimento degli affidamenti in essere, congiunto all’apprezzamento della urgenza di provvedere nei censurati sensi al fine di non rischiare di perdere il finanziamento pubblico o di rallentare l’erogazione del servizio: ma tali presupposti sarebbero, a suo dire, entrambi difettosi, vuoi perché, sotto il primo profilo, non si sarebbe trattato di cessione di affidamento di in essere, ma di nuovo affidamento diretto violativo dell’obbligo di indizione di apposita gara, vuoi perché, sotto il secondo profilo, non era dato rinvenire i presupposti di imprevedibilità, inimputabilità ed inevitabilità propri, per comune intendimento, delle situazioni di urgenza; b) violazione e falsa applicazione dei principi generali sulla scelta del contraente privato da parte della p.a., ed in particolare dell’art. 22 del d. lgs. n. 158/199 e dell’art. 14, 5° comma del d. lgs. n. 164/2000, nonché difetto di istruttoria ed errore di fatto: non sarebbe stata, in particolare, valutata, prima della stipula del contratto impugnato, l’affidabilità del contraente e, segnatamente, i requisiti della comprovata esperienza nel settore e della capacità finanziaria; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle convenzioni: la possibilità di addivenire alla cessione delle convenzioni era, invero, espressamente subordinata al generale consenso dei Comuni del Bacino, di fatto mancante per la mancata approvazione ad opera del Comune di Volturara Irpina; d) nullità del contratto per violazione di norme imperative.

2.- Radicatosi il contraddittorio, alla pubblica udienza del 10 marzo 2005, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

 

DIRITTO

            Il ricorso è infondato, in tali sensi dovendo rimodularsi, re melius perpensa, la sommaria ed opposta valutazione espressa dal Collegio in sede di disamina della istanza cautelare.

            Invero, il complessivo assunto critico di parte ricorrente muove dal presupposto della esistenza di un suo qualificato (seppur strumentale) interesse – nella dichiarata qualità di operatore del settore – alla doverosa indizione di procedura concorsuale per l’affidamento concorrenziale del servizio di distribuzione del gas metano: concorrenzialità alla quale i Comuni resistenti si sarebbero, in buona sostanza, sottratti facendo erronea applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 15, 5° comma del d. lgs. n. 164/2000, che espressamente consente solo il mantenimento temporaneo delle sole concessioni e degli affidamenti in essere.

            Deve, peraltro, ritenersi – in disparte ogni altro dei prospettati profili – che, beninteso fino alla scadenza del periodo transitorio e delle sue proroghe – non sussista l’obbligo degli Enti locali di procedere alla indizione di procedure concorsuali: con la conseguenza che, nella auspicata eventualità dell’accoglimento del gravame, nessuna concreta utilità potrebbe, nei ridetti sensi, conseguire l’impresa ricorrente, giacché – come ritenuto dal Consiglio di Stato in una analoga fattispecie – “la eliminazione delle deliberazioni impugnate avrebbe il solo effetto di evitare la progettata novazione del rapporto in atto tra i Comuni e l’Italgas, ma lascerebbe immutata la situazione preesistente senza alcun vantaggio per la ricorrente” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3452).

            La carenza di interesse personale ed attuale all’annullamento degli atti impugnati impone, per tal via, declaratoria di inammissibilità del gravame, sussistendo giustificare ragioni per disporre l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese e competenze di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla SI.DI.GAS. s.p.a., come in epigrafe individuato, lo dichiara inammissibile.

            Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 10 marzo, del 28 aprile e del 14 luglio 2005, con l’intervento dei Magistrati

Dr. Alessandro FEDULLO                 Presidente

Dr. Giovanni GRASSO                       Primo Referendario Est.

 

Depositata in segreteria

il 20 settembre 2005

 

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