REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2573/2005, proposto dal Consorzio CON.NET-Consortium Net, rappresentato e difeso dall’avv.to F. Caputo, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Sebino n. 11;
CONTRO
il Comune di Cervaro, rappresetato e difeso dall’avv.to O. Zambardi, elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n. 911, presso avv. G. Marchi;
e nei confronti
della BCT Società raccolta rifiuti di Palmieri Arcangelo & C. s.n.c., non costituitasi;
Del Responsabile del Procedimento, Geom. Michele Massaro, n. c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. di Latina, n. 223 del 4.2.2005, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Consorzio CON.NET.
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21.6.2005, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avvocati Caputo e Zambardi;
Visto il dispositivo di decisione n.449 del 7.7.2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il consorzio CON.NET ha fatto presente che il TAR, con la sentenza in epigrafe, aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Consorzio medesimo avverso gli atti di gara relativi all’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Cervaro per mancata impugnativa dell’aggiudicazione definitiva.
Ha rilevato che detta sentenza era erronea in quanto da una parte l’impugnativa dell’esclusione dalla gara in caso di accoglimento del ricorso comporterebbe l’annullamento degli atti conseguenti, compresa l’aggiudicazione definitiva, e dall’altra nella specie l’aggiudicazione definitiva era stata impugnata.
Ha quindi dedotto che l’esclusione del Consorzio dalla gara era stata disposta con riferimento al documento dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che indicava come legale rappresentante della consorziata SIP la sig.ra Proietti Dora, per cui era stata considerata necessaria la presentazione del certificato del casellario giudiziale ed i carichi pendenti anche da parte di tale soggetto, ma ciò era illegittimo.
Invero, dovevano prevalere i certificati camerali esibiti e le dichiarazioni dei rispettivi rappresentanti legali delle società consorziate o comunque la Commissione di gara avrebbe dovuto richiedere le opportune spiegazioni.
Il Consorzio ha infine precisato che, in caso di valutazione della propria offerta, sarebbe risultato aggiudicatario della gara per aver presentato l’offerta economica più bassa.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello per improcedibiltà del ricorso originario. Ha comunque precisato che l’esclusione dalla gara del Consorzio era dovuta alla mancata presentazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte della sig.ta Proietti Dora in qualità di rappresentante legale della consorziata SIP, la cui qualifica di rappresentate legale della società risultava nel decreto del Presidente della Sezione regionale Lazio n. 1817 del 17.11.2000 sino al 10.2.2003; che l’iscrizione camerale nel registro delle imprese non era sufficiente per partecipare all’appalto, occorrendo anche l’iscrizione all’albo per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di RSU; che d’altra parte nel certicato camerale della SIP era previsto come direttore tecnico il sig. Piergiovanni Davy dall’11.5.2001 al 9.7.2001, per cui all’epoca della gara l’incarico era già scaduto; né poteva valere a sanatoria il successivo decreto del Presidente sezione reg. Lazio del 2002 attestante che il nuovo rappresentante legale era il sig. Piergiovanni Davy, depositato solo nel giudizio davanti al TAR.
Alla pubblica udienza del 21.6.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso originario è comunque infondato anche se occorre integrare la motivazione della sentenza del TAR.
2.1. Indubbiamente il TAR ha errato nel ritenere improcedibile il ricorso originario per asserita mancata impugnativa dell’aggiudicazione definitiva.
Sta di fatto che nel ricorso depositato presso il TAR Lazio, sez. di Latina il 31.3.2003, riportante come data di compilazione il 19.3.2003 e di notifica il 24 marzo successivo, il Consorzio non solo aveva chiesto l’annullamento del verbale nella parte in cui lo escludeva dalla gara ma anche del contestuale provvedimento di aggiudicazione a favore della società B.C.T. ed ogni atto conseguente compreso il provvedimento di approvazione delle operazioni di gara.
Inoltre, il Consorzio aveva notificato il ricorso in data 24.3. 2003 non solo all’Amministrazione ma anche alla società aggiudicataria B.C.T. (che si è anche costituita davanti al TAR) in data successiva all’aggiudicazione definitiva intervenuta con determinazione dirigenziale n. 121 del 28.2.2003.
Per cui, anche se la citata determinazione dirigenziale n. 121/2003 non era espressamente menzionata nel ricorso originario, essa deve ritenersi comunque impugnata in considerazione del fatto che l’aggiudicazione definitiva era già intervenuta al momento della notifica del ricorso e l’aggiudicatario definitivo della gara era lo stesso soggetto dell’aggiudicazione provvisoria ed il ricorso gli era stato regolarmente notificato.
2.2. Peraltro, l’esclusione dalla gara del Consorzio è stata correttamente disposta.
Occorre considerare che l’esclusione è dovuta alla mancata presentazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte della sig.ra Proietti Dora in qualità di rappresentante legale della consorziata SIP, la cui qualifica di rappresentate legale della società risultava nel decreto del Presidente della Sezione regionale Lazio n. 1817 del 17.11.2000 sino al 10.2.2003.
Né d’altra parte risultava il contrario dal certificato camerale di iscrizione del registro delle imprese della SIP del 17.12003, nel quale era previsto come Presidente del consiglio di amministrazione il sig. Piergiovanni Davy fino al 9.7.2001 e lo stesso soggetto come direttore tecnic dall’11.5.2001 al 9.7.2001, per cui all’epoca della gara tali incarichi erano già scaduti.
Inoltre, non poteva valere a sanatoria il successivo decreto del Presidente sezione reg. Lazio del 2002, attestante che il nuovo rappresentante legale era il sig. Piergiovanni Davy, e che era stato depositato solo nel giudizio davanti al TAR.
5. Per quanto considerato, pronunciando sull’appello il ricorso originario va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello, in riforma della sentenza del TAR respinge il ricorso originario.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21.6.2005 con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consiglieee
Aniello Cerreto Consigliere Est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 settembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |