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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6845/1996 proposto dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
CONTRO
Il sig. Giovanni D’Elia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Benedetto Scotto, e con gli stessi domiciliato in Roma presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 20 luglio 1995, n. 416, che ha accolto il ricorso proposto nei confronti della determinazione della Commissione di controllo del 29 dicembre 1992, n. 11453, di annullamento della delibera della G.R. n. 3223 del 22 giugno 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 maggio 2005 il consigliere Cesare Lamberti e uditi altresì l’avv.to dello Stato Vessichelli e l’avv.to Laudadio;.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La decisione in epigrafe ha accolto il ricorso del dott. D'Elia, dipendente della Regione Campania, avverso la determinazione della Commissione di controllo del 29 dicembre 1992, n. 11453, che ha annullato la delibera della G.R. n. 3223 del 22 giugno 1992, attributiva al ricorrente il grado di funzionario a decorrere dal 20 settembre 1974, per effetto della ricostruzione della carriera operata dall'ente di provenienza (Comune di S. Arpino) a seguito del recepimento del CCNL 5.3.1974. Secondo il primo giudice, il passaggio tra amministrazioni è soggetto al criterio della ricostruzione di carriera a posteriori, se i provvedimenti di inquadramento sopraggiungano successivamente dal maturare della qualifica superiore. L’ente di destinazione deve riconoscere la qualifica attribuita dall’ente di provenienza, anche se la ricostruzione della carriera interviene dopo il trasferimento. La decisione è stata appellata dalla Commissione di controllo sugli atti della regione. Resiste il sig. D’Elia con memoria.
DIRITTO
Secondo la Commissione di controllo sugli atti della Regione Campania, odierno appellante, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato il criterio della ricostruzione della carriera a posteriori. L’art. 36 co. 2 della legge regionale Campania 16 marzo 1974 n. 11, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla regione, prevede che l'inquadramento del personale trasferito alla regione è disposto nel livello corrispondente alla carriera di provenienza. Il criterio, dettato per il passaggio dai ruoli statali a quelli regionali, si applica anche al trasferimento nei ruoli della regione dei dipendenti degli enti locali per effetto del rinvio contenuto nell’art 37, u.c., l. r. n. 11/1974. Al ricorrente, pertanto non poteva essere attribuita la qualifica di funzionario in quanto al momento del suo trasferimento dal Comune di S. Arpino alla Regione con la delibera dell'11.3.1977, n. 21511, il sig. D’Elia rivestiva la qualifica di coadiutore del livello funzionale esecutivo. L’attribuzione retroattiva della qualifica di funzionario operata dal Comune di S. Arpino nel 1988 in esecuzione del C.C.N.L. del 1974 non produce effetti nei confronti della regione perché l’interessato aveva cessato di appartenere al comune dal 1974, quando rivestiva la qualifica di coadiutore.
L’assunto non ha pregio.
La delibera della Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 3223, annullata in sede tutoria, aveva dato esecuzione retroattiva al contratto ANUL siglato il 5 marzo 1974, ma recepito dal comune di S. Arpino con delibere 20 luglio 1988, n. 574 e 8 settembre 1988, n. 260, successivamente alle quali il sig. D’Elia ha ottenuto la qualifica di funzionario. All’atto del trasferimento nei ruoli regionali, avvenuto il 20 settembre 1974, il sig. D’Elia rivestiva la qualifica di primo applicato di segreteria della carriera di concetto e come tale è transitato nella regione. Qualora l’ente di appartenenza avesse dato tempestiva attuazione agli accordi collettivi, l’interessato sarebbe automaticamente transitato nei ruoli regionali con la qualifica superiore. Il conferimento di tale qualifica sin dalla data del 20 settembre 1974 è pertanto dipesa dall’inerzia dell’ente di provenienza nel dare tempestiva applicazione al contratto collettivo, impedendo al sig. D’Elia di transitare presso la regione quale funzionario, nonostante esistessero appieno i presupposti per la relativa qualifica. Il ritardo dell’ente di provenienza nell’attuare gli accordi collettivi non può ricadere sul dipendente, cui va riconosciuto il diritto a vedersi attribuita retroattivamente la qualifica che gli sarebbe spettata se, al momento del passaggio, le disposizioni pattizie fossero state eseguite secondo i tempi ordinari e le modalità consuete. Nella giurisprudenza di questo Consiglio è stato più volte affermato che legittimamente l’ente di destinazione Regione procede al reinquadramento del dipendente per effetto di delibere con le quali l'ente di provenienza ne ha riveduto, con effetto retroattivo, lo stato giuridico in applicazione delle disposizioni di un accordo sindacale di comparto intervenuto prima del passaggio del dipendente stesso nei ruoli regionali (Cons. Stato, IV, 7 marzo 2001, n. 1310;18 giugno 1998, n. 947; 23 giugno 1998, n. 1172; 3 dicembre 1992, n. 1003; 19 luglio 1993, n. 736). Nella specie, il comune di S. Arpino, aveva provveduto, con le citate delibere 20 luglio 1988, n. 574 e 8 settembre 1988, n. 260, ad inquadrare il sig. D’Elia, ai soli fini giuridici, nel livello direttivo in soprannumero con la qualifica di responsabile della Ripartizione personale affari generali e bilancio sino alla data del 19 settembre 1974, di trasferimento nei ruoli regionali. Delle predette delibera la regione Campania aveva preso atto, su istanza 13 ottobre 1988 dell’interessato, con il provvedimento annullato dall’autorità tutoria, che non ne aveva valutato il carattere meramente adempitivo e ricognitivo di situazioni anteriormente maturate e di cui la regione era tenuta a prendere atto ora per allora. Correttamente, quindi, il TAR della Campania ha evidenziato che il ritardo, addebitabile al solo ente di provenienza locale non poteva riflettersi sul dipendente, comprimendone i diritti anteriormente maturati. Alla retrodatazione dell’inquadramento del ricorrente, secondo la qualifica che gli sarebbe spettata per effetto della tempestiva recezione del contratto ANUL 3 marzo 1974, non è di ostacolo la previsione dell’art. 36, co. 2 l.r. n. 11/1974. L’obbligo della regione ad inquadrare il dipendente nel livello corrispondente alla carriera di provenienza risulta pienamente osservato dalla fictio consistente nel ritenere ora per allora carriera di provenienza quella superiore, come del resto specificato dalle stesse delibere del comune 20 luglio 1988, n. 574 e 8 settembre 1988, n. 260, che hanno inquadrato il ricorrente nella qualifica superiore ai soli fini giuridici e non economici. Con le stesse modalità e condizioni deve considerarsi avvenuto il passaggio del ricorrente nei ruoli regionali e deve, naturalmente, essere riconosciuto il diritto del sig. D’Elia a vedersi riconosciuta la qualifica superiore da parte della regione, con esclusione cioè di qualsiasi pretesa economica derivante dalla ricostruzione della carriera.
Con i suesposti chiarimenti l’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata la prima decisione. Ricorrono i giusti motivi per compensare spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato – Quinta Sezione, respinge l’appello, confermando la decisione impugnata. Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 10 maggio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Chiarenza Milllemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere est.
Miochele Corradino Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cesare Lamberti f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 settembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |