REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello n. 6852/2004 e n. 6928/2004, rispettivamente proposti da:
1) quanto al n. 6852/2006 dal Comune di Lerici in persona del sindaco pro - tempore rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
CONTRO
il sig. Filippo Gazza, rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Luigi Piscitelli e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 5/1;
la sig.ra Lucia Fiori;
NEI CONFRONTI
dei sigg.ri Sammartano Aldo, Furlanetto Liliana, Giudici Enrico, Pagano Renza, Guglielmoni Paolo, Cataldo Elio, Fornaciari Rosanna, Gherardi Francesco, Pagano Lidia e Guglielmoni Clelia non costituiti in giudizio.
2) quanto al n. 6928/2004 dal sig. Filippo Gazza, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Luigi Piscitelli e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cosseria, n. 5/1;
CONTRO
il Comune di Lerici in persona del sindaco pro - tempore rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
NEI CONFRONTI
dei sigg.ri Sammartano Aldo, Furlanetto Liliana, Giudici Enrico, Pagano Renza, Guglielmoni Paolo, Cataldo Elio, Fornaciari Rosanna, Gherardi Francesco, Pagano Lidia e Guglielmoni Clelia, Musetti Gabriella, Rausa Bianca Maria, Bernabò Mauro, RoderiK William, Minotti Anna, Rossi Barbara, Cighetti Marco Luigi, Lupi Giovanni e Biaggini Floranna non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 11 marzo 2004, n. 241, che previa riunione, ha accolto parzialmente i ricorsi n. 1081/2002 e 1082/2002 ed ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. 32/2003 e 33/2003;
Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 8 marzo 2005, relatore il Consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì l’avv. Pafundi su delega dell’avv. Cocchi, e Romanelli.
FATTO
1) Il comune di Lerici ha approvato il progetto di variante al P.R.G. per la ristrutturazione dell'arena del Cinema Teatro Astoria e per la costruzione di un parcheggio interrato, con box chiusi di varie metrature distinti in quattro tipologie (A, B, C, D). Aggiudicato l’appalto ed eseguite le opere, il Comune ha approvato i criteri di alienazione ai privati dei box a mezzo di asta pubblica con offerta segreta. Alla gara hanno partecipato il sig. Filippo Gazza, per l'assegnazione dei box di tipologia “A”, “B” e “C” e la sig.ra Lucia Fiori, per l'assegnazione dei box di tipologia C) e D). Entrambi sono stati esclusi dalla gara in quanto avevano introdotto i documenti di ammissione e l’offerta economica in una unica busta, nonostante il punto 3) del bando prevedesse, per l'offerta economica, un'apposita busta da inserire nel plico contenente gli altri documenti. A giudizio della Commissione di gara, le offerte economiche dei sigg.ri Gazza e Fiori erano immediatamente conoscibilì prima ed a prescindere dallo scrutinio della verifica della ammissibilità delle domande, in violazione del punto 3) del bando di gara.
2) Sul comune presupposto che, qualora esclusa, l'offerta del sig. Gazza si sarebbe utilmente collocata nella graduatoria relativa alla tipologia “C” e quella della sig.ra Fiori si sarebbe utilmente collocata nelle graduatorie relative alle tipologie "C" e "D", costoro hanno impugnato le determinazioni della commissione innanzi al T.A.R. Liguria, che, con sentenze n. 173 (Gazza) e n. 174 (Fiori) del 2001, accoglieva i ricorsi annullando i provvedimenti. Le sentenze sono state impugnate dal Comune di Lerici e da alcuni controinteressati con separati appelli. Nelle sentenze n. 1971 (Gazza) e n. 1972 (Fiori) entrambe del 10 aprile 2002, la Sezione ha ritenuto fondati gli appelli e legittime le esclusioni delle offerte presentate dal sig. Gazza e dalla sig.ra Fiori ad opera della commissione di gara. La Sezione ha tuttavia ha ritenuto illegittima la commissione di gara nella composizione prevista dal bando, con efficacia invalidante degli atti della procedura.
3) A seguito delle decisioni d’appello, il Comune di Lerici, con delibera di G.M. 13.52002, n. 126, ha escluso, ai fini dell’autotutela, che le sentenze n. n. 1971 e n. 1972 del 2001 producessero effetti riguardo alle procedure di assegnazione dei box compresi nelle categorie “A” e “B”. Con provvedimento di G.M. 13.52002, n. 127, il Comune ha invitato il responsabile del procedimento ad effettuare la comunicazione ex art. 7, l. n. 241/90 a tutti i soggetti interessati all'assegnazione dei box compresi nella categoria “C” e “D”, ritenuto che l’annullamento disposto dalle sentenze n. 1971 e n. 1972 del 2002 fosse limitato alla commissione di gara (nella parte relativa ai due componenti diversi dal Presidente), al verbale di gara e alla determinazione dirigenziale n. 95/2000 di assegnazione dei box compresi nelle categorie “C” e “D”. Con deliberazione di G.M. 22.5.2002, n. 151 il comune di Lerici ha nominato la nuova commissione di gara, conformemente all’interpretazione dell'art. 17 del Regolamento Comunale accolta dalle sentenze della Sezione. Con note prot. n. 11816 e 11817 ambedue in data 23 maggio 2002, ricevute il 29 maggio dalla sig.ra Fiori e il 31 maggio dal sig. Gazza, è stato riavviato il procedimento di gara. Gli interessati sono intervenuti nel procedimento con memorie in data 12 giugno 2002, nei cui confronti il Comune ha acquisito il parere legale del 9 luglio 2002.
4) Le delibere G.M. n. 126 e n. 127 del 13 maggio 2002 e la successiva delibera n. 151 del 22 maggio 2002 sono state impugnate innanzi al Tar della Liguria con ricorso n. 1081/02 dal sig. Gazza e con ricorso n. 1082/02 dalla sig.ra Fiori nella parte in cui la rinnovazione degli atti annullati era stata limitata ai soli box delle sole categorie “C” e “D”.
Con nota del 4 ottobre 2002, prot. n. 22267 il Comune di Lerici ha comunicato agli interessati che la commissione si sarebbe riunita in seduta pubblica il 19.10.2002 e con fax in data 18.l2.2002, costoro hanno nuovamente rappresentato le proprie ragioni. Nella seduta del 19 ottobre 2002, la Commissione ha escluso la sig.ra Fiori e il sig. Gazza dalla gara per l'assegnazione dei box di categoria “C” e “D”, con richiamo alle sentenze n. 1971/02 e n. 1972/02, respingendo le considerazioni dell’ing. Gatti sull’illegittimità della procedura. Il Responsabile del Servizio economico-finanziario con determinazione dell'11 novembre 2002, n. 143 ha approvato il verbale di asta pubblica del 19 ottobre 2002 ed ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei box di categoria “C” e “D”.
Con atti notificati il 15-18 novembre 2002 sono stati dedotti motivi aggiunti ai ricorsi n. 1081/02 e n. 1082/02 avverso la determina n. 143 dell’11 novembre 2002 e il verbale 19 ottobre 2002 della commissione di gara.
5) Con ordinanze n. 736 e n. 737 del 5-6 dicembre 2002, il Tar della Liguria ha accolto le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti, ravvisata la sussistenza del fumus e dei danni gravi ed irreparabili. Le ordinanze sono state riformate in sede di appello dalle ordinanze n. 842 e n. 843 del 4 marzo 2003, ritenuto che l'appello cautelare appariva assistito da elementi di sufficiente consistenza.
Nelle more del giudizio, i sigg.ri Fiori e Gazza hanno impugnato con separati ricorsi n. 32/2003 3 n. 33/2003 la determina n. 143 dell’11 novembre 2002 e il verbale 19 ottobre 2002 della commissione di gara, già oggetto di motivi aggiunti nei precedenti ricorsi.
6) Con l’impugnata decisione il Tar della Liguria ha riunito tutti i ricorsi ed ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. 32/2002 e n. 33/2003 per violazione del principio ne bis in idem. Il Tar ha poi respinto le censure dei ricorsi principali n. 1081/02 e n. 1082/02 nei confronti delle delibere n. 126, n. 127 e n. 151 del 2002, per la parte in cui il comune di Lerici ha escluso che l'annullamento delle precedenti sentenze n. 1971/02 e n. 1972/02 si estendesse all'assegnazione dei box di categoria “A” e “B” ed ha eseguito il giudicato con la nuova Commissione giudicatrice relativamente alla sola scelta dei contraenti per il box della categoria “C” e “D”. Il Tar ha, per altro, ritenuto che l’annullamento giudiziale delle sentenze n. 1971/02 e n. 1972/02 si fosse appuntato solo nei confronti della nomina della commissione: ha quindi accolto il secondo ed il terzo motivo aggiunto dedotti nei confronti del provvedimento n. 143 del 2002 e degli atti di gara (verbale d'asta pubblica del 19 ottobre 2002), con i quali i sigg.ri Fiori e Gazza sono stati esclusi dalla gara per l'aggiudicazione dei box delle categorie “C” e “D” perchè basati su cognizioni ed apprezzamenti contenuti in verbali dalla commissione annullati.
7) Avverso la sentenza è stato proposto l’appello n. 6852/2004 da parte del Comune di Lerici che ne chiede l’annullamento nella parte in cui ha accolta le censure dei sigg.ri Fiori e Gazza nei confronti degli atti della procedura relativi all’assegnazione dei box delle categorie “C” e “D”. Nel giudizio si è costituito il sig. Filippo Gazza che chiede il rigetto dell’appello del comune. La sentenza è stata altresì appellata con ricorso n. 6928/2004 dal sig. Filippo Gazza nella parte in cui ha respinto le censure appuntate avverso il mancato rinnovo della procedura per l’assegnazione dei box delle categorie “A” e “B” e il difetto della comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione inviata solo dopo la decisione di rinnovare gli atti e nominare la commissione. Nel giudizio si è costituito il comune di Lerici con controricorso e richiesta di rigetto dell’appello. All’udienza dell’8 marzo 2005 i ricorsi sono stati spediti in decisione.
DIRITTO
1) Gli appelli devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c. perché diretti nei confronti dell’unica sentenza del Tar della Liguria 11 marzo 2004, n. 241.
Nell’interpretare il giudicato di cui alla sentenza della Sezione 10 aprile 2002, n. 1971 [sugli appelli proposti dal Comune di Lerici (n. 5136/01) e dai sigg.ri Sammartano ed altri (n. 5570/01) avverso la sentenza del Tar della Liguria 12 marzo 2001, n. 173], il Tar della Liguria - nella sentenza n. 241/04 oggetto del presente gravame - ha attribuito alla decisione valenza di parziale annullamento degli atti di gara impugnati e di conferma, con diversa motivazione, della portata caducatoria delle sentenze di primo grado n. 173/01 (resa nei confronti del sig. Gazza) e n. 174/01 (resa nei confronti della sig.ra Fiori che non ha interposto appello), che avevano annullato l’aggiudicazione limitatamente all’assegnazione dei box di tipologia “C” e “D”.
2) La sentenza della Sezione n. 1971/02 aveva, invero, dichiarato illegittimo, perché difforme dall’art. 14 del regolamento comunale per la vendita degli immobili e patrimoniali, l’inserimento nell’unica busta di partecipazione alla gara dei documenti di ammissione e dell’offerta economica, senza sigillarla in un'autonoma busta: l’offerta era, quindi, immediatamente conoscibile prima del giudizio sull’ammissibilità della domanda. Ancora nella sentenza n. 1971/02, la Sezione aveva accolto il primo dei motivi aggiunti originari dell’atto introduttivo del giudizio al Tar della Liguria (e riproposto nella costituzione del sig. Gazza in fase d’appello), di violazione dell’art. 17 del regolamento per la vendita dei beni immobili e patrimoniali del comune di Lerici in quanto i due membri della Commissione di gara non erano soggetti estranei all’Amministrazione, essendo uno responsabile del settore dei servizi finanziari del comune e l’altro un consulente in forza presso il settore amministrativo.
Nella sentenza della Sezione n. 1971/02, l’appello del Comune di Lerici era stato accolto limitatamente all’esclusione dalla gara del sig. Gazza che aveva reso l’offerta su un foglio libero ovvero non contenuto in una busta chiusa allegata ai documenti probatori dei requisiti di ammissione diversamente da quanto prescritto dal punto 3) del bando. E, in tale senso era stata riformata la sentenza n. 173/01 del Tar della Liguria. In accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso in primo grado non esaminati dalla sentenza n. 173/2001 del Tar della Liguria ma riproposti nell’atto costitutivo in appello del sig. Gazza, la sentenza n. 1971/02 aveva dichiarato illegittima la composizione della Commissione ed annullato gli atti di gara da questa provenienti.
3) Dei provvedimenti del Comune di Lerici, l’effetto annullatorio della sentenza della Sezione n. 1971/02 ha pertanto travolto in via immediata e diretta la deliberazione della G.M. 23.11.1999, n. 264 relativamente al punto 6) ove sono determinati i componenti della commissione comunale per l’espletamento della procedura di assegnazione e, in via consequenziale, i successivi atti della commissione, quali la determinazione del responsabile del servizio LL.PP. 19.4.2000, n. 95 con oggetto “asta pubblica per l’alienazione di boxes complesso Astoria - approvazione verbale di gara - assegnazione di boxes” e il verbale di gara del 30 marzo 2000, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti ad ottenerne la rinnovazione. A questi criteri si sono attenuti il Comune nel disporre la rinnovazione della gara per la sola assegnazione dei box di categoria “C” e “D” e la sentenza qui impugnata nel respingere in punto il ricorso del sig. Gazza, che si palesa immune dalle censure del primo motivo dell’appello n. 6928/04 (la cui trattazione precede in ordine logico).
4) La declaratoria d’illegittimità della Commissione giudicatrice nella composizione ex art. 6 del bando di gara contenuta nella sentenza della Sezione n. 1971/02 deve, in vero, essere applicata nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, rivolto ad acquisire un box appartenente alla categoria “C” e non alle altre categorie. L’interesse pretensivo dedotto nel giudizio era l’acquisizione del bene della vita negato dal Comune: la sua tutela non può estendersi sino a travolgere provvedimenti riguardanti beni diversi -e pertanto interessi diversi- che sebbene siano stati contestualmente assunti nel medesimo procedimento, non siano inidonei a soddisfare in alcun modo la pretesa del ricorrente neanche sotto l’aspetto strumentale. Tale sarebbe infatti la conseguenza della rinnovazione della gara per la parte relativa all’assegnazione dei box delle categorie “A” e “B”, che l’appellante chiede solo perché il precedente giudicato ha dichiarato illegittima la commissione giudicatrice e ne ha annullato genericamente gli atti senza alcun riferimento ai box da assegnare in cui si sostanziava l’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente.
4a) Il bando di gara aveva previsto l’alienazione di box auto realizzati in Lerici sotto l’area scoperta del cinema teatro Astoria, di diverse tipologie a seconda della metratura, a soggetti da individuare con le modalità dell’asta pubblica, cui potevano concorrere i proprietari degli immobili in Lerici presentando una richiesta per ogni tipologia. Sia pur contenuta in un atto unico per tutte e quattro le categorie, l’aggiudicazione era in sostanza un atto plurimo, cioè composto da una pluralità di atti singoli di identico contenuto e diretti a singoli e individuali destinatari, nei cui confronti stipulare poi i singoli contratti di compravendita. Nei confronti degli atti plurimi, il giudicato di annullamento spiega effetti scindibili in relazione all’interesse fatto valere avverso il singolo provvedimento, la cui rinnovazione consente al titolare di ottenere il bene della vita ingiustamente negato dall’amministrazione (Cons. Stato, IV, 26 ottobre 1992, n. 924). Il giudicato non estende la sua efficacia agli altri atti che compongono il provvedimento plurimo, perché del tutto autonomi sotto il profilo degli effetti ed estranei all’interesse versato nel giudizio. Il sig. Gazza concorreva per l’assegnazione di un box di tipologia C): il ripristino delle sue ragioni, in esecuzione della sentenza n. 1971/02 della Sezione implicava che la gara fosse ripetuta da una commissione aggiudicatice legittima limitatamente a tale categoria e non già che fosse riaperto l’intero procedimento di gara.
4b) Correttamente poi il Comune di Lerici, nella deliberazione n. 126/02, ha ritenuto consolidate le posizioni degli assegnatari dei box di cui alle categorie “A” e “B” e nella deliberazione n. 127/02 ha riaperto il procedimento per l’assegnazione del box relativamente alle categorie “C” e “D”, rinviando ad un separato provvedimento per la nomina della commissione di gara ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale per l’alienazione degli immobili e patrimoniali; altrettanto legittimamente nella delibera n. 151/02, è stata nominata la nuova commissione di l’aggiudicazione dei box per le sole categorie “C” e “D”. La ripetizione dell’intero procedimento, infatti, non avrebbe soddisfatto l’interesse del ricorrente neppure sotto il profilo strumentale, data l’impossibilità di essere destinatario di assegnazioni per le categorie “A” e “B”. Il sig. Gazza, nel ricorso n. 861/2002 al Tar della Liguria, ha dichiarato di avere presentato domanda per l’assegnazione di un box delle categorie “A”, “B” e “C”. Ha poi dichiarato che la sua offerta, pari a lire 90.000.000, si sarebbe collocata nella graduatoria relativa alla categoria “C”, qualora l’amministrazione non avesse disposto l’esclusione delle offerte perché rese sul foglio libero (cfr. pag. 3 dell’atto introduttivo notificato al comune l’11 maggio 2000). Oltre a delimitare il suo interesse nei confronti della graduatoria all’assegnazione di un box della categoria “C”, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di poter diventare assegnatario solo di un box di questa categoria e non delle altre. Va precisato che secondo l’art. 2 del bando di gara, ciascun soggetto poteva partecipare all’assegnazione per tutte e quattro le tipologie, ma essere aggiudicatario di un solo box in ragione dell’istituendo vincolo pertinenziale dell’immobile a civile abitazione di cui lo stesso era proprietario in Lerici. Risulta dal verbale di gara che i box della categoria “A” e “B” sono stati assegnati tutti a prezzi superiori all’importo di lire 91.250.000, (offerti dalla sig.ra Guglielmoni ultima classificata nella graduatoria della categoria “B”). Con l’offerta di lire 90.000.000, il sig. Gazza avrebbe potuto aggiudicarsi un solo box della categoria “C” (il primo dei quali assegnato alla sig.ra Musetti Gabriella per lire 84.266.000) ma non delle altre. Il Comune pertanto non aveva alcun bisogno di ripetere le procedure di gara per le altre due categorie “A” e “B” di box, in quanto inidonee a soddisfare, anche in via strumentale, l’interesse del sig. Gazza, che non avrebbe mai potuto rendersene aggiudicatario, dato il prezzo offerto.
4c) Correttamente perciò il Comune ha richiamato l’art. 2909 c.c. nelle delibere n. 126/02 e n. 127/02 ed ha dato corso agli atti successivi all’aggiudicazione non incisi dal giudicato di annullamento, stipulando i contratti di compravendita dei box delle categorie diverse da quelle “C” e “D”. L'annullamento giurisdizionale di un atto plurimo, in "parte qua", non ha effetto generale nei confronti anche dei soggetti estranei alle parti impugnate di esso (Cons. Stato, VI, 13 maggio 1985, n. 182). Negli atti plurimi, insomma, l’annullamento rimane comunque scindibile in ragione dell’interesse di chi se ne avvale e l’illegittima composizione della commissione giudicatrice non è suscettibile di travolgere parti del provvedimento oggettivamente estranee alla pretesa del ricorrente. Questi infatti non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche indiretto o strumentale, dalla ripetizione delle operazioni di gara ad opera della commissione relativamente ai box della categoria “A” e “B” dei quali non è nella condizione di ottenere l’assegnazione, data l’insufficienza della sua offerta rispetto a quelle meritevoli di aggiudicazione secondo il bando di gara, non travolto dall’annullamento.
4d) Va conclusivamente respinto il primo motivo e i provvedimenti del comune devono essere dichiarati, per questa parte, legittimi, senza che possano avere alcun effetto le considerazioni ivi contenute sulle aspettative degli assegnatari dei box della categoria “A” e “B” e sulla necessità del Comune di perfezionare le vendite: non essendo rivolte a tutelare alcun interesse o preordinare scelte discrezionali, tali considerazioni hanno carattere neutro e non sono in grado di minare la legittimità degli atti stessi, diversamente da quanto l’appellante sostiene.
5) All’infondatezza del motivo in esame, segue quella del secondo motivo [e del primo aggiunto al ricorso introduttivo, richiamato sub (a) nel quinto motivo di appello] di violazione dell’art. 7 l. n. 271/1990 per non avere il Comune dato tempestivo avviso dell’avvio del rinnovo dell’aggiudicazione, peraltro limitata ai box della categoria “C” e “D”. La censura d’intempestività è contraddetta dall’avviso di ricevimento della raccomandata del 23 maggio, ricevuta dal sig. Gazza il 31 maggio 2002, di comunicazione del responsabile del procedimento e della sua riapertura, nel quale il ricorrente è intervenuto con osservazioni del 15 giugno 2002. Né il ricorrente può dolersi che il procedimento non sia stato anche riaperto relativamente all’assegnazione dei box delle categorie “A” e “B”: la sua offerta era infatti in grado di assicurargli l’assegnazione di un box di categoria “C” limitatamente alla quale è ravvisabile un suo interesse a partecipare, pienamente soddisfatto dal comune.
6) Correttamente poi la sentenza impugnata ha affermato che l’annullamento n. 1971/02 della Sezione non aveva travolto il bando di concorso e le domande di partecipazione dei concorrenti perché ambedue autonomi rispetto alla nomina della commissione, dichiarata solo essa illegittima e che era unico onere dell’Amministrazione ricostruire la condizione delle domande per renderle disponibili alla nuova commissione. Segue l’infondatezza del terzo motivo d’appello che sostiene l’esigenza del comune di rinnovare la procedura sin dall’emanazione del bando di gara.
6a) Nella sentenza n. 1971/02 della Sezione, il ricorso introduttivo del sig. Gazza è stato accolto sotto l’assorbente profilo del primo motivo aggiunto proposto in origine davanti al Tra Liguria, d’illegittimità dell’art. 6 del bando di gara per violazione dell’art. 17 del regolamento per la vendita degli immobili e patrimoniali del comune di Lerici, non essendo i componenti della commissione giudicatrice, nominativamente menzionati nel bando, soggetti estranei al Comune. Così come pronunciato, l’annullamento implicava caducazione della norma del bando e la nomina di una nuova commissione cui spettava la rinnovazione di tutti gli atti successivi da cui fosse derivata una lesione del ricorrente. L’autonomia delle clausole del bando di gara rispetto a quella annullata (concernente ripetesi la sola composizione della commissione) esclude la necessità che la rinnovazione della procedura debba risalire sin dalla pubblicazione del bando con riapertura del termine per proporre le offerte. Sia pur risultando formalmente unitario, il bando di gara è infatti un atto scindibile per quanto sono le proposizioni e le clausole ivi contenute. Il che vale ad escludere che l’illegittimità di una clausola possa propagarsi automaticamente alle altre non dipendenti ed addirittura all’intero provvedimento comportando il rinnovo della procedura nel suo insieme, come ha correttamente affermato il Tar della Liguria nella decisione impugnata, da confermare anche sotto questo profilo.
6b) Proprio perché l’effetto annullatorio si risolveva nel rinnovo delle operazioni di gara, ancora correttamente la sentenza di primo grado ha limitato l’obbligo del Comune a rendere disponibili le domande alla nuova commissione, che avrebbe ripetuto le operazioni annullate per la difformità dei componenti la precedente dal regolamento del comune circa la qualità dei soggetti ammessi a farne parte. Nessuna delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1971/02 della Sezione impinge in irregolarità del materiale esaminato dalla commissione (nella composizione prevista in origine dall’art. 6 del bando) o in illegittimità del bando medesimo circa i termini e il contenuto della domande. È pertanto ineccepibile che il Tar della Liguria abbia limitato la portata dell’annullamento alla ripetizione della valutazione delle domande ed all’aggiudicazione, cui la commissione precedentemente nominata non poteva procedere per irregolarità nella sua composizione.
7) L’appello è infine da respingere anche sul quarto motivo che censura l’inammissibilità del ricorso n. 33/03 dichiarato dal Tar della Liguria perché meramente ripetitivo dei motivi aggiunti presentati nel ricorso principale n. 1081/02. E’ infatti irrilevante che vi fossero controinteressati diversi nel ricorso n. 33/03 Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio il ricorso autonomo aggiuntivo al primo può essere considerato atto di motivi aggiunti quando non alteri la sostanza del rapporto processuale e sia stato notificato a tutti i controinteressati originari (Cons. Stato, V, 21 ottobre 1991, n. 1253). Nella specie il ricorso n. 33/03 è meramente ripetitivo dei motivi aggiunti proposti nel ricorso principale, il cui contraddittorio avrebbe potuto, al più essere integrato nei confronti dei controinteressati pretermessi.
8) Degli altri motivi aggiunti proposti nel ricorso principale al Tar della Liguria e richiamati al quinto motivo perché non esaminati dalla sentenza n. 241/04, è tardivo quello di violazione dell’art. 11 del regolamento per la vendita di immobili e patrimoniali del comune di Lerici in quanto il bando di gara sarebbe stato pubblicato su due quotidiani e non su tre. La circostanza era nota al ricorrente sin dalla data della sua esclusione dalla gara. Avrebbe pertanto dovuto dolersene con autonome censure sia dal momento del ricorso proposto avverso l’esclusione deciso con sentenza n. 173/01.
8a) L’ultimo motivo aggiunto ancora da esaminare, appuntato avverso l’operato della nuova commissione, va trattato invece unitamente all’appello del comune di Lerici (n. 6853) avverso la sentenza n. 241/04 nella parte in cui ha accolto il secondo e il terzo motivo aggiunto proposti nel ricorso n. 1081/02 ed ha annullato le operazioni condotte dalla Commissione nominata dal Comune con provvedimento n. 151/02 ed i successivi provvedimenti, segnatamente la determinazione del responsabile del servizio economico finanziario n. 143/02 di assegnazione dei box e il verbale dell’asta pubblica 19 ottobre 2002 di esclusione del sig. Gazza dalla gara di aggiudicazione dei box della categoria “C” e “D”, con approvazione dello schema di contratto preliminare.
9) Delle censure opposte dal comune nei confronti della decisione il collegio ritiene fondata ed assorbente le altre la terza che deduce la conformità dell’operato della commissione alle statuizioni contenute nel giudicato.
9a) Dal verbale relativo alle operazioni di gara risulta che la Commissione ha ripetuto le operazioni della precedente, pervenendo agli stessi risultati sulla base delle offerte presentate dai concorrenti, con esclusione di quelle del sig. Gazza (e della sig.ra Fiori, ricorrente in primo grado) dichiarate inammissibili in forza del giudicato precedentemente formatosi sulla sentenza della Sezione n. 1971/02. Una volta riconosciuto che la portata di quel giudicato non si estendeva alle operazioni precedenti alla nomina della commissione, quali le modalità della gara con asta pubblica al rialzo sul prezzo base predeterminato dall’Amministrazione e alle formalità di presentazione delle offerte, l’operato della commissione aveva la sostanziale natura di atto vincolato perché limitato al rinnovo delle operazioni di gara nella composizione conforme all’art. 17 del regolamento del Comune di Lerici. La commissione ha pertanto riscontrato che in tutte le buste non era inserita l’offerta economica con un foglio libero ma con l’osservanza della doppia busta ed ha graduato quelle ammissibili secondo l’ordine crescente di prezzo rispetto a quello base determinato dal Comune nel bando di gara.
9b) E’ poi irrilevante che la Commissione anche nella nuova composizione abbia operato sui precedenti verbali redatti dal dott. Alessandro Vespa. In disparte ogni considerazione sulla nomina del medesimo direttamente dal presidente della precedente Commissione, non incompatibile (a differenza degli altri due componenti) l’unico fatto acclarato in quei verbali concerne l’assenza di busta contenente l’offerta economica del sig. Gazza (e di altri partecipanti alla gara) difformemente dalla prescrizioni del bando. Circostanza quest’ultima acclarata sia dalla sentenza n. 1971/02 della Sezione che dalla precedente sentenza n. 173/01 del Tar della Liguria ampiamente coperta da giudicato e peraltro incontroversa fra le parti.
9c) L’accoglimento dell’appello per il predetto profilo sostanziale, implica l’assorbimento dei primi due motivi e del quarto, appuntati nei confronti della sentenza, d’inammissibilità delle censure accolte in primo grado in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio dell’ottemperanza e d’inammissibilità delle censure accolte per difetto di interesse del sig. Gazza.
9d) Va conseguentemente respinto l’ultimo dei motivi aggiunti dell’appello n. 6928/04 ove si sostiene la legittimità dell’operato dalla commissione, che avrebbe dovuto esaminare le offerte economiche, benché prodotte con un foglio libero inserito nella busta contenente i documenti di ammissibilità perché uniche a non essere conosciuta dalla Commissione.
10) la sentenza del Tar della Liguria deve essere conclusivamente per questa parte riformata, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Lerici. Il ricorso di primo grado n. 1081/02 proposto dal sig. Gazza deve essere integralmente respinto.
11) In conclusione, deve quindi essere accolto l’appello n. 6852/04 proposto dal Comune di Lerici e respinto l’appello n. 6928/04 proposto dal sig. Filippo Gazza. La decisione impugnata va parzialmente riformata. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti sussistendovi i giusti motivi.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sul ricorso in premesse, accoglie l’appello n. 6852/04 del Comune di Lerici e respinge l’appello n. 6928/04 del sig. Filippo Gazza. In parziale riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1081/02 del sig. Gazza.
Spese della presente fase del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 marzo 2005, e successivamente il 21 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cesare Lamberti f.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23 settembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |