REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1430/1997 proposto dal Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Chiarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sebastiano Mastrobuono in Roma, Via Fabio Massimo n. 60;
contro
il Comune di Mottola, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paparella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Recchia, in Roma, Corso Trieste n. 88;
per l'annullamento
della sentenza n. 311/1996 del 15 aprile 1996 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 22/3/05 l'avv. V. Lardo su delega dell’avv. Paparella, e l’avv. Chiarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La decisione appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dal Consorzio indicato in epigrafe per l’annullamento della deliberazione n. 343 del 20 novembre 1987 adottata dal Consiglio Comunale di Mottola con la quale è stato deliberato unilateralmente il recesso dal Consorzio.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, essenzialmente, che il vincolo che l’Amministrazione attuale appellata si era imposta aderendo al Consorzio non avesse ridotto la sua autonomia in modo da non consentirle il recesso per tutto il periodo di durata del Consorzio.
Nella decisione in esame si afferma che l’adesione al Consorzio sarebbe revocabile nell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela, che non sarebbe necessario seguire lo stesso procedimento previsto per l’ammissione al Consorzio, che contempla una specifica deliberazione assembleare del Consorzio medesimo, in quanto il recesso non dovrebbe essere condizionato alla volontà degli altri consorziati e che tale soluzione dovrebbe comunque valere per i soggetti, come il Comune di Mottola, che hanno aderito al Consorzio dopo la sua costituzione.
Non sarebbe stata, infine, necessaria alcuna approvazione regionale in quanto l’approvazione dello Statuto consortile intervenuta con DPGR n. 2189 del 7 ottobre 1978, in particolare con riguardo alla disposizione che disciplina l’adesione successiva da parte degli Enti Pubblici, avrebbe la funzione di assorbire e rendere inutile ogni ulteriore pronuncia sulle singole vicende soggettive del Consorzio.
La soluzione qui descritta è stata contestata nell’atto di appello in cui sono richiamate le disposizioni degli articoli 156, 164 e 167 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali del 3 marzo 1934 n. 383, vigente all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, che prevedevano per le modificazioni soggettive dei Consorzi la stessa procedura necessaria per la costituzione dei Consorzi e che non contemplano una procedura differenziata,o più semplificata, per il recesso di singoli consorziati.
La causa è passata in decisione all’udienza del 22 marzo 2005.
DIRITTO
L’appello è, a giudizio del Collegio, meritevole di accoglimento.
Appare decisiva la considerazione del disposto dell’articolo 164 del Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934 che espressamente richiede per le modifiche della composizione dei Consorzi tra Enti Locali la medesima procedura prevista per la loro costituzione.
Poiché non vi è alcun dubbio che il recesso di un componente determini la modifica della composizione del Consorzio, tanto basta per l’accoglimento dell’appello, posto che nel caso di specie è mancata la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di accettazione del recesso del Comune di Mottola ed, inoltre, la approvazione del Presidente della Giunta Regionale (all’epoca Prefetto) richiesta dall’articolo 156 del medesimo testo unico.
Si deve precisare, altresì, che nessuna disposizione è contenuta nello Statuto consortile che legittimi un recesso unilaterale o una modificazione soggettiva con procedure specifiche e più semplificate.
Del resto la funzione delle norme qui richiamate è evidente perché assicura ai Consorzi, tramite la volontà espressa dagli organi rappresentativi, la capacità di svolgere i propri compiti per il tempo stabilito e con la disponibilità delle risorse, anche finanziarie, necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati .
Si vuole con ciò evitare proprio che il ripensamento di uno o più soggetti consorziati possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi che tutti i componenti del Consorzio hanno indicato prevedendo anche i tempi necessari e gli impegni finanziari ed organizzativi per perseguire lo scopo comune.
Da altra angolazione appare da condividere, in termini più generali ed anche a prescindere dal contenuto delle norme applicabili nel caso di specie che si sono sinteticamente richiamate, anche l’ulteriore considerazione svolta dalla Sezione Sesta di questo Consiglio nella decisione n. 494/1995, resa su una questione analoga posta nei riguardi dello stesso Consorzio dal Comune di Massafra, secondo cui la natura bilaterale del negozio di diritto pubblico posto in essere per l’adesione di un soggetto ad un Consorzio tra enti locali postula che la diversa volontà di una delle due parti per essere efficace deve ricevere il consenso dell’altra e, quindi, nel caso di specie, era indispensabile l’accettazione da parte dell’assemblea consortile perché il recesso del Comune di Mottola fosse legittimo.
Si deve aggiungere ancora che la abrogazione delle disposizioni del Testo Unico di cui al RD 383/1934 che vengono qui in rilievo cui si richiama parte appellata per sostenere, quantomeno dal momento di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 che ha disposto l’abrogazione in parola, non comporta alcuna conseguenza con riguardo alla fattispecie qui in esame .
Da un lato, infatti, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata solo con riguardo alle norme vigenti al momento della sua adozione e, da altra angolazione, la struttura negoziale e bilaterale dell’accordo intervenuto tra il Comune di Mottola ed il Consorzio al momento della ammissione dell’Amministrazione attuale appellata avrebbe comunque imposto un atto di eguale natura per rendere operante il recesso del Comune di Mottola in mancanza di una disciplina specifica di diverso segno nello statuto consortile .
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado ed annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Mottola n.343 del 20 novembre 1987 impugnata in primo grado.
Sussistono, tuttavia, motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annulla l’atto impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa .
Così deciso addì 22 marzo 2005 in camera di consiglio con l’intervento di:
Raffaele Carboni Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 ottobre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
PER IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi |