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Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5883
E' inammissibile il ricorso proposto da una società in nome collettivo volto a censurare la scelta dell'Amministrazione di procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

L'art. 113, c. 5, del d. lgs. 267/2000, già nella formulazione dettata dall'art. 35 della l. 448/2001, si esprimeva chiaramente nel senso che la titolarità dei servizi venisse conferita a "società di capitali" scelte mediante lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica. Il contenuto della disposizione è stato confermato dal successivo testo dello stesso comma, introdotto dall'art. 14 del d.l. 269/2003, che anch'esso individua solo le "società di capitali" come i soggetti che possono partecipare alle gare con procedure ad evidenza pubblica.
Ne consegue che il ricorso proposto da una snc, volto a censurare la scelta dell'Amministrazione comunale di procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali, anzichè all'espletamento di gare ad evidenza pubblica, è inammissibile per carenza di legittimazione da parte del ricorrente non potendo una società di persone, partecipare in alcun modo alle stesse, non risultando abilitata ad eseguire tale tipo di appalti.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul ricorso n. 461/2004 R.G. proposto da Linea Blu Immobiliare s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Stefania Masini, Mauro Barberio e Stefano Porcu, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20;

 

CONTRO

- Comune di Santa Teresa Gallura, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Corda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Vallebella, in Roma, Via Filippo Carcano, n. 27;

 

e nei confronti di

- Soc. Silene Multiservizi s.u.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

 

PER LA RIFORMA

Della sentenza resa dal T.A.R. per la Sardegna, n. 1683/03, pubblicata in data 11 dicembre 2003.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Teresa Gallura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;

Uditi alla pubblica udienza del 26.4.2005 gli avvocati Masini e Corda, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con sentenza n. 1683 dell’11 dicembre 2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna dichiarava inammissibile il ricorso, con motivi aggiunti, con cui la Linea Blu Immobiliare s.n.c. chiedeva l’annullamento della deliberazione n. 68 del 28 maggio 2003 della giunta comunale di Santa Teresa Gallura che ha disposto l’affidamento in concessione alla Soc. Silene Multiservizi s.u.r.l. dei servizi pubblici locali relativi alla gestione dei parcheggi pubblici, manutenzione del verde pubblico, trasporto pubblico locale da piazza, gestione dei servizi inerenti l’immobile “ex marina Aquarius”; della convenzione tra il citato Comune e la Silene Multiservizi s.u.r.l. riguardante l’affidamento di detti servizi; di tutti gli altri atti presupposti, successivi o connessi; di tutti gli atti richiamati dai predetti provvedimenti; della nota del responsabile del settore servizi finanziari, contabili e tributi del medesimo ente locale del 5 settembre 2003, prot. 14471; della nota del Sindaco del 31 luglio 2003, prot. n. 12544; della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2003 del Consiglio Comunale di Santa Teresa Gallura.

L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si è costituito il Comune di Santa Teresa Gallura per resistere all’appello;

Non si è costituita la Soc. Silene Multiservizi s.u.r.l.

Con memorie depositate in vista dell'udienza la parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 26.4.2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza appellata sostenendo che il T.A.R. non avrebbe dovuto giudicare il ricorso inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione. Ciò in quanto, da un lato, per la legittimazione a ricorrere non occorrerebbe dare la prova del possesso di tutti i requisiti per partecipare ad una gara, ma solo ad essere abilitati ad eseguire i relativi appalti, dall’altro, che l’art. 113 del T.U. degli Enti Locali, nel fare riferimento alle “società di capitali”, non renderebbe incompatibile un ricorso proposto da una società di persone, visto che una ditta di quest’ultimo tipo, in ogni caso, attraverso la partecipazione in associazione con una società di capitali potrebbe aggiudicarsi in affidamento diretto i pubblici servizi.

Il motivo non merita accoglimento.

L’art. 113, comma 5, del d. lgs. 267/2000, già nella formulazione dettata dall’art. 35 della l. 448/2001, si esprimeva chiaramente nel senso che la titolarità dei servizi venisse conferito a “società di capitali” scelte mediante lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica. Il contenuto della disposizione, nel senso che rileva ai fini della decisione, è stato confermato dal successivo testo dello stesso comma, introdotto dall’art. 14 del d.l. 269/2003, che anch’esso individua solo le “società di capitali” come i soggetti che possono partecipare alle gare con procedure ad evidenza pubblica.

Ne consegue che il ricorso dell’odierna appellante, volto a censurare la scelta dell’Amministrazione comunale di procedere all’affidamento diretto dei servizi pubblici locali in questione, anzicchè all’espletamento di gare ad evidenza pubblica, è stato correttamente ritenuto dal giudice di primo grado inammissibile per carenza di legittimazione da parte del ricorrente, non potendo comunque la Linea Blu Immobiliare s.n.c., in qualità di società di persone, partecipare in alcun modo alle stesse, non risultando abilitata ad eseguire tale tipo di appalti.

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato.

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 26.4.2005 con l'intervento dei sigg.ri

Agostino Elefante                                           presidente,

Raffaele Carboni                                             consigliere,

Chiarenza Millemaggi Cogliani  consigliere,

Paolo Buonvino                                               consigliere

Michele Corradino                                          consigliere estensore,

 

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

f.to Michele Corradino                        f.to Agostino Elefante

 

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20 ottobre 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

PER IL  DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

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