REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorsi in appello:
n. 6444 del 2002 proposto dal Comune di Nola, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Tesauro e Giuseppe Manzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7,
contro
Eniacqua Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Cioffi ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avv. Marzi,
e
n. 9537 del 2002 proposto da Eniacqua Campania s.p.a., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
contro
il Comune di Nola, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
per l’annullamento
della sentenza n. 2646 del 10 maggio 2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione I;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della Eniacqua Campania s.p.a. nel giudizio di cui all’appello n. 6444 del 2002 e quello del Comune di Nola nel giudizio di cui all’appello n. 9537 del 2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 5513 in data 17 dicembre 2002, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata, avanzata contestualmente al ricorso n. 6444 del 2002;
Vista la decisione interlocutoria n. 7613 del 21 novembre 2003;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito, l’avvocato Anzisi per delega dell’avv. Tesauro all’udienza del giorno 1 luglio 2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La società Eniacqua Campania s.p.a., agendo quale mandataria della Regione Campania per la riscossione dei crediti da questa vantati per canone o tariffa di depurazione e fognatura dal 1992, con ricorso incardinato al n. 6312 del 2000 ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, per chiedere la condanna del Comune di Nola al pagamento delle somme dovute per canoni di depurazione e quota parte di canone fognario dall’1.1.92, con interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato pagamento; in subordine, per la condanna al pagamento dei predetti importi in via risarcitoria, con attualizzazione, interessi e risarcimento degli ulteriori danni e, in ogni caso, per la condanna del Comune a rendere il conto dell’attività di emissione dei ruoli e di riscossione effettuata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne la domanda di condanna per crediti anteriori al 1° gennaio 1999 ed ha accolto in parte quella relativa ai ratei successivi, condannando il Comune di Nola al pagamento, in favore della s.p.a. Eniacqua Campania, della quota parte della somma di £. 3.785.452.610 (€ 1.955.023,12), relativa ai periodi successivi al 31 dicembre 1998, detratte le somme eventualmente già corrisposte nelle more del giudizio, oltre interessi come per legge. Il T.A.R., inoltre, ha condannato il Comune di Nola al pagamento dell’ulteriore somma, pari alla quota riconosciuta come dovuta per l’anno 1998 moltiplicata per due, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento per ritardata riscossione quanto agli anni 1999 e 2000, oltre interessi, ed ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, chiesti a norma dell’articolo 1224, comma 2, cod. civ.; compensate per intero tra le parti le spese di lite.
Contro siffatta sentenza il Comune di Nola ha proposto l’appello iscritto al n. 6444 del 2002 e ne ha chiesto la riforma nella parte in cui dispone la sua condanna per somme non ancora riscosse e per un danno ad esso Comune non imputabile.
Anche la s.p.a. Eniacqua Campania, ritenendola errata, ha impugnato la sentenza con appello iscritto al n. 9537 del 2002.
In riforma del primo capo del dispositivo, la società appellante ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche relativamente ai crediti anteriori al 1° gennaio 1999 o, quanto meno, a quelli non riscossi o non accertati a carico degli utenti finali prima di tale data; e che, quindi, si proceda all’accertamento di tali crediti e alle conseguenti condanne di pagamento e risarcitorie.
Con riguardo alla quantificazione della condanna a carico del Comune per canoni accertati e riscossi, inoltre, ha chiesto, in riforma del secondo e del quarto capo del dispositivo, che venga accertato l’effettivo maggiore importo dovuto dal Comune, con interessi e risarcimento dei danni ulteriori, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., comma 2.
Essa, infine, ha censurato anche la parte della sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna del Comune al ristoro delle spese del doppio grado di giudizio.
Ciascuna delle parti appellanti si è costituita nel giudizio instaurato dall’altra, per resistere e controdedurre.
Sospesa l’esecuzione della sentenza con ordinanza n. 5513 pronunciata in data 17 dicembre 2002, questa Sezione, previa riunione degli appelli e riconoscimento della propria giurisdizione anche per i crediti anteriori al 1° gennaio 1992, ha disposto una verificazione, in contraddittorio tra le parti, intesa alla rideterminazione, secondo i criteri dettati dalla normativa nel tempo vigente, dell’esatto importo dovuto dal Comune di Nola in favore della s.p.a. Eniacqua Campania, quale mandataria della regione Campania, a titolo di canoni o tariffe per il servizio in questione dal 1992 al 2000.
All’esito dell’incombente istruttorio, le cause sono state trattate alle udienze del 9 novembre 2004 e del 1 luglio 2005.
DIRITTO
Gli appelli in epigrafe, siccome rivolti contro la stessa sentenza, sono stati riuniti con la decisione interlocutoria n. 7613 del 21 novembre 2003.
Con questa, inoltre, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento parziale dell’appello avanzato dall’Eniacqua Campania s.p.a., questa Sezione, considerato che la lite verte su rapporto intercorrente tra enti gestori di pubblici servizi, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, anche con riguardo al periodo 1992 - 1999.
La decisione, non impugnata, è passata in giudicato così definendo sul punto la controversia. Nessun rilievo, pertanto, può attribuirsi alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, del citato art. 33 L. n. 205 del 2000, pronunciata della Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, che, com’è noto, sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dei pubblici servizi in mancanza di esercizio del suo potere autoritativo da parte della pubblica Amministrazione.
Nel merito, l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, incaricato della disposta verificazione, con relazione pervenuta in data 25 maggio 2004, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In sintesi, dall’incombente istruttorio svolto in contraddittorio con le parti in causa è emerso quanto segue:
a) l’importo complessivo di £ 20.017.196.810 richiesto da Eniacqua Campania Spa, nella qualità di mandataria della Regione, al Comune di Nola a titolo di canoni di fognatura (50%) e depurazione dal 1992 a tutto il 2000 è stato determinato sulla base dei dati di fornitura idrica misurati a monte dell’acquedotto comunale ridotti di un coefficiente medio complessivo presunto del 75%, risultato non corretto sia alla luce delle analoghe risultanze dell’istruttoria dei dati agli atti del Comune, sia se parametricamente comparato al corrispondente coefficiente complessivo del 42,7% emerso dalla ricognizione condotta nel 1998 per la redazione del Piano d'Ambito vigente (parametro del 61% per perdite in rete, ulteriormente ridotto del 70% per tener conto del grado di copertura fognaria);
b) applicando il regime tariffario all’epoca vigente alle risultanze dell’istruttoria dei ruoli del Comune ..., l’importo dovuto dal Comune al titolo suddetto - in quanto incassato - è rimasto determinato in complessive £ 3.734.449.713, pari ad € 1.928.682.32 (euro un milionenovecentoventottomilaseicento-ottantadue/32), come distinto per ciascun anno dal 1992 al 2000” in apposito quadro riepilogativo.
Tali conclusioni, dalle quali la somma iscritta a ruolo dal Comune per la riscossione risulta maggiore di £ 55.002.897 rispetto a quella rideterminata in base agli accertamenti svolti, sono condivise dal Collegio, tenuto conto della correttezza dei criteri osservati nel corso della verificazione, dell’accuratezza dell’indagine svolta e della non contestata validità dei presupposti assunti. Nessun rilievo, infatti, ha formulato al riguardo Eniacqua Campania.
In riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto in primo grado da Eniacqua Campania va, pertanto, accolto nei limiti dell’importo sopra accertato come dovuto dal Comune, con la conseguente condanna dello stesso Comune al relativo pagamento, ove non ancora effettuato, nella misura del riscosso.
Deve essere, invece, respinta la pretesa risarcitoria con lo stesso ricorso avanzata da Eniacqua Campania, mancando qualsiasi dimostrazione del danno nei suoi elementi costitutivi.
Attesa la complessità della controversia spese e competenze del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando in via definitiva sugli appelli riuniti in epigrafe indicati, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso proposto in primo grado nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, condanna il Comune di Nola al pagamento dell’importo accertato come dovuto, nei limiti del riscosso e per quanto non già corrisposto; e lo respinge quanto alla domanda di risarcimento del danno.
Compensa tra le parti in causa spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2005 con l’intervento dei Signori:
Sergio Santoro - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 2 novembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale |