AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2005
Rettifiche alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212/05 - Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2006. (Deliberazione n. 220/05).
DELIBERA
1) di sostituire la tabella 1 con la tabella allegata al presente provvedimento;
2) di sostituire, alla lettera b) del trentanovesimo considerato della deliberazione n. 212/05, le parole "300 MW" con le parole "circa 400 MW";
3) di sostituire, alla lettera c) del trentanovesimo considerato della deliberazione n. 212/05, le parole "3700 MW" con le parole "3600 MW";
4) di sostituire, alla lettera b) del quarantesimo considerato della deliberazione n. 212/05, le parole "7000 MW" con le parole "7300 MW";
5) di sostituire, alla lettera c) del quarantesimo considerato della deliberazione n. 212/05, le parole "150 MW" con le parole "200 MW";
6) di sostituire, alla lettera b) del secondo ritenuto della deliberazione n. 212/05, le parole "3700 MW" con le parole "circa 3600 MW";
7) di sostituire, alla lettera c) del secondo ritenuto della deliberazione n. 212/05, le parole "150 MW" con le parole "circa 200 MW";
8) di sostituire, all'articolo 16, comma 16.1, della deliberazione n. 212/05, le parole "Entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento" con le parole "Entro il venti (20)
ottobre 2005";
9) di trasmettere il presente provvedimento, nonche' la deliberazione n. 212/05, come risultante dalle rettifiche introdotte con il presente provvedimento, al Ministro delle Attivita'
Produttive, al Gestore della rete, ad Enel ed alla societa' Endesa Italia Spa;
10) di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione;
11) di pubblicare la deliberazione n. 212/05, nella sola versione risultante dalle rettifiche introdotte con il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
18 ottobre 2005
Il Presidente: Alessandro Ortis
TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
APPORTATE CON DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2005, N. 220/05
DELIBERAZIONE 7 ottobre 2005
Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2006. (Deliberazione n. 212/05).
DELIBERA
Di approvare il seguente provvedimento:
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti:
- assegnatario di capacita' produttiva virtuale e' un soggetto selezionato come controparte per la stipula di un contratto per l'assegnazione di capacita' produttiva virtuale in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7;
- contratti con copertura sono contratti che prevedono il riconoscimento al cedente di corrispettivi non rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, a fronte della consegna all'acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento al medesimo acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- contratti con copertura con natura di opzione sono contratti con copertura che, per flessibilita' concessa all'acquirente nel determinare la quantita' contrattuale in ciascuna ora e per struttura dei corrispettivi, sono assimilabili ai contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale oggetto del presente provvedimento;
- contratti con copertura senza natura di opzione sono contratti con copertura diversi dai contratti con copertura con natura di opzione;
- capacita' di trasporto in importazione in una macrozona e' la somma delle capacita' di trasporto in importazione nelle zone appartenenti alla macrozona dalle zone contigue non appartenenti alla medesima macrozona;
- Endesa e' la societa' Endesa Italia Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- Enel e' la societa' Enel Produzione Spa, o suoi aventi causa quali cessionari di capacita' produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e' l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
- CCT e' il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui alla deliberazione n. 168/03;
- operatore non riconducibile ad Enel e' un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con Enel sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- operatore pivotale nella macrozona A e', sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel;
- operatore pivotale nella macrozona C e', sulla base delle risultanze della deliberazione n. 19/05, Enel o Endesa;
- pivotalita' oraria non contrattualizzata e' la pivotalita' oraria non contrattualizzata di cui all'Articolo 5;
- premio di riserva e' il valore del premio offerto al di sotto del quale Enel e' sollevato dal concludere il contratto di cessione di capacita' produttiva virtuale di cui all'Articolo 7;
- unita' di produzione e pompaggio strategica e' un'unita' di produzione e pompaggio iscritta nell'elenco di cui all'articolo 23.1, comma 23.1.6, della deliberazione n.168/03;
- unita' di produzione rilevante termoelettrica e' un'unita' di produzione appartenente ad una delle tipologie di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettere b), c), e) e j), della deliberazione n. 168/03.
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- deliberazione n. 78/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99;
- deliberazione n. 168/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;
- deliberazione n. 47/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
- deliberazione n. 235/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2004, n. 235/04;
- deliberazione n. 19/05 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05;
- deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05.
TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2
Macrozone
2.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente provvedimento, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:
a. macrozona A e' l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione n. 47/04;
b. macrozona B e' l'aggregato delle zone Sicilia e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione n. 47/04;
c. macrozona C e' la zona Sardegna come definita nella deliberazione n. 47/04;
d. macrozona D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non gia' incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione n. 47/04.
Articolo 3
Oggetto e finalita'
3.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni che incidono:
a. sulla struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2006;
b. sulle condizioni contrattuali relative al recesso nei contratti di vendita a clienti idonei.
3.2 Il presente provvedimento persegue la finalita' di:
a. promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
b. promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
Articolo 4
Obbligo a concludere contratti con copertura
4.1 Enel conclude contratti con copertura senza natura di opzione con controparti selezionate attraverso procedure non discriminatorie, secondo quanto previsto al presente provvedimento. Tali contratti devono produrre effetti nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006.
4.2 La capacita' produttiva oraria impegnata nei contratti con copertura senza natura di opzione di cui al comma 4.1 deve essere tale da rendere non positivi, in ciascuna macrozona B e D i valori della pivotalita' oraria non contrattualizzata, ordinata in merito decrescente a partire dall'n-esimo valore della medesima pivotalita'.
4.3 Il valore assunto dal parametro n di cui al comma 4.2 e' pari a 330 per la macrozona B e a 170 per la macrozona D .
4.4 Nel caso in cui al quindici (15) novembre 2005 la capacita' produttiva oraria impegnata nei contratti con copertura senza natura di opzione non sia tale da soddisfare la condizione di cui al comma 4.2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo 2.
Articolo 5
Pivotalita' oraria non contrattualizzata
5.1 La pivotalita' oraria non contrattualizzata di Enel per l'anno 2006 e' pari, in ciascuna ora dell'anno e ciascuna macrozona, al minor valore tra la stima della capacita' produttiva nella disponibilita' di Enel nella macrozona e:
a) la domanda complessiva oraria di energia elettrica, nella macrozona, come stimata dal Gestore della rete; meno
b) la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche, nell'ora e nella macrozona, nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Enel, come stimata dal Gestore della rete; meno
c) la produzione attesa delle unita' di produzione diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) offerte da operatori non riconducibili ad Enel, nell'ora e nella macrozona, come stimata del Gestore della rete; meno
d) il prodotto tra 10.000 MW ed il rapporto tra il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenete alla macrozona, stimato dal Gestore della rete ed il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e in tutte le zone, stimato dal Gestore della rete; meno
e) la differenza tra la capacita' produttiva di Enel considerata detraibile ed attribuita alla macrozona ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2, ed il valore di cui alla precedente lettera d); meno
f) la produzione attesa, sulla base delle stime del Gestore delle rete, delle unita' di produzione e pompaggio strategiche nella disponibilita' dell'operatore pivotale e localizzate nella macrozona;
meno
g) l'importazione netta dalle altre macrozone e/o Paesi esteri, come stimata con riferimento all'ora sulla base di ipotesi di dispacciamento ottimo.
5.2 Nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento sono riportati, per ciascuna delle macrozone B e D, i valori, ordinati in merito decrescente, assunti dalla pivotalita' oraria non
contrattualizzata di Enel, stimati assumendo pari a zero il valore di cui al comma 5.1, lettera e).
Articolo 6
Capacita' produttiva detraibile
6.1 E' considerata detraibile ai fini del calcolo della pivotalita' oraria non contrattualizzata, la capacita' produttiva oraria impegnata da Enel in:
a) contratti con copertura con natura di opzioni conclusi con l'Acquirente unico prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
b) contratti con copertura senza natura di opzioni conclusi con operatori non riconducibili ad Enel;
c) contratti con copertura senza natura di opzioni conclusi con operatori riconducibili ad Enel, nel caso in cui l'operatore di mercato acquirente agisca sulla base di un mandato conferitogli da un utente del dispacciamento in prelievo ed in misura pari al minore tra i valori attesi dei programmi di immissione e dei programmi di prelievo che saranno presentati ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione n. 168/03 in esecuzione dei medesimi contratti.
Ai fini della verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4.2, i contratti di cui alle lettere b) e c) devono essere stati conclusi entro il quindici (15) novembre 2005. Ai fini della quantificazione di cui all'articolo 7, comma 7.6, i contratti di cui alle lettere b) e c) devono essere stati conclusi prima della data di svolgimento della procedura concorsuale.
6.2 La capacita' produttiva considerata detraibile ai sensi del comma 6.1 e' attribuita da Enel a ciascuna macrozona moltiplicando detta capacita' per il rapporto tra:
a. il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenente alla macrozona, stimato dal Gestore della rete;
b. la somma dei fabbisogni di cui alla lettera a), nell'ora e nell'insieme di zone appartenenti a tutte le macrozone.
TITOLO 2
CESSIONE DI CAPACITA' PRODUTTIVA VIRTUALE
Articolo 7
Obbligo a concludere contratti di cessione di capacita' produttiva
virtuale
7.1 Enel conclude contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale nelle macrozone B e D con controparti selezionate attraverso una o piu' procedure concorsuali, eventualmente articolate in sessioni multiple per la cessione di quote della capacita' produttiva virtuale. Detti contratti vincolano Enel al rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento.
7.2 I contratti di cessione di cui al comma 7.1 devono produrre effetti nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006. Enel puo' offrire alle potenziali controparti opzioni di rinnovo degli obblighi contrattuali per i due anni successivi al 2006, fatti salvi i criteri di selezione delle controparti previsti dal presente provvedimento.
7.3 Enel definisce uno o piu' schemi di contratto di cessione di capacita' produttiva virtuale ed uno schema di regolamento d'asta per la stipula dei medesimi contratti nell'osservanza dei criteri di cui al presente Titolo e li comunica agli uffici dell'Autorita', dandone evidenza pubblica sul proprio sito internet.
7.4 Entro il trenta (30) novembre 2005, Enel conclude la prima procedura concorsuale della sequenza di cui al comma 7.1.
7.5 Qualora, in esito alla prima procedura concorsuale, la capacita' produttiva virtuale complessivamente assegnata in una macrozona risulti inferiore alla capacita' produttiva virtuale da assegnare nella medesima macrozona, Enel promuove una seconda procedura concorsuale da concludersi entro il trenta (30) dicembre 2005.
7.6 La quantita' di capacita' produttiva virtuale che Enel deve cedere complessivamente in esito alla procedura concorsuale di cui al comma 7.4, nell'insieme delle zone appartenenti a ciascuna macrozona B e D, e' pari alla stima, relativa a tale anno, dell'n-esimo valore assunto dalla serie della pivotalita' oraria non contrattualizzata , ordinata in merito decrescente.
7.7 Il valore assunto dal parametro n di cui al comma 7.6 e' pari a 330 per la macrozona B e a 170 per la macrozona D.
Articolo 8
Condizioni generali dei contratti di cessione di capacita' produttiva
virtuale
8.1 In conseguenza di atti o negozi giuridici che comportino la cessione della proprieta' o della disponibilita' di capacita' produttiva da parte di Enel, l'avente causa puo' subentrare, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale, previa approvazione dell'Autorita'.
8.2 L'autorizzazione di cui al comma8.1 e' negata solo nel caso in cui, successivamente al subentro dell'avente causa nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale, si registri un peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.
Articolo 9
Criteri di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per
l'assegnazione della capacita' di produzione virtuale
9.1 La selezione delle controparti per la stipula dei contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 7.1, esclusivamente sulla base del premio offerto.
9.2 Qualora sia necessario selezionare le controparti tra soggetti che hanno presentato offerte con premi di pari importo, il criterio di selezione deve essere non discriminatorio.
9.3 Con riferimento a ciascuna macrozona B e D, ciascuna procedura concorsuale deve prevedere che sia offerta in vendita in sequenza la capacita' produttiva virtuale afferente a ciascuna tipologia a partire dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto. Le tipologie sono individuate da Enel comprendendo in una stessa tipologia tutte le unita' di produzione rilevanti termoelettriche nella disponibilita' del medesimo operatore, localizzate nella macrozona e caratterizzate da costi variabili di produzione simili.
9.4 Enel deve rendere noti ai partecipanti alle procedure concorsuali, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
a. il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e per ciascuna macrozona e la relativa regola di indicizzazione;
b. la capacita' produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia in ciascuna zona;
c. la capacita' produttiva virtuale da assegnare in ciascuna macrozona.
Articolo 10
Obblighi degli assegnatari
10.1 Ciascun soggetto risultato assegnatario di capacita' produttiva virtuale di una certa tipologia in una zona e' tenuto a pagare a Enel:
a) per ogni MW di capacita' produttiva virtuale di cui e' risultato assegnatario, il premio annuo, espresso in €/MW, definito per tale tipologia e zona in esito alla procedura concorsuale;
b) in ciascuna ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio del contratto, espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e per la macrozona a cui la zona appartiene, se inferiore al prezzo di
valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in tale zona.
10.2 In deroga a quanto previsto al comma 10.1, qualora si sia avvalso del diritto di cui al comma 11.2, il soggetto assegnatario e' tenuto a:
a). pagare a Enel per ogni MW di capacita' produttiva virtuale di cui e' risultato assegnatario, il premio annuo, espresso in €/MW, definito per tale tipologia e zona in esito alla procedura concorsuale;
b) pagare a Enel in ciascuna ora di durata del contratto, il prezzo di esercizio, espresso in €/MWh, definito per tale tipologia e macrozona cui la zona appartiene, per il programma di prelievo comunicato al Gestore della rete ai sensi del comma 11.2, lettera a);
c). pagare a Enel se positivo o incassare da Enel se negativo il controvalore dei corrispettivi CCT applicati all'operatore pivotale in esecuzione del relativo contratto di compravendita con capacita' virtuale.
Articolo 11
Diritti degli assegnatari
11.1 Ciascun assegnatario di capacita' produttiva virtuale in una zona riceve da Enel, in ciascuna ora di durata del contratto e per ogni MW di capacita' produttiva virtuale di cui e' risultato assegnatario nella zona, il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima con riferimento alla zona, se superiore al prezzo di esercizio previsto per la medesima ora.
11.2 In alternativa a quanto previsto al comma 11.1, l'assegnatario di capacita' produttiva virtuale puo' optare per la registrazione presso il Gestore della rete di un contratto di compravendita con capacita' virtuale. In tal caso, ai fini dell'assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica in esecuzione di tale contratto nell'ambito del dispacciamento:
a) l'assegnatario di capacita' produttiva virtuale puo' comunicare al Gestore della rete uno o piu' programmi di prelievo di energia elettrica per un ammontare non superiore, in ciascun periodo rilevante, alla quantita' di MW di cui il soggetto e' assegnatario. I programmi di prelievo possono essere riferiti a punti di dispacciamento nella disponibilita' di diversi utenti del
dispacciamento, per i quali l'assegnatario ha la qualifica di operatore di mercato;
b) Enel si impegna a comunicare al Gestore della rete uno o piu' programmi di immissione di energia elettrica per un ammontare pari ai programmi di prelievo di cui alla precedente lettera a).
Articolo 12
Capacita' produttiva virtuale da offrire in vendita per ciascuna
tipologia
12.1 Per ciascuna tipologia e in ciascuna delle macrozone B e D, la quantita' di capacita' produttiva virtuale che Enel offre in vendita e' commisurata ad una stima prudenziale della capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche di Enel ed appartenenti a tale tipologia nella macrozona, determinata tenendo conto anche dei vincoli di esportazione dai poli di produzione limitata inclusi nella macrozona, al netto della capacita' produttiva detraibile per tale tipologia, determinata ai sensi del comma 12.2
12.2 Enel attribuisce a ciascuna tipologia la capacita' produttiva detraibile di cui all'articolo 6, comma 6.2, sulla base dei seguenti criteri:
a) nel caso di contratti di cui al comma 6.1, lettera a), in funzione del prezzo di esercizio previsto in ciascun contratto con copertura. In particolare, la capacita' produttiva di ciascun contratto con copertura con natura di opzione dovra' essere attribuita alla tipologia caratterizzata da prezzi di esercizio piu' simili a quello previsto nel medesimo contratto con copertura;
b) nel caso di contratti di cui al comma 6.1, lettere b) e c), in funzione del profilo atteso di utilizzazione della potenza contrattuale risultante dall'insieme dei contratti di cui alle medesime lettere. In particolare, puo' essere attribuita alla tipologia caratterizzata dai minori prezzi di esercizio del contratto solo la potenza contrattuale caratterizzata da un profilo atteso di utilizzazione piatto nell'anno.
La capacita' produttiva attribuita ad una tipologia in una macrozona ai sensi del presente comma che ecceda la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche di Enel ed appartenenti a tale tipologia nella macrozona, come prudenzialmente stimata anche ai fini di cui al comma
12.1, sara' attribuita alle tipologie caratterizzate da prezzi di esercizio attesi immediatamente superiori.
12.3 Enel attribuisce a ciascuna zona appartenente alla macrozona la capacita' produttiva virtuale che deve essere offerta in vendita per ciascuna tipologia, avendo a riferimento la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche di Enel ed appartenenti a tale tipologia nella zona e nei poli di produzione limitata a questa connessi, come prudenzialmente stimata anche ai fini di cui al comma 12.1.
Articolo 13
Criteri per la determinazione del premio di riserva
13.1 Con riferimento a ciascuna tipologia, il premio di riserva e' differenziato in funzione della macrozona cui la capacita' produttiva virtuale e' riferita.
13.2 Il premio di riserva e' determinato da Enel nelle macrozone B e D, per ciascuna tipologia e macrozona ed e' commisurato ai costi fissi per MW attribuibili alle unita' di produzione nella disponibilita' di Enel localizzate in tale macrozona e comprese in tale tipologia.
13.3 I costi fissi per MW di cui al precedente comma 13.2:
a) sono quantificati sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2004;
b) includono una congrua remunerazione del capitale investito netto, calcolato tenendo conto degli ammortamenti economico-tecnici desumibili dal bilancio;
c) includono i costi operativi pertinenti l'attivita' di generazione, ad esclusione delle partite straordinarie e dei costi variabili di produzione.
13.4 Il premio di riserva per ciascuna tipologia e macrozona non puo' comunque essere superiore ai premi previsti nei contratti con copertura con natura di opzione di tipologia analoga, relativi al 2006, gia' conclusi da Enel con l'Acquirente Unico.
Articolo 14
Criteri per la determinazione del prezzo di esercizio della capacita'
produttiva virtuale
14.1 Con riferimento a ciascuna tipologia, il prezzo di esercizio del contratto e' differenziato in funzione della macrozona cui la capacita' produttiva virtuale e' riferita.
14.2 Il prezzo di esercizio del contratto e' determinato da Enel ed e' commisurato ai costi variabili di produzione delle unita' di produzione localizzate nella macrozona e comprese in tale tipologia.
14.3 I costi variabili di produzione di cui al comma 14.2 sono determinati al netto degli eventuali oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003. Ai fini della copertura di tali costi, i contratti di cui all'articolo 7 possono prevedere clausole di adeguamento del prezzo di cessione in funzione dei costi medi per KWh prodotto, effettivamente sostenuti con riferimento alle unita' di produzione appartenenti alla tipologia nella macrozona.
TITOLO 3
MONITORAGGIO DELLA CONDOTTA DEGLI OPERATORI PIVOTALI NELLE MACROZONE
A E C
Articolo 15
Obblighi informativi degli operatori pivotali nelle macrozone A e C
15.1 Ciascun operatore pivotale nelle macrozone A e C calcola e comunica all'Autorita', con riferimento a ciascuna macrozona, per ciascuna tipologia di unita' di produzione nella disponibilita' del medesimo operatore:
a) i ricavi da cessione di energia elettrica, nonche' gli ulteriori ricavi a copertura dei costi di produzione relativi all'anno 2004 e a ciascun trimestre degli anni successivi al 2004;
b) i costi fissi per MW quantificati secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
c) i costi variabili di combustibile relativi all'anno 2004 e a ciascun trimestre degli anni successivi al 2004;
d. i costi variabili diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), relativi a ciascun trimestre degli anni successivi al 2004.
15.2 I dati di cui al comma 15.1 relativi all'anno 2004 devono essere comunicati entro il trentuno (31) dicembre 2005; i dati di cui al medesimo comma relativi ai trimestri degli anni successivi al 2004 devono essere comunicati entro sessanta (60) giorni dalla fine di ciascun trimestre. Su informazioni contenute nella comunicazione ciascun operatore pivotale nelle macrozone A e C puo' porre vincoli di riservatezza o di segretezza.
TITOLO 4
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Obblighi informativi del Gestore della rete
16.1 Entro il venti (20) ottobre 2005 il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet i seguenti dati:
a) con riferimento ad Enel, il valore risultante in ciascuna ora del 2006 e per ciascuna delle macrozone B e D, dalla seguente operazione:
i) la domanda complessiva oraria di energia elettrica, nella macrozona, come stimata dal Gestore della rete; meno
ii) la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione rilevanti termoelettriche, nell'ora e nella macrozona, nella disponibilita' di operatori non riconducibili ad Enel, come stimata dal Gestore della rete; meno
iii) la produzione attesa delle unita' di produzione diverse da quelle di cui al precedente punto ii) offerte da operatori non riconducibili ad Enel, nell'ora e nella macrozona, come stimata del
Gestore della rete; meno
iv) la produzione attesa, sulla base delle stime del Gestore delle rete, da unita' di produzione e pompaggio strategiche nella disponibilita' di Enel e localizzate nella macrozona.
b) il valore assunto con riferimento a ciascuna ora dell'anno 2006 dal rapporto tra:
i) il fabbisogno di energia elettrica, nell'ora e nell'insieme di zone appartenete alla macrozona, stimato dal Gestore della rete;
ii) la somma dei fabbisogni di cui al punto i), nell'ora e nell'insieme di zone appartenenti a tutte le macrozone..
16.2 Entro il trenta (30) giugno 2006 il Gestore della rete calcola e comunica all'Autorita', con riferimento a ciascuna macrozona, un aggiornamento per gli anni 2006 e 2007:
a) dei dati e delle stime di fabbisogno, capacita' produttiva e produzione, necessari al calcolo della pivotalita' oraria non contrattualizzata di Enel ed Endesa;
b) del programma di ripotenziamento e ambientalizzazione dei gruppi termoelettrici, del programma di ingresso o di dismissione di unita' di produzione.
Articolo 17
Obblighi informativi di Enel
17.1 Enel comunica all'Autorita':
a) la capacita' produttiva impegnata in contratti con copertura senza natura di opzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, entro il venti (20) novembre 2005;
b) i premi di riserva previsti per le procedure concorsuali di cui Articolo 7, entro il venti (20) novembre 2005;
c) il valore assunto in ciascuna ora dalla capacita' produttiva detraibile ai fini della quantificazione di cui all'Articolo 7, comma 7.6, nonche' le modalita' di attribuzione della capacita' detraibile a ciascuna macrozona e gli esiti delle procedure concorsuali di cui all'Articolo 7, entro sette (7) giorni dalla conclusione delle medesime procedure.
17.2 Su informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 17.1, lettera b), Enel puo' porre vincoli di riservatezza o di segretezza.
Articolo 18
Modificazione della deliberazione n. 78/99
18.1 All'articolo 1, comma 2, della deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, come modificata ed integrata dalla deliberazione 29 ottobre 2003, n. 123/03, sono soppresse le parole "Nei contratti in cui la parte acquirente e' un cliente grossista,".
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Gestore della rete, ad Enel e ad Endesa;
- di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
Milano, 7 ottobre 2005
Il Presidente: Alessandro Ortis
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