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Consiglio di Stato, Sez. V, 16/11/2005 n. 6409
Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del comune di corrispettivi per il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del comune di corrispettivi per il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti, considerato che l'art. 33 d.l.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 l. n. 205/2000, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 204/2004, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
Sebbene la controversia rientrasse all'epoca della proposizione del ricorso originario nella giurisdizione esclusiva amministrativa per effetto dell'art. 33 d.l.vo n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 l. 21.7.2000 n. 205, la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 204/2004 si applica ai giudizi in corso, non applicandosi il principio della perpetuatio jurisditionis di cui all'art. 5 c.p.c. in considerazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità.

Materia: servizi pubblici / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta         

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4095/2005, proposto dal Consorzio A.C.S.A. CE/3 s.p.a.-Azienda consortile servizi ambientali, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Sistina n. 121;

 

contro

il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vania Romano e Massimo Vernola elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo Viale Mazzini n. 6;

 

per la riforma

dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli – V Sezione, n. 801 del 10.11.2004, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto presidenziale n. 8351/2004 dello stesso TAR, che a sua volta aveva dichiarato la perento il ricorso n. 7212/2001 proposto dal Consorzio A.C.S.A. CE/3;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 19.7.2005, il consigliere Aniello Cerreto ed udito per l’appellante l’avv. Modesti per delega dell’avv. Centore, e per il Comune di Caserta l’avv. Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 4.7.2001 (n. 7212/2001), l’A.C.S.A. ha chiesto al TAR Campania l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Caserta per il pagamento della somma di euro 2.156.945.707, oltre accessori, quale corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Con decreto n. 1172 del 25.9.2001 il Giudice delegato dal Presidente del TAR Campania ha emesso l’ingiunzione richiesta.

A seguito di opposizione del comune di Caserta avverso detto decreto ingiuntivo, il Presidente TAR Campania, sez. V, ha dichiarato perento il ricorso n. 7212/2001 con il decreto n. 8351 del 7.5.2004.

L’ACSA ha proposto opposizione avverso detto decreto di perenzione presso il TAR Campania, sez. V., che l’ha respinta con ordinanza n. 801 del 10.11.2004, con condanna dell’ACSA al pagamento delle spese di giudizio.

Per la riforma di quest’ultima ordinanza è stato proposto da parte dell’ACSA il presente ricorso un appello, che è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 19.7.2005.

Considerato che la controversia ha per oggetto il pagamento da parte del comune di Caserta  di corrispettivi per il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti gestito dalla ACSA CE3, che rientrava all’epoca della proposizione del ricorso originario nella giurisdizione esclusiva amministrativa per effetto dell’art. 33 D. L.vo 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7 L. 21.7.2000 n. 205;

Considerato altresì che l’art. 33 del D. L.vo n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza C. cost. 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale;

Considerato infine che la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza corte cost. n. 204/2004 si applica anche a questo giudizio in quanto tuttora in corso, non applicandosi il principio della perpetuatio jurisditionis di cui all’art. 5 c.p.c. in considerazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass. S. U. n. 6330 del 24.3.2005).

Ritenuto pertanto che è ormai insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia attinente alla spettanza o meno di corrispettivi in materia di servizi pubblici (cfr.la decisione di questa Sezione n. 3919/2005), per cui occorre annullare senza rinvio l’ordinanza appellata ed il relativo decreto ingiuntivo;

Ritenuto che sussistono giusti  motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda originaria e per l’effetto annulla senza rinvio l’ordinanza appellata e relativo decreto ingiuntivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 19 luglio 2005, con l'intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta                          Presidente

Giuseppe Farina                 Consigliere

Caudio Marchitiello            Consigliere

Aniello Cerreto                   Consigliere Est.

Michele Corradino               Consigliere

 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto      f.to Raffaele Iannotta

 

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilardo

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 NOVEMBRE 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale

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