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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 7/12/2005 n. 848
Non costituisce vizio di legittimità inficiante l'operato del seggio di gara l'omessa estensione, da parte dell'ente appaltante, della verifica di anomalia a tutte le voci dell'offerta.

In una gara d'appalto, l'omessa estensione della verifica in contraddittorio a tutte le voci dell'offerta presuntivamente anomale, da parte dell'ente appaltante non costituisce vizio di legittimità inficiante l'operato del seggio di gara, essendo se mai onere gravante sulle imprese offerenti quello di estendere le proprie giustificazioni alle voci residue, anche al fine di compensare eventuali anomalie non adeguatamente giustificate in via preventiva.
In altre parole, se è pur vero che in mancanza di espressa richiesta da parte dell'ente appaltante non sussiste in capo alle imprese soggette a verifica alcun obbligo di integrare le proprie giustificazioni anche con riferimento alle voci di prezzo non preventivamente giustificate, è nondimeno evidente come, in mancanza di tale integrazione ad iniziativa dell'impresa interessata, la verifica circa la congruità o meno dell'offerta sia destinata a rimanere incompleta, e quindi potenzialmente inidonea ad assolvere compiutamente alla propria istituzionale finalità di comprovare che il prezzo offerto sia nel suo complesso sostenibile da parte dell'impresa destinata ad eseguire i lavori. Soltanto a fronte del puntuale assolvimento di tale onere da parte dell'offerente può, invero, configurarsi in capo all'amministrazione il corrispettivo onere di indicare specificamente le voci di prezzo ritenute non adeguatamente giustificate; il tutto nel quadro di una corretta accezione del principio di derivazione comunitaria dell'effettività e completezza del contraddittorio tra le parti.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1066 del 2003 proposto da

SICS s.r.l. - SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con il CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandante, rappresentate e difese dall’avv. Salvatore Trimboli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ferdinando Gattuccio, in Palermo, via Libertà, 171;

- APPELLANTE -

 

contro

il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Alì, elettivamente domiciliato presso la Segreteria della sezione giurisdizionale del C.G.A., in Palermo, via Cordova, 76;

- APPELLATO -

 

e nei confronti

della RICCIARDELLO COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria dell’Associazione temporanea con la CESAB s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fulvio Cintioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta, in Palermo, via D. Trentacoste, 89;

 

per l'annullamento

della sentenza n. 974/03 del 17 giugno 2003, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione 1^ di Catania, ha respinto il ricorso n. 2243/02 proposto per l’annullamento della delibera del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 39 del 19 aprile 2002, con la quale è stata dichiarata l’anomalia dell’offerta presentata dal raggruppamento SICS ed è stato aggiudicato al raggruppamento Ricciardello l’appalto dei lavori di completamento della costruzione del lotto 30 quater dell’autostrada Messina-Palermo, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni e la condanna al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visio gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane e della Ricciardello Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 775/03 del 3-5 settembre 2003, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

Visto il dispositivo n. 154 del 25 maggio 2005;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 18 maggio 2005 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. S. Trimboli per l’appellante e l’avv. P. Allotta, su delega dell’avv. M. Alì, per il Consorzio per le Autostrade Siciliane e, su delega dell’avv. F. Cintioli, per la Ricciardello Costruzioni s.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con sentenza n. 974/03 depositata il 17 giugno 2003 il TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania ha rigettato il ricorso proposto dal R.T.I. tra la SICS s.r.l., mandataria e il Consorzio Cooperative Costruzioni, mandante, per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, relativi alla gara d’appalto indetta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della costruzione del lotto 30 quater dell’autostrada Messina-Palermo.

In esito a tale gara, l’offerta del raggruppamento ricorrente, recante il miglior ribasso del 20,3215746%, è stata esclusa unitamente a quella  di altra impresa sottoposta a verifica di anomalia, in esito a subprocedimento in contraddittorio, ex art. 21 L. 109/1994, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza si grava in appello l’originaria ricorrente, riproponendo i quattro motivi dedotti con l’originario ricorso e deducendo, con unica complessa censura:

violazione del principio del chiesto e pronunziato ex art. 112 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, paragrafo 4, della direttiva CEE 93/37 del 14.6.1993, dell’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994, del bando di gara e del punto 16 delle avvertenze; violazione dei parametri di valutazione; violazione dell’art. 3 L. reg. n. 10/1991 e della L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione e sviamento, violazione del giusto procedimento, del principio del contrarius actus, incompetenza.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la controinteressata Ricciardello Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. risultato aggiudicatario dell’appalto, assumendo a sua volta l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Con successive memorie difensive le parti hanno ulteriormente replicato alle deduzioni ex adverso, insistendo nelle conclusioni in atti.

Con ordinanza n. 775/03 del 3 settembre 2003 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

 

DIRITTO

L’appello è infondato.

Giova premettere in punto di fatto che il bando di gara, nel prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso ex art. 21, comma 1, lett. c) legge 109/1994, stabiliva espressamente, in conformità alla sopra richiamata disposizione legislativa, l’obbligo delle imprese partecipanti di presentare, unitamente alle offerte, giustificazioni anticipate per una serie di voci di prezzo analiticamente precisate, pari a circa il 75% del prezzo complessivo.

A seguito del calcolo della soglia di anomalia, con nota del 22 febbraio 2002, prot. n. 3107, l’amministrazione ha invitato le due imprese presentatrici di offerte presuntivamente anomale, fra cui il raggruppamento odierno appellante, a fornire giustificazioni aggiuntive ai fini della verifica in contraddittorio dell’effettività o meno dell’anomalia. In tale occasione, peraltro, l’ente appaltante non si è avvalso della facoltà, riconosciutagli dalla giurisprudenza formatasi dopo la nota pronunzia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee n. 285/2001, di chiedere giustificazioni anche per le residue voci di prezzo, o comunque in misura superiore alla percentuale del 75%, limitandosi invece a precisare che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della direttiva n. 93/1997, sarebbero state prese in considerazione le sole giustificazioni fondate sulla economicità del procedimento o sulle condizioni favorevoli di cui la ditta offerente può beneficiare. In esito al sub-procedimento di verifica in contraddittorio, ambedue le offerte sospettate di anomalia sono state escluse dall’aggiudicazione, sulla base di relazioni tecniche predisposte dal Direttore Generale del Consorzio, alle quali il seggio di gara si è puntualmente attenuto.

Orbene, contrariamente a quanto dedotto con il terzo motivo dell’originario ricorso e ripreso in sede di appello, l’omessa estensione della verifica in contraddittorio a tutte le voci dell’offerta da parte dell’ente appaltante non costituisce vizio di legittimità inficiante l’operato del seggio di gara, essendo se mai onere gravante sulle imprese offerenti quello di estendere le proprie giustificazioni alle voci residue, anche al fine di compensare eventuali anomalie non adeguatamente giustificate in via preventiva.

In altre parole, se è pur vero che in mancanza di espressa richiesta da parte dell’ente appaltante non sussiste in capo alle imprese soggette a verifica alcun obbligo di integrare le proprie giustificazioni anche con riferimento alle voci di prezzo non preventivamente giustificate, è nondimeno evidente come, in mancanza di tale integrazione ad iniziativa dell’impresa interessata, la verifica circa la congruità o meno dell’offerta sia destinata a rimanere incompleta, e quindi potenzialmente inidonea ad assolvere compiutamente alla propria istituzionale finalità di comprovare che il prezzo offerto sia nel suo complesso sostenibile da parte dell’impresa destinata ad eseguire i lavori. Soltanto a fronte del puntuale assolvimento di tale onere da parte dell’offerente può, invero, configurarsi in capo all’amministrazione il corrispettivo onere, su cui particolarmente insiste la difesa appellante, di indicare specificamente le voci di prezzo ritenute non adeguatamente giustificate; il tutto nel quadro di una corretta accezione del principio di derivazione comunitaria dell’effettività e completezza del contraddittorio tra le parti.

Nella specie, come puntualmente rilevato dalla sentenza di primo grado e non efficacemente contrastato dall’odierna appellante, la relazione presentata dal R.T.I. SICS con nota del 4 marzo 2002, a riscontro della richiesta di giustificazioni aggiuntive, ha invece un contenuto meramente ripetitivo dei parziali elementi giustificativi già forniti in sede di offerta. Né vale, al riguardo, addurre la presunta genericità del contenuto della nota consortile del 22 febbraio 2002, essendo - come dianzi precisato - onere dell’impresa presentatrice di un’offerta risultata presuntivamente anomala, sulla base di un meccanismo legale che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE, invocata da parte appellante, ha ritenuto compatibile con la disciplina comunitaria, di fornire in modo analitico ed esaustivo giustificazioni concernenti la totalità della propria offerta, al fine di superare la presunzione legale relativa derivante dal meccanismo matematico di calcolo della c.d. soglia di anomalia.

Ne discende l’infondatezza della principale censura di violazione del principio del contraddittorio c.d. successivo, quale sancito dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, ove si consideri che la richiamata nota prot. n. 3107 ha posto le offerenti presuntivamente anomale in condizione di svolgere compiutamente e senza limitazioni pregiudiziali le proprie giustificazioni.

Sono egualmente infondate le doglianze di difetto d’istruttoria e di motivazione dedotte nei confronti dell’operato del verificatore e del tecnico ing. Bevilacqua che tale operato ha motivatamente condiviso. Dimentica al riguardo l’appellante che il meccanismo legale di presunzione di anomalia operante a carico delle offerte eccedenti la soglia determinata ope legis pone a carico delle imprese offerenti, e non già dell’amministrazione, l’onere di apportare in contraddittorio gli elementi valutativi ritenuti utili a tal fine, non essendo l’ente appaltante tenuto ad alcun autonomo apporto istruttorio eccedente la mera valutazione tecnica delle giustificazioni offerte.

In tale corretta prospettiva, non appare censurabile la valutazione resa dal Direttore tecnico del Consorzio in ordine alla non pertinenza delle dichiarazioni circa il possesso di cava con relativi impianti di calcestruzzo, né di quelle di aver operato con la stessa direzione lavori Technital, di avere sede sociale in Sicilia, con conseguente diretta conoscenza dei luoghi e dell’andamento del mercato, ed ancora in ordine all’irrilevanza della disponibilità di apposita struttura operativa con la consorziata C.C.C. che consentirebbe di conseguire particolari economie nell’approvvigionamento dei materiali sul territorio nazionale. Trattasi infatti, all’evidenza, di allegazioni del tutto generiche, per nulla indicative della possibilità di conseguire risparmi di entità tale da giustificare un ribasso eccedente la soglia presuntiva di anomalia.

Né a diversa valutazione può pervenirsi con riferimento agli ulteriori elementi forniti dall’appellante con la citata nota del 4 marzo 2002, quali in particolare il possesso della certificazione ISO9000 in capo alle due imprese associate (presumibilmente comune alla maggior parte delle partecipanti alla gara), la circostanza che la SICS sia anche produttore di inerti di cava e di calcestruzzo (peraltro non utilizzabili direttamente per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ma costituenti mero fattore di “esperienza che ha offerto la possibilità di valutare esattamente i costi industriali relativi alla produzione di tali materiali”), la possibilità di sfruttare al meglio le sinergia tra cantiere e sedi sociali delle imprese e il possesso da parte della mandante di una “divisione di approvvigionamenti” che consentirebbe alle consorziate di ottenere dai fornitori le migliori condizioni di mercato.

Quanto, infine, all’asserita minimizzazione dei costi inerenti i movimenti terra e i trasporti delle materie prime inerti e conglomerati (unico elemento giustificativo dotato di una qualche specificità), esattamente l’ente appaltante ed il giudice di primo grado ne hanno ritenuto l’inattendibilità, sia in ragione della contraddizione rilevabile tra le giustificazioni inizialmente presentate a corredo dell’offerta (nelle quali i prezzi per sbancamento e trasporto sono giustificati con preventivi di ditte esterne) e l’allegazione contenuta nella nota del 4 marzo 2002 in ordine alla disponibilità in proprio di un idoneo parco mezzi, sia soprattutto in forza dei pertinenti rilievi concernenti il “sovraprezzo per trasporto degli inerti a discarica oltre i 5 km”, anche alla luce del recesso unilaterale dal contratto da parte del precedente aggiudicatario per allegata eccessiva onerosità di un sovraprezzo largamente meno oneroso rispetto a quello offerto dall’odierna appellante, nonché dalla concorrente seconda graduata (R.T.I. De Sanctis  Trivel).

Deve infine essere disattesa anche la censura di incompetenza, già dedotta con il quarto motivo dell’originario ricorso e riproposta in grado d’appello, avendo l’ufficio gara esaurito il proprio compito con la stesura della graduatoria delle offerte ed avendo quindi correttamente rimesso all’amministrazione le determinazioni conseguenti all’esito della verifica di anomalia affidata al direttore tecnico del Consorzio, come in concreto avvenuto con la conclusiva deliberazione consortile n. 39 del 19 aprile 2002.

Per le considerazioni che precedono, l’appello viene pertanto integralmente respinto, con compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi.

 

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, respinge l'appello in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 18 maggio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo,  Presidente, Pier Giorgio  Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

 

Depositata in segreteria

il 7 dicembre 2005

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