REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 6769 del 2004, proposto da BOTRUGNO MANSUETO DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto G. Marra ed elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin,
contro
la DITTA TECNO LIGHTS DI FABIO ANCORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Galluccio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il Cav. Luigi Gardin,
nonché
il COMUNE di SANARICA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, 18 maggio 2004, n. 3011, resa inter partes in forma semplificata e notificata l’8 giugno 2004.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Ditta Tecno Lights;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2005, il consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avv.ti Marra e Nicolardi su delega dell’avv. Galluccio;
Visto il dispositivo di decisione n. 173/05;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 21 del 10 febbraio 2004, la Giunta Comunale di Sanarica, preso atto del fatto che:
“l’impianto di P.I. gestito dal Comune, costituito da n. 290 punti luce, necessitava di interventi manutentivi e tecnologicamente idonei a contenere il consumo energetico;
a tale risultato si poteva addivenire mediante installazione di apparecchiature per il risparmio energetico, nonché mediante interventi manutentivi dell’attuale impianto anche con sostituzione di alcuni elementi;
il contratto per la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione era scaduto, per cui … bisognava provvedere in merito”;
ciò posto, la stessa G.C. riteneva necessario indire una gara ad evidenza pubblica (asta pubblica) per l’affidamento della fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione di apparecchiature per il risparmio energetico della pubblica illuminazione, per cui incaricava il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di attivare le relative procedure di evidenza pubblica, per l’affidamento di quanto indicato.
Con provvedimento n. 11 del 24 febbraio 2004, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici deliberava di procedere mediante trattativa privata, preceduta da gara informale, approvando lo schema di bando di gara, il Capitolato d’oneri, la planimetria con la relativa scheda.
Successivamente, con determinazione n. 14 del 4 marzo 2004, lo stesso Responsabile del Servizio provvedeva a revocare il citato provvedimento n. 11/2004, deliberando di procedere all’affidamento de quo mediante pubblico incanto.
Con determinazione n. 15 dell’8 marzo 2004, il Responsabile del Servizio integrava il precedente provvedimento n. 14/04 ed in particolare provvedeva a riapprovare lo schema del bando di gara, integrandolo con dei criteri specifici posti a base dell’assegnazione del punteggio alle offerte e dell’aggiudicazione dell’appalto.
Bando e Capitolato d’oneri venivano regolarmente pubblicati sull’albo pretorio del Comune di Sanarica.
Come espressamente previsto dal bando, in data 1 aprile 2004, si procedeva all’apertura delle buste e la gara veniva aggiudicata alla A.T.I. Tecno Lights con la Soleto s.r.l., che aveva offerto un risparmio del 43% (IVA inclusa) sul consumo sostenuto dal Comune di Sanarica nel 2002, con una attribuzione del 30% del suddetto risparmio in favore dello stesso Comune.
Con ricorso n. 642/2004, proposto dinanzi al T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, la ditta Botrugno, che non aveva partecipato alla gara, impugnava le deliberazioni della G.C. di Sanarica n. 21 del 10 febbraio 2004, le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 14 del 4 marzo 2004 e n. 15 dell’8 marzo 2004, nonché i provvedimenti di indizione della gara, il bando ed il capitolato d’oneri, chiedendone l’annullamento e, altresì chiedendo, in subordine al risarcimento in forma specifica, il risarcimento del danno per equivalente, nella misura che il T.A.R. avesse ritenuto di quantificare in via di equità.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi:
- Violazione della normativa in materia di lavori pubblici. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto;
- Incompetenza. Falsa ed erronea presupposizione ed applicazione dell’art. 42 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Violazione della normativa in materia di pubblicità delle procedure di evidenza pubblica sia in materia di lavori che di servizi;
- Violazione dei termini per la presentazione delle offerte;
- Violazione sotto altro profilo della normativa in materia di lavori pubblici e dei principi di massima partecipazione, par condicio e trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica.
Si costituiva l’A.T.I. Tecno Lights, proponendo intervento ad opponendum, con il quale eccepiva la irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 3011/2004 del 18 maggio 2004, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, il T.A.R. adito respingeva il ricorso proposto dalla ditta Botrugno, ritenendolo infondato nel merito e compensava le spese di lite fra le parti.
Tale sentenza, notificata l’8 giugno 2004, è stata impugnata dalla ditta Botrugno con ricorso notificato il 7 luglio 2004 e depositato il 16 luglio successivo.
Si è costituita la controinteressata ditta Tecno Lights, con controricorso contenente appello incidentale, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello principale, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Sanarica, benché intimato, non si è costituito.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato il contenuto delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni, replicando a quelle avversarie ed insistendo per l’accoglimento delle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2005 la causa è stata assunta in decisione ed è stato pubblicato il dispositivo della decisione n. 173/05.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Premesso che, come risulta testualmente dal bando di gara, oggetto dell’appalto in esame era l’aggiudicazione di un servizio di realizzazione e gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dei costi di funzionamento e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, deve dirsi che, come correttamente rilevato dai primi giudici, la ditta ricorrente in primo grado, odierna appellante, era priva dei requisiti di partecipazione espressamente richiesti dal bando e, precisamente:
a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per a gestione dei servizi finalizzati al risparmio energetico generale ed in particolare alla gestione di reti e sistemi elettrici, elettronici ed elettrotecnici anche ai sensi della L. 46/90 (punto 2 lett. C del bando);
b) lo svolgere o l’aver svolto in precedenza un servizio con le medesime modalità (criterio n. 2 - risparmio energetico a favore del Comune).
Ora, con l’appello in esame la ditta appellante appunta le sue critiche sul primo dei requisiti richiesti dal bando, vale a dire l’iscrizione alla CCIIAA, lamentando che l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere l’attestazione SOA, ma non deduce alcunché in ordine al possesso del secondo dei requisiti citati, pure richiesti dal bando, vale adire lo svolgere o l’aver svolto in precedenza un servizio con le medesime modalità.
La mancata censura della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la legittimità anche di tale requisito di ammissione, ritenendo espressamente che esso non possa riconoscersi né illogico né sovradimensionato, comporta, a ben vedere, che l’appello in esame non possa comunque trovare accoglimento.
E, del resto, la giurisprudenza costante riconosce la legittimità di tutti quei requisiti richiesti dalla P.A. che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, comunque rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. La P.A., infatti, nella predisposizione del bando, esercita un potere attinente al merito amministrativo, laddove inserisce disposizioni ulteriori rispetto al contenuto minimo ex lege previsto; queste ultime, quindi, saranno censurabili in sede giurisdizionale, solo allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara.
Ora, trattandosi nella specie di un particolare servizio, finalizzato al risparmio energetico, non appare illogico e incoerente con il fine pubblico della gara in esame, l’aver richiesto alle imprese partecipanti la certificazione di aver svolto o di svolgere servizi con le medesime modalità di quelle previste nel caso in questione.
In mancanza dunque, di specifiche censure in ordine alla mancanza di un requisito soggettivo di ammissione, espressamente richiesto dal bando di gara, requisito ritenuto legittimo dal giudice di prime cure, non illogico né sovradimensionato, ne consegue la mancanza di interesse dell’appellante a censurare gli aspetti procedurali della gara, vale a dire le forme di pubblicità del bando, i termini di pubblicazione del medesimo, la competenza della Giunta comunale anziché del Consiglio.
Per quanto sinora esposto, dunque, l’appello principale non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Dalla ritenuta infondatezza dell’appello principale consegue l’assorbimento di quello incidentale, volto a far valere esclusivamente argomentazioni giuridiche non esaminate dal giudice di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 marzo 2005, con l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere, est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to NICOLA RUSSO f.to SERGIO SANTORO
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 dicembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
PER IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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