REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
FEDERICA TONDIN Ref.
FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 10 gennaio 2006
Visto il ricorso 1356/2005 proposto da:
GAS PLUS RETI SRL
rappresentata e difesa da:
FONTANA GIANFRANCO
ZOPPOLATO MAURIZIO
CANTA ANGELA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA DIAZ, 28
presso
FONTANA GIANFRANCO
contro
COMUNE DI ORZINUOVI
rappresentato e difeso da:
CAZZOLETTI FRANCESCA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA ROMANINO, 16
presso la sua sede
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera della Giunta comunale 20.6.2005, n. 117, concernente la presa d'atto del termine del servizio di distribuzione gas e avvio della procedura per il riaffidamento del servizio mediante gara;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI ORZINUOVI
Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato:
- che con il ricorso in questione viene impugnate la delibera 20 giugno 2005 n° 117 della Giunta comunale di Orzinuovi, la quale, nel dare avvio alla procedura di gara per affidare il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, rimette al Consiglio la decisione sulla proroga del rapporto in essere, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 164/2000 (doc. 1 ricorrente, copia delibera);
- che tale delibera di Giunta si concreta in buona sostanza in un atto soprassessorio, che demanda ogni decisione al successivo atto consiliare e appare quindi priva di autonoma attitudine lesiva;
- che quindi appare carente l’interesse al ricorso;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 10 gennaio 2006 |