HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lombardia, Sez. Brescia, 10/1/2006 n. 53
La delibera di una giunta di avvio del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas demandata al Consiglio per la decisione definitiva non ha autonoma attitudine lesiva.

La delibera della giunta comunale, la quale, nel dare avvio alla procedura di gara per affidare il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, rimette al consiglio la decisione sulla proroga del rapporto in essere, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 164/2000, concretandosi in un atto soprassessorio, non ha autonoma attitudine lesiva in quanto la decisione definitiva è demandata al consiglio comunale.

Materia: gas / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente                                

FEDERICA TONDIN Ref.                

FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore            

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2006

 

Visto il ricorso 1356/2005 proposto da:

GAS PLUS RETI SRL

rappresentata e difesa da:

FONTANA GIANFRANCO

ZOPPOLATO MAURIZIO

CANTA ANGELA

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA DIAZ, 28  

presso

FONTANA GIANFRANCO

 

contro

 

COMUNE DI ORZINUOVI

rappresentato e difeso da:

CAZZOLETTI FRANCESCA

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA ROMANINO, 16

presso la sua sede

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera della Giunta comunale 20.6.2005, n. 117, concernente la presa d'atto del termine del servizio di distribuzione gas e avvio della procedura per il riaffidamento del servizio mediante gara;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ORZINUOVI

Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;

 

Rilevato:

- che con il ricorso in questione viene impugnate la delibera 20 giugno 2005 n° 117 della Giunta comunale di Orzinuovi, la quale, nel dare avvio alla procedura di gara per affidare il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, rimette al Consiglio la decisione sulla proroga del rapporto in essere, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 164/2000 (doc. 1 ricorrente, copia delibera);

- che tale delibera di Giunta si concreta in buona sostanza in un atto soprassessorio, che demanda ogni decisione al successivo atto consiliare e appare quindi priva di autonoma attitudine lesiva;

- che quindi appare carente l’interesse al ricorso;

 

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

P.Q.M.

respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 10 gennaio 2006

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici