REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
FEDERICA TONDIN Ref.
FRANCESCO GAMBATO SPISANI Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 10 gennaio 2006
Visto il ricorso 5/2006 proposto da:
GAS PLUS RETI S.R.L. (GIA' BAGNOLO GAS S.P.A.)
rappresentata e difesa da:
FONTANA GIANFRANCO
ZOPPOLATO MAURIZIO
CANTA ANGELA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA DIAZ, 28
presso
FONTANA GIANFRANCO
contro
COMUNE DI ORZINUOVI
non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera del Consiglio comunale 4.11.2005, n. 74, con la quale si stabilisce la data di scadenza del servizio di distribuzione gas e avvia la procedura di gara per il riaffidamento del servizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito il relatore Ref. FRANCESCO GAMBATO SPISANI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato:
- che con il ricorso in questione viene impugnata, dopo l’adozione della delibera 20 giugno 2005 n° 117 della Giunta comunale di Orzinuovi, impugnata in separato ricorso, la quale, nel dare avvio alla procedura di gara per affidare il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, rimette al Consiglio la decisione sulla proroga del rapporto in essere, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 164/2000, la delibera consiliare relativa, che provvede sul punto, decidendo di non concedere proroga alcuna (doc. 1 ricorrente copia delibera citata);
- che in proposito appare infondato il primo ordine di censure, attinente al preteso carattere di gara delle modalità con le quali a suo tempo il servizio fu affidato alla ricorrente, poiché se pure tale carattere potrebbe riconoscersi all’originario affidamento disposto con trattativa privata a gara informale (cfr. doc. 2 ricorrente, copia delibera in questione), lo stesso non può dirsi delle successive proroghe, disposte in via diretta (cfr. doc. 4 ricorrente, copia atto relativo);
- che parimenti infondato è l’ordine di censure attinenti l’applicabilità alla fattispecie dei termini di durata del rapporto da ultimo sanciti con l’art. 23 comma 1 del d.l. 30 dicembre 2005 n° 273, che non contiene alcuna norma intesa a riferirlo anche ai rapporti già perfezionatisi né vuol configurarsi come norma di interpretazione autentica, e quindi non va applicato a casi come il presente, in cui l’ente concedente già è intervenuto sul rapporto nel vigore della precedente normativa e su di esso ha già inciso;
- che a termini della normativa applicabile, come si è detto quella anteriore al d.l. 273, le proroghe alla scadenza del 31 dicembre 2005 per i rapporti in corso vanno disposte, come ritenuto da ultimo da C.d.S. sez. V 19 luglio 2005 n°3816 e sez. VI 7 novembre 2005 n°6187, all’esito di un procedimento amministrativo connotato da ampia discrezionalità dell’ente concedente. Il carattere non automatico delle proroghe nel regime previgente appare in particolare confermato dallo stesso d.l. 273, che ha ora ritenuto di disporlo in modo espresso, senza, come si è detto, volersi configurare come interpretativo né retroattivo;
- che sotto tale profilo le censure del ricorrente circa lo scorretto uso di tale discrezionalità appaiono generiche, non essendo allo stato supportate dall’allegazione di un pregiudizio concretamente calcolato che il concessionario subirebbe per l’anticipata fine del rapporto;
- che quindi il fumus del ricorso appare carente;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 10 gennaio 2006 |