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TAR Lombardia, Sez. Brescia, 24/1/2006 n. 152
Sul "carattere innovativo" dell'art. 23 del d.l. n. 273/05 (c.d. milleproroghe) che dispone il prolungamento in modo automatico delle concessioni del servizio di distribuzione del gas.

L'art. 23, c. 1, del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, proroga in modo automatico. il termine del periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 15, c. 5, del Dlgs. 164 del 2000, fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al c. 7 del medesimo articolo 15.
Tale norma ha carattere innovativo rispetto al precedente assetto normativo in cui le possibilità di incremento della durata del periodo transitorio, fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000, non assumono carattere automatico, ma richiedono l'assenso dei comuni interessati.

Materia: gas / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente                                

FEDERICA TONDIN Ref.                

STEFANO MIELLI Ref., relatore                 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 24 gennaio 2006

 

Visto il ricorso 46/2006 proposto da:

THUGA PADANA SRL

rappresentata e difesa da:

PINI ROLANDO

MASI BARBARA

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA SOLFERINO, 34

presso

LUPPI ALBERTO

 

contro

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera del Consiglio comunale 15.10.2005, n. 35, concernente la gara d'appalto per la gestione del servizio di distribuzione gas, comunicata con la nota del Responsabile comunale 29.11.2005, n. 4024;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Ref. STEFANO MIELLI e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato e considerato ad un sommario esame:

- che con deliberazione n. 35 del 15 ottobre 2005, il Consiglio comunale del Comune di Pieve San Giacomo, non ritenendo vi fossero le condizioni o l'esigenza di proroghe, si è avvalso del termine del 31 dicembre 2005, per l'indizione della gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano;

- che tale provvedimento è impugnato per violazione del Dlgs. 164 del 2000 e del comma 69, dell'art. 1, della L. 239 del 2004, dalla Società cui il servizio era in precedenza affidato, in quanto questa avrebbe maturato i requisiti per l'ottenimento delle proroghe;

- che secondo l'indirizzo interpretativo fatto proprio dalla Sezione (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 28 febbraio 2005, n. 111; 9 marzo 2005, n. 142; 6 maggio 2005, nn. 411, 412, 413 e 414; 6 giugno 2005, n. 560) le possibilità di incremento della durata del periodo transitorio – fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 – non assumono carattere automatico, ma richiedono l'assenso dei comuni interessati, trattandosi di possibilità negoziali riconosciute dal legislatore alle parti del rapporto concessorio, alla presenza di determinate condizioni;

- che a tale conclusione è possibile giungere considerando che l'art. 15, comma 7, del Dlgs. 164 del 2000 stabilisce che il periodo transitorio – fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 – “può” essere incrementato qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

- che tale interpretazione appare oggi confortata dall’art. 23, comma 1, del DL 30 dicembre 2005 n. 273, che nel prorogare il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del Dlgs. 164 del 2000, alla data del 31 dicembre 2007, ha invece disposto (con una norma che ha carattere innovativo rispetto al precedente assetto normativo ratione temporis applicabile alla vicenda in esame), che il termine sia prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15, in modo automatico;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 24 gennaio 2006

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