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TAR Lombardia, Sez. Brescia, 27/1/2006 n. 202
Sulla scelta della commissione di gara di consentire l'integrazione dell'offerta economica.

Sebbene sia corretta la scelta della commissione di gara di consentire l'integrazione dell'offerta economica con la dichiarazione mancante, poiché ove la sanzione dell'esclusione non sia puntualmente indicata vale la regola generale della facoltà di integrazione a garanzia della massima partecipazione, tale possibilità di integrazione dell'offerta viene vanificata qualora la commissione limiti il tempo utile per la produzione del documento a 30 minuti.

Materia: appalti / gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente                                

GIANLUCA MORRI Ref.                 

MAURO PEDRON Ref., relatore                  

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006

Visto il ricorso 77/2006 proposto da:

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA

 

rappresentata e difesa da:

PORQUEDDU GIUSEPPE

COFFRINI ERMES

COFFRINI MARCELLO

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA PRIVATA DE VITALIS,5

presso

PORQUEDDU GIUSEPPE

 

contro

 

COMUNE DI ASOLA

non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti di

ITALGAS SPA

rappresentata e difesa da:

SALVADORI VITO

BASSI FRANCO

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA XX SETTEMBRE, 8

presso

SALVADORI VITO

 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- della determinazione del responsabile del Settore Servizi alla città n. 348 del 6 dicembre 2005, con la quale sono stati approvati i verbali della gara relativa al servizio di distribuzione del gas naturale ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a Italgas spa;

- del verbale n. 1 del 17 novembre 2005 e del verbale n. 2 del 2 dicembre 2005;

- della nota del responsabile del Settore Servizi alla città prot. n. 19836 del 23 dicembre 2005 che ha confermato la determinazione n. 348/2005;

con richiesta di risarcimento danni;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ITALGAS SPA

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato a un sommario esame:

a) il Comune con lettera del 27 settembre 2005 ha invitato la ricorrente alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Il punto 11.6 della lettera di invito prescrive che nel plico C (offerta economica) sia inserita la dichiarazione incondizionata di un assicuratore o di un istituto di credito a rilasciare per il caso di aggiudicazione una polizza fideiussoria di importo pari a € 4.725.087;

b) nella riunione del 17 novembre 2005 alle ore 18.00 la commissione dopo aver rilevato la mancanza della dichiarazione nell’offerta della ricorrente ha concesso la facoltà di integrazione ai sensi del punto 13 della lettera di invito, ma ha limitato il tempo utile per la produzione del documento a 30 minuti. Alle ore 19.00 la commissione, verificato che la dichiarazione non era stata depositata, ha escluso la ricorrente. Il rappresentante della ricorrente si è impegnato a depositare la dichiarazione entro le ore 12.00 del giorno successivo, cosa che è poi avvenuta;

c) nel ricorso si afferma che sommando il punteggio assegnato dalla commissione per l’offerta tecnica e quello applicabile all’offerta economica sulla base della lettera di invito la ricorrente si sarebbe collocata al primo posto della graduatoria;

 

Rilevato ai fini della pronuncia cautelare:

d) la scelta della commissione di consentire l’integrazione dell’offerta economica con la dichiarazione mancante appare corretta, in primo luogo perché la lettera di invito non sanziona espressamente la mancanza di tale documento con l’esclusione (a differenza di quanto è previsto per altri elementi). Quando la sanzione dell’esclusione non è puntualmente indicata vale la regola generale della facoltà di integrazione a garanzia della massima partecipazione;

e) l’impegno al rilascio della fideiussione per il caso di aggiudicazione non è idoneo ad alterare la par condicio dei concorrenti o il risultato della gara. La presentazione dell’impegno unitamente all’offerta rafforza la serietà di quest’ultima, tuttavia la fideiussione appartiene alla fase successiva all’aggiudicazione ed è una condizione per la stipula del contratto. In base al punto 15 della lettera di invito la mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento;

f) il termine di 30 minuti assegnato dalla commissione sembra eccessivamente ristretto, in particolare tenuto conto dell’ora ormai tarda (per l’ordinaria attività degli uffici). La possibilità di integrazione dell’offerta è stata in questo modo vanificata. Non risultano motivi di urgenza particolari, e anzi si può osservare che la commissione si è poi riunita una seconda volta il 2 dicembre 2005 per rettificare in autotutela le schede dei punteggi. L’esclusione della ricorrente appare quindi ingiustificata;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare. Conseguentemente sospende gli atti impugnati e dispone che il Comune riammetta alla gara la ricorrente e riconvochi la commissione perché effettui la correzione della graduatoria finale. Fissa la trattazione del merito alla prima udienza utile ex art. 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

BRESCIA,

 27 gennaio 2006

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