REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Claudio Rovis Presidente f.f.
Angelo Gabbricci Consigliere
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1064/2003 proposto da De Vizia Transfer Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Ponte di Piave (TV), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro de Lucca e Mario Veronese, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo 1602;
e nei confronti
di Contarina spa;
SAV.NO - Servizi ambientali Veneto Nord Orientale SCARL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
CIT - Consorzio Igiene e Territorio di Vittorio Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Pellegrini ed Emanuela Rizzi, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda, in Venezia, Santa Croce 312/A;
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di affidamento alla controinteressata costituita della gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di ogni altro atto connesso, premesso e conseguente, in particolare dei protocolli di intesa stipulati fra i comuni di Salgareda e Ponte di Piave e il Consorzio Priula, la SAVNO scrl e la Contarina Spa.
Visto il ricorso;
visti gli atti tutti della causa;
visto l’atto di costituzione dell’amministrazione comunale e della controinteressata;
viste le memorie depositate dalle parti;
uditi all’udienza del 9 giugno 2005 (relatore il Consigliere Savoia), i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe veniva impugnata la sequenza procedimentale che aveva condotto l’amministrazione all’adozione di delibera volta all’affidamento alla controinteressata della gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.
Vengono dedotti motivi concernenti la violazione di principi pacifici in materia di obbligatorietà di conferimento del servizio mediante procedura concorsuale, anche di derivazione comunitaria, sussunti nella violazione degli artt. 24 e 35 della legge 28.12.2001, n. 448, degli artt. del trattato UE n.43 e 49, della direttiva CEE n.92/50 e dell’art.7 del D.Lgs. n. 157/95.
Si sono costituite le resistenti, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.
All’odierna udienza, dopo discussione la causa è passata in decisione.
L’eccezione è fondata.
Dispone l’art.113, comma 6 del T.U. n.267/00 che “non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.”
Orbene risulta agli atti la delibera con cui la ricorrente è affidataria di un appalto pluriennale rinnovato con delibera 27.9.00 n. 367 dal Comune di Quartu S.Elena, sicchè la stessa non avrebbe potuto comunque partecipare, anche in ipotesi di accoglimento delle censure, alla procedura di gara che l’amministrazione avrebbe dovuto esperire.
Al Collegio è nota la giurisprudenza che considera non applicabile la disposizione citata come ostativa agli appalti in corso, ma ciò vale unicamente per quei settori - trasporti e distribuzione gas- ove apposite norme transitorie hanno appunto differito l’applicabilità del sesto comma citato, mentre nulla è stato disposto per il settore dei rifiuti urbani ( cfr. Tar Lombardia, 13 aprile 2004, n.1453).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, mentre le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2005.
Il Presidente f.f. L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 17 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
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