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TAR Veneto, Sez. III, 17/3/2006 n. 614
Sull'applicabilità del divieto di partecipare alle gare di cui all'art. 113, comma 6, TUEL.

Una società affidataria di un appalto pluriennale rinnovato non può, stante il divieto di cui all'art.113, comma 6 del T.U. n.267/00 ("non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4."), partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati indetta da altro ente locale.
Non essendo, poi, previsto nulla per il settore dei rifiuti urbani, diversamente che per altri settori - trasporti e distribuzione gas- ove apposite norme transitorie hanno differito l'applicabilità del sesto comma citato, tale disposizione si applica anche agli appalti in corso.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Claudio Rovis  Presidente f.f.

Angelo Gabbricci         Consigliere

Riccardo Savoia          Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 1064/2003 proposto da De Vizia Transfer Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

CONTRO

il Comune di Ponte di Piave (TV), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro de Lucca e Mario Veronese, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo  1602;

 

e nei confronti

di Contarina spa;

SAV.NO - Servizi ambientali Veneto Nord Orientale SCARL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

CIT - Consorzio Igiene e Territorio di Vittorio Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Pellegrini ed  Emanuela Rizzi, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda, in Venezia, Santa Croce 312/A;

 

per l'annullamento

 della deliberazione del consiglio comunale di affidamento alla controinteressata costituita della gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di ogni altro atto connesso, premesso e conseguente, in particolare dei protocolli di intesa stipulati fra i comuni di Salgareda e Ponte di Piave e il Consorzio Priula, la SAVNO scrl e la Contarina Spa.

Visto il ricorso;

visti gli atti tutti della causa;

visto l’atto di costituzione dell’amministrazione comunale e della controinteressata;

 viste le memorie depositate dalle parti;

uditi all’udienza del 9 giugno 2005 (relatore il Consigliere Savoia), i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe veniva impugnata la sequenza procedimentale che aveva condotto l’amministrazione all’adozione di delibera volta all’affidamento alla controinteressata della gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

Vengono dedotti motivi concernenti la violazione di principi pacifici in materia di obbligatorietà di conferimento del servizio mediante procedura concorsuale, anche di derivazione comunitaria, sussunti nella violazione degli artt. 24 e 35 della legge 28.12.2001, n. 448, degli artt. del trattato UE n.43 e 49, della direttiva CEE n.92/50 e dell’art.7 del D.Lgs. n. 157/95.

Si sono costituite le resistenti, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.

All’odierna udienza, dopo discussione la causa è passata in decisione.

L’eccezione è fondata.

Dispone l’art.113, comma 6 del T.U. n.267/00 che “non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.”

Orbene risulta agli atti la delibera con cui la ricorrente è affidataria di un appalto pluriennale rinnovato con delibera 27.9.00 n. 367 dal Comune di Quartu S.Elena, sicchè la stessa non avrebbe potuto comunque partecipare, anche in ipotesi di accoglimento delle censure, alla procedura di gara che l’amministrazione avrebbe dovuto esperire.

Al Collegio è nota la giurisprudenza che considera non applicabile la disposizione citata come ostativa agli appalti in corso, ma ciò vale unicamente per quei settori - trasporti e distribuzione gas- ove apposite norme transitorie hanno appunto differito l’applicabilità del sesto comma citato, mentre nulla è stato disposto per il settore dei rifiuti urbani ( cfr. Tar Lombardia, 13 aprile 2004, n.1453).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile,  mentre le spese possono essere compensate.

 

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2005.

Il Presidente  f.f. L’Estensore

Il Segretario

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 17 marzo 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

 

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