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TAR Abruzzo, Sez. Pescara, 21/1/2006 n. 72
Non è ammissibile il ricorso avverso la delibera comunale avente ad oggetto l'avvio della procedura di riscatto del servizio di distribuzione del gas metano essendo un atto meramente preparatorio.

La deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto avvio della procedura di riscatto del servizio di distribuzione del gas metano, non costituisce atto lesivo dal momento che solo con l'atto conclusivo del procedimento potrà verificarsi la lesione effettiva. Sebbene il comune abbia manifestato chiaramente la volontà di procedere a gestire direttamente il servizio di distribuzione del gas, in realtà ha solo comunicato tale intendimento dovendo porre in essere una serie di altri adempimenti che dovranno porre termine alla concessione, tra i quali beninteso il riscatto effettivo a seguito della determinazione del valore degli impianti, e l'avvio della procedura di gara che solo allora concreteranno l'effettività della lesione ponendosi attualmente la deliberazione impugnata come un atto meramente preparatorio ancorché inequivocabile della volontà di determinare il riscatto e di effettuare la procedura di appalto.

Materia: gas / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, composto dai signori

Dr. Antonio Catoni                  Presidente

Dr. Michele Eliantonio  componente

Dr. Dino Nazzaro                    componente

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 260 del 2005, proposto da ITACOGIM RETI, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferrari e dall’Avv. Tommaso Marchese;

 

contro

il comune di Tollo, rappresentato e difeso dall’Avv. Sara Sileoni;

 

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 5.5.2005 avente ad oggetto avvio della procedura di riscatto del servizio di distribuzione del gas metano;

Visto il ricorso con i relativi allegati,

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in udienza il 15.12.2005, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altresì, l'avv. Andrea Consorte, in sostituzione degli avvocati Ferrari e Marchese per il ricorrente e l’Avv. Sileoni per l’amministrazione resistente;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

Il comune intimato ha avviato con il provvedimento impugnato la procedura per il riscatto del servizio di gas metano, essendo prossima la scadenza del 31.12.2005, prevista quale termine ultimo per la gestione da parte della rete societaria ricorrente.

Osserva, però il comune che tale deliberazione che è stata comunicata alla società solo per rispettare l’obbligo previsto per comunicare l’intento del comune, non costituisce ancora atto lesivo dal momento che solo con l’atto conclusivo del procedimento potrà verificarsi la lesione effettiva.

In realtà, nonostante affermi la ricorrente il comune abbia manifestato chiaramente la volontà di procedere a gestire direttamente il servizio, in realtà per il momento ha solo significato tale intendimento dovendo porre in essere una serie di altri adempimenti che dovranno porre termine alla concessione, tra i quali beninteso il riscatto effettivo a seguito della determinazione del valore degli impianti, affidato alla società Ranton srl, e l’avvio della procedura di gara che solo allora concreteranno l’effettività della lesione ponendosi attualmente la deliberazione impugnata come un atto meramente preparatorio ancorché inequivocabile della volontà di determinare il riscatto e di effettuare la procedura di appalto.

Il ricorso, pertanto, allo stato è inammissibile per difetto d’interesse all’impugnativa dato che la procedura potrà essere interrotta in qualsiasi momento e il provvedimento di riscatto potrà essere emesso solo al momento nel quale tutti gli adempimenti connessi saranno stati espletati e le misure per la gara di appalto adottate.

Sussistono però elementi per disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, siccome proposto contro atto meramente preparatorio di una procedura amministrativa..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi deciso in Pescara il 15.12.2005.

Dr. Antonio Catoni Pres. Est.

Il Segretario di udienza

 

Pubblicata mediante deposito

21.01.2006

 

Il Direttore di segreteria

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