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Consiglio di Stato, Sez. V, 22/5/2006 n. 2942
Sulla competenza del giudice amministrativo per una controversia relativa ad un provvedimento di surrogazione del consigliere nominato assessore provinciale.

E' competente il giudice amministrativo, che ha giurisdizione generale sull'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, a dirimere una controversia relativa ad un provvedimento di surrogazione del consigliere nominato assessore provinciale.

Materia: enti locali / attività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, Quinta  Sezione         

ha pronunciato la seguente

 

decisione

sul ricorso in appello proposto dai signori Pino MORANDINI, residente in Trento, Carlo ANDREOTTI, residente in Trento, Denis BERTOLINI, residente in Vermiglio, Mauro DELLADIO, residente in Deiano, Cristiano DE ECCHER, residente in Calavino, Flavio MOSCONI, residente in Trento, tutti difesi dagli avvocati Mario Bertolissi, Sergio Dragogna e Luigi Manzi e domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci 36, presso gli avvocati Maurizio Calò e Carlo Totino;

 

contro

- la PROVINCIA DI TRENTO, costituitasi giudizio in persona del presidente Lorenzo Dellai, difesa dagli avvocati Giandomenico Falcon e Fabio Lorenzoni e domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via del Viminale 43;

- il CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, costituitosi in giudizio in persona del presidente Giacomo Bezzi, difeso dagli avvocati Roberto Louvin e Stelio Mangiameli e domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Cola di Rienzo 217;

e nei confronti

- della regione TRENTINO-ALTO ADIGE, costituitasi in giudizio on l’avvocatura generale dello Stato;

- dei signori Roberto BOMBARDA, residente in Bleggio Inferiore, Tiziano ODORIZI, residente in Albano, Giorgio VIGANÒ, residnte in Ravina, Sandro TURELLA, residente in Rovereto, Sergio MURARO, residente in Castello Tesino, Paolo BARBACOVI, residente in Taio, e Giuseppe PAROLARI, residente in Nago, costituitisi in giudizio con l’avvocato Fabio Roversi Monaco e domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso lo studio di Gian Marco Grez;

- dei signori Remo ANDRIOLLI, residente in castel Condino, Marco BENEDETTI, residente in Arco, Oliva BERASI, resident in Villazzano, Marta DALMASO, residente in Gazzadina di Meano, Mauro GILMOZZI, residente in Cavalese, Silvano GRISENTI, residente in Povo, Tiziano MELLARINI, residente in Ala, Franco PANIZZA, residente in Campodenno, Ottorino BRESSANINI, residente in Scurelle, Riccardo DOSSI, Tiziano ODORIZZI, Claudio MOLINARI, residente in Riva del Garda,

 

per la riforma

della sentenza 15 luglio 2004 n. 264, con la quale il tribunale regionale di giustizia amministrativa del trentino Alto-Adige, sezione di Trento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione della surroga temporanea di consiglieri provinciali di Trento.

Visto il ricorso in appello, notificato tra il 12 e il 14 e depositato il 27 ottobre 2005;

visto il controricorso del Consiglio provinciale di Trento, depositato il 9 novembre 2005;

visto il controricorso della regione Trentino-Alto Adige, depositato il 14 novembre 2005;

visto il controricorso dei signori Bombarda, Odorizi, Viganò, Turella, Murano, Barbacovi e Parolari, depositato l’11 novembre 2005;

visto il controricorso della provincia di Trento, depositato il 29 novembre 2005;

viste le memorie difensive presentate dai privati resistenti il 21 novembre 2005, dal Consiglio provinciale di Trento il 23 febbraio 2006e dalla provincia di Trento il 24 febbraio 2006;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all’udienza del 7 marzo 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Calò, in sostituzione dell’avvocato Dragogna, Falcon, Mangiameli e Roversi Monaco e Loria per delega, quest’ultimo, di Lorenzoni;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

La legge provinciale di Trento 5 marzo 2003 n. 5, contenente “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia” all’articolo 8, comma 3, prevede l’incompatibilità delle funzioni di assessore provinciale con quelle di consigliere provinciale, e che il consigliere nominato assessore sia sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell’incarico e sostituito temporaneamente, nel seggio di consigliere, da colui che avrebbe avuto diritto alla surrogazione se il seggio si fosse reso vacante.

Il presidente della provincia di Trento, dopo l’elezione del 2003, ha nominato assessori provinciali alcuni consiglieri (signori Marco Benedetti, Oliva Berasi, Marta Dalmaso, Mauro Gilmozzi, Silvano Grisenti, Tiziano Mellarini, Franco Panizza, Remo Andreolli, Roberto Pinter), e ha poi convocato il Consiglio per il giorno 18 novembre 2003, diramando la lettera di prima convocazione 10 novembre 2003 n. 2054/D301, contenente sia il predetto elenco dei consiglieri nominati assessori sia l’elenco dei candidati che li avrebbero sostituiti provvisoriamente (signori Riccardo Dossi, Roberto Bombarda, Tiziano Odirizi, Claudio Molinari, Giorgio Viganò, Sandro Turella, Sergio Muraro, Paolo Barbacovi e Giuseppe Parolari). Nel verbale della seduta del consiglio del 18 novembre non è contenuta nessuna deliberazione in proposito, ma risulta che i consiglieri hanno prestato giuramento.

Gli attuali appellanti ed altre cinque persone, consiglieri provinciali, con ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, notificato tra il 16 e il 19 gennaio 2004, hanno impugnato le surrogazioni, indicandole come “atto a verbale del Consiglio provinciale di Trento” (cioè verbale del 18 novembre 2003), adducendo come interesse quello di difendere la rappresentatività dell’organo legislativo provinciale nonché la libertà e l’indipendenza della volontà del Consiglio; e come motivo d’impugnazione l’illegittimità costituzionale della citata disposizione di legge regionale, chiedendo che il giudice sollevasse la relativa questione. In subordine i ricorrenti hanno chiesto che si dichiarasse che la nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere, e a tal fine hanno impugnato anche i decreti di nomina degli assessori provinciali.

Il tribunale regionale di giustizia amministrativa con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che il ricorso si condensava nella temporaneità della carica del consigliere subentrato a quello nominato assessore, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della questione, la quale «attiene all’assetto istituzionale degli organi provinciali e … involge posizioni di diritto soggettivo».

Appellano sei degli originari ricorrenti, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo e riproponendo le domande formulate con il ricorso di primo grado.

Il Consiglio provinciale di Trento eccepisce la tardività dell’appello, mentre i signori Bombarda ed altri sopra indicati (consiglieri sostituti) eccepiscono che i ricorrenti non hanno interesse al ricorso.

 

DIRITTO

L’eccezione di tardività dell’appello formulata dal Consiglio provinciale non è motivata, né se ne scorge la fondatezza.

E’ fondato il motivo d’appello con il quale si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, da ritenere preliminare rispetto all’esame della questione sull’interesse dei ricorrenti ad agire Infatti i ricorrenti hanno impugnato un provvedimento di surrogazione, implicito nel verbale della seduta del 18 novembre 2003; dal che  consegue che la cognizione del giudizio, così proposto, compete al giudice amministrativo, il quale appunto ha giurisdizione generale sull’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

La sentenza va quindi annullata e la causa, in aderenza al disposto dell’articolo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali, va rinviata al giudice di primo grado, il quale provvederà anche sulle spese di giudizio di questo grado.

 

Per questi motivi

accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell’impugnazione proposta con il ricorso di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rimette parti e causa davanti al giudice di primo grado. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2006 dal collegio costituito dai signori:

Sergio Santoro presidente

Raffaele Carboni          componente, estensore

Giuseppe Farina           componente

Goffredo Zaccardi       componente

Marzio Branca componente

 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Carboni   F.to Sergio Santoro

 

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22 maggio 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

 

p.IL  DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

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