REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo – L’Aquila
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 548/1999 proposto dalla Cooperativa sociale Angelo Boni, Società Cooperativa a r.l., con sede in Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante Domenico Panichi, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Falciani e Luciana Corbelli, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio della seconda, via degli Scardassieri,
contro
il Comune di Teramo, n.c., nonché
contro
la Cooperativa Sociale Tercop, in persona del legale rappresentante p.t. Leo Iachini, con sede in Teramo, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Gentileschi, Vico Picenze, 25
per l’annullamento
della deliberazione n.73 del 30.4.1999, n.12/8 del Consiglio comunale di Teramo, dell’atto della III^ Commissione consiliare del 10.2.1999 e della deliberazione di Giunta di affidamento alla Tercop della gestione dei parcheggi scoperti del Comune di Teramo, nonché per la condanna al risarcimento del danno;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 aprile 2006 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione consiliare del 19.1.1998, n.3, il Comune di Teramo indiceva la licitazione privata per la concessione triennale del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte del Comune, approvando anche il capitolato speciale d’appalto.
Con lettera Racc.a r. del 22.5.1998, n.25842, il Comune di Teramo invitava la Cooperativa ricorrente a partecipare a detta licitazione che si sarebbe dovuta esperire il 3.6.1998, mentre in data 29.5.1998 inviava a detta Cooperativa un telegramma con cui si comunicava il differimento della gara, pregando di non inviare l’offerta, in quanto erano state prospettate perplessità circa la formulazione del capitolato d’appalto da parte della Cooperativa Tercoop, che da anni gestiva il servizio in questione, mediante vari rinnovi.
In data 30.4.1999, con l’atto n. 73, il Consiglio comunale di Teramo revocava la delibera n. 3/1998, motivandola con la notevole riduzione degli stalli a seguito dell’approvazione in data 22.12.1998 del Piano generale del traffico urbano e con la riduzione dell’importo presunto d’appalto, al di sotto della soglia comunitaria, stabilendosi anche di procedere, previa adozione di specifico atto da parte della Giunta che dovrà determinare il numero degli stalli, ad una gara ufficiosa tra cooperative sociali in base alla L. 381/1991 e alla L.R. n.85/1994 per l’affidamento della gestione del servizio in argomento, dando priorità alle cooperative aventi già esperienza nel settore, nonché al numero del personale svantaggiato utilizzato.
Avverso gli atti impugnati la esponente deduce tre motivi di ricorso, con il primo dei quali denuncia il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto si è affermata una generica riduzione degli stalli per farne derivare una riduzione, anche questa non determinata, dell’importo a base dell’appalto al di sotto della soglia comunitaria per giustificare il ricorso alla trattativa privata ed ufficiosa.
In base al Piano del traffico, la riduzione degli stalli sarebbe di soli 70, per cui dagli attuali 471 stalli si passerebbe a 470 stalli, con un importo a base della trattativa privata pari a £. 510.000.000 per il triennio, importo ben al di sopra della soglia comunitaria di cui al D.Lvo 157/1997, pari a circa £. 390.000.000 ( € 200.000,00), che impone l’utilizzo della licitazione privata.
A motivare la revoca dunque non sarebbe stato un interesse pubblico, ma una pluralità di interessi di parte; la revoca inoltre non ha tenuto conto dell’affidamento che l’atto ritirato ha ingenerato nei suoi destinatari.
Viene quindi denunciata la immotivata scelta di limitare la partecipazione a cooperative con sede legale nel Comune di Teramo per un appalto di importo al di sopra della soglia comunitaria, con la conseguente violazione della L. 52/1996 e della normativa comunitaria.
Si è costituita in giudizio la controinteressata che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse legittimo.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 20 aprile 2006.
DIRITTO
Preliminarmente s’impone di esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa della controinteressata nel rilievo che la ricorrente sarebbe titolare di un interesse di mero fatto e non di un interesse legittimo, non avendo presentato al Comune di Teramo la domanda di partecipazione alla licitazione privata indetta con la deliberazione del 9.1.1998, revocata con quella impugnata del 30.4.1999.
L’eccezione non è fondata in quanto, diversamente da quel che viene evidenziato nella memoria della controinteressata, la ricorrente è stata invitata alla licitazione privata, indetta con l’atto del 19.1.1998 e poi revocato con la delibera del 18.5.1999, con lettera del 22.5.1998, n. 25842, in base al capitolato speciale d’appalto all’uopo redatto.
Non risponde al vero pertanto che nel tratto temporale intercorso tra i due provvedimenti di cui sopra l’ente non avrebbe provveduto né alla predisposizione del bando di gara, né alla lettera d’invito.
La mancata presentazione di domanda di partecipazione alla licitazione privata da parte della ricorrente non è imputabile alla stessa, ma all’amministrazione che con telegramma del 29.5.1998 comunicava il differimento della gara, pregando di non inviare l’offerta.
L’atto di indizione della licitazione privata, come già esposto, veniva quindi revocato, stabilendosi che si sarebbe proceduto mediante gara ufficiosa tra cooperative sociali, in base alla L. 381/1991 e alla L.R. n. 85/1994, per l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento su aree scoperte del Comune, dando priorità alle cooperative aventi già esperienze nel settore, nonché al numero del personale svantaggiato utilizzato e demandando alla Giunta comunale il concreto espletamento della gara, tenuto conto dell’attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), in base al quale determinare il numero degli stalli.
Ciò premesso, è evidente l’interesse legittimo, e non di mero fatto, della Cooperativa ricorrente allo svolgimento della licitazione privata cui era stata invitata e indetta in base al D.Lvo 157/1995, strumento più garantistico della gara ufficiosa bandita con l’atto di revoca, gara riservata peraltro alle Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e alla quale quindi essa non potrà partecipare, non essendo Cooperativa sociale, perché tale, a quanto pare, non si qualifica.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale l’interesse a ricorrere sussiste non solo quando dall’annullamento o revoca dell’atto possa derivare un vantaggio diretto e immediato per il ricorrente, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed anche eventuale, ammettendosi a tutela, in tali ipotesi, anche l’interesse strumentale (C.S., sez. VI, 26.6.2003, n.3840; sez.IV, 21.5.2004, n.3316; sez.V, 8.8.2003, n.4573).
Dall’annullamento infatti degli atti impugnati consegue la reviviscenza della delibera del 19.1.1998, n. 3 di indizione, in base al D.L.vo 157/1995 della licitazione privata, che aveva avuto un inizio di esecuzione mediante l’invio della lettera d’invito.
Per venire all’esame del merito del ricorso, si osserva che le modalità con cui si è disposta la revoca appaiono illegittime in quanto non suffragate da ragioni di fatto e di diritto plausibili.
In punto di fatto, si è sostenuta l’opportunità della revoca, ritenendo che, in base alla riduzione degli stalli conseguente all’attuazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU), l’importo dell’appalto, di durata triennale, potesse determinarsi al di sotto della soglia comunitaria (£. 390.000.000 pari ad Euro 200.000,00), in guisa da legittimare il ricorso alla gara ufficiosa.
Ciò è stato disposto alla luce della più assoluta genericità e indeterminatezza, in quanto occorreva dimostrare concretamente la riduzione degli stalli e il conseguente importo dell’appalto, al di sotto della soglia comunitaria, che si sarebbe venuto a determinare. Niente di tutto ciò è evidenziato nell’atto di autotutela, il che lascia spazio alla censura di eccesso di potere per sviamento, in quanto legittimo diventa il sospetto che, lungi dal perseguire l’interesse pubblico concreto e attuale, che come noto deve essere a base del potere anzidetto, si sia solo voluto favorire la Cooperativa sociale controinteressata che da tempo gestisce il servizio in questione.
Il sospetto resta peraltro avvalorato dalla limitazione prestabilita per la gara ufficiosa, alla quale potranno partecipare solo le Cooperative sociali, con priorità per quelle che vantano maturate esperienze nel settore.
La ricorrente dichiara che l’importo dell’appalto, commisurato, come dev’essere, alla durata triennale del servizio, non è inferiore alla soglia comunitaria in quanto dalla riduzione degli stalli da 471 a 401 deriva un importo, ragguagliato al triennio, di £. 510.000.000, ben al di sopra della soglia comunitaria.
L’Amministrazione, nel disporre la revoca della indetta licitazione privata, oltre che non esternare le concrete e attuali ragioni di interesse pubblico, adduce motivi del tutto generici, anzi, a ben vedere, del tutto inesistenti, in ordine alla riduzione degli stalli, optando immotivatamente quindi per una scelta illegittima e lesiva dell’interesse strumentale della ricorrente.
Quanto alla limitazione inerente al luogo della sede delle Cooperative sociali, che dovrebbe essere quella del Comune di Teramo, non sembra possa ritenersi sussistente siffatta limitazione, che la ricorrente desume da altra deliberazione che la contiene e che, in base a quello che emerge dagli atti, non è richiamata in modo espresso.
Se comunque sussistente fosse anche siffatta restrizione, si tratterebbe di un altro profilo di illegitimità, in quanto verrebbe violato il principio del libero accesso alle gare, predeterminandosi sia pure indirettamente, unitamente agli altri criteri, i possibili aggiudicatari dell’appalto.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, che la ricorrente chiede di quantificare in via equitativa sulla base della violazione del diritto di “chance”, la richiesta può trovare accoglimento entro limiti ristretti, poiché non è provato alcun danno concreto, in quanto la possibilità di partecipare alla licitazione privata non significa aggiudicazione della gara e danno per il mancato conseguente guadagno. Per tale ragione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lvo n. 80/1998, così come sostituito dall’art. 7 della L. 205/2000, il Collegio dispone che il Comune offra alla Società ricorrente una somma equivalente, con criterio equitativo, alla lamentata perdita della sola “chance”.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese di causa che si liquidano in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nelle Camere di Consiglio del 20 aprile e del 10 maggio 2006, con la partecipazione dei magistrati:
Rolando SPECA - Presidente f.f.
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
Fabio MATTEI - 1° Referendario
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 09/06/06 |