REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter -
composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Corsaro Presidente
Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore
Dott. Giulia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6936/03, proposto dalle società ITALMECCANICA S.r.l., EDIL GUE.SO S.r.l., BIO DEVELOPMENT INTERNATIONAL Inc. tutte in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti Michele Sandulli e Giuseppe Vetrano ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Roma, Via XX Settembre n. 3.
contro
la società ILVA PALI DALMINE S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Vinti e Michela Reggio d’Aci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Emilia n. 88.
nonché contro
il MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge
per l'annullamento
- della comunicazione di esclusione dalla gara per l’aggiudicazione dell’azienda della Ilva Pali Dalmine S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ex art. 63 del D.Lgs. 270/99, effettuata dal Commissario Straordinario con nota del 4 giugno 2003, nonché del provvedimento del 29 maggio 2003, del Ministero delle Attività Produttive avente ad oggetto l’esclusione dalla gara, nonché di ogni atto connesso e preordinato, presupposto e consequenziale;
- di tutti gli atti successivi e conseguenti all’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione dell’azienda della Ilva Pali Dalmine S.p.A. in A. S. che hanno determinato la vendita della stessa, ed in particolare, per quanto di ragione, dell’istanza di autorizzazione alla cessione del complesso aziendale del 6/6/03, delle note 12/6/03 prot. 821970 e 17/6/03 prot. 822057 a firma del Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive, dell’istanza 2/7/03 a firma del Commissario Straordinario, di tutti gli atti preordinati e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Giuseppe Vetrano per la parte ricorrente e l’Avv. Manuela Teoli su delega dell’Avv. Stefano Vinti per la società intimata in Amministrazione Straordinaria.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata (NA) del 14/11/01, l’Ilva Pali Dalmine S.p.a. è stata posta in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 8/7/99 n. 270; con successivo provvedimento del 7/12/01, il Ministero delle Attività Produttive ha nominato il Prof. Giovanni Fiori Commissario Straordinario della società.
Con successivo decreto ministeriale, la società Ilva Pali Dalmine in A.S. è stata autorizzata a cedere il ramo d’azienda costituito dai beni e rapporti organizzati per lo svolgimento dell’attività di produzione e commercializzazione dei pali in acciaio.
Per procedere alla vendita del ramo di azienda, il Commissario straordinario ha iniziato una procedura per l’individuazione, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 270/99, dell’acquirente del complesso aziendale.
Le ricorrenti in data 24/3/03 hanno presentato la loro manifestazione di interesse all’acquisto del ramo di azienda, ed il Commissario straordinario ha risposto trasmettendo l’invito a formulare offerta per l’acquisto del complesso aziendale precisando che la migliore offerta sarebbe stata individuata, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 270/99, tenendo conto dei seguenti elementi: a) ammontare del prezzo offerto; b) qualità ed affidabilità del piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale del complesso aziendale, “anche in relazione alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali; c) affidabilità economica, industriale e finanziaria dell’offerente.
La lettera di invito consentiva la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti riuniti in “cordata”, da parte di una “società veicolo”, ovvero da parte di una società da costituire (cd. “Newco”).
In data 12/5/03 le società ricorrenti hanno inviato la loro offerta presentata per conto di una costituenda società avente la seguente compagine: a) Italmeccanica S.r.l. (52% delle quote); b) Edil Gue.So S.r.l. (24% delle quote); c) Bio Develpment Internazional Inc (24% delle quote).
Ha partecipato alla selezione anche un’altra società.
Le ricorrenti hanno inviato alla Ilva Pali Dalmine in A.S. in data 20/5/03, ulteriore documentazione in ordine alle società facenti parte della Newco e di alcune società indicate nel piano di prosecuzione dell’attività, come società correlate (tra cui la società MecSud).
Con nota del 4/6/03 il Commissario Straordinario ha escluso l’offerta delle ricorrenti a causa della situazione di conflitto di interessi dell’Ing. Abagnale, così come segnalato dal Ministero delle Attività Produttive con nota del 29/5/03.
Avverso detto provvedimento le società ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:
1) Eccesso e sviamento di potere – Difetto di motivazione – Violazione dell’art. 3 L. 241/90 – Difetto di istruttoria, perplessità, illegittimità derivata, difetto dei presupposti.
Sostengono le ricorrenti che l’esclusione dalla gara sarebbe viziata per difetto di motivazione, non potendo comprendersi in cosa consisterebbe il conflitto di interessi.
Rilevano poi le ricorrenti che l’Ing. Abagnale è titolare dell’impresa MecSud indicata nel piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali come società correlata alla Italmeccanica, ed è anche il soggetto che è stato incaricato dall’Amministrazione Straordinaria per l’aggiornamento della perizia giurata da lui stesso elaborata nel 1999, relativa alla stima dei beni della società Ilva Pali Dalmine.
L’Amministratore Straordinario ed il Ministero potrebbero aver equivocato sul concetto di società correlata, ritenendo che tra le società sussistesse un rapporto di controllo e/o di collegamento.
In realtà non vi sarebbe alcun rapporto di controllo o di collegamento tra loro, essendovi soltanto dei semplici rapporti di carattere economico e contrattuale che incidono in modo sporadico sul fatturato di Italmeccanica.
Inoltre, l’esistenza di questi rapporti commerciali, non avrebbe arrecato alcun vantaggio alle società ricorrenti che non conoscevano la stima redatta dall’Ing. Abagnale, come dimostrato dalla gran differenza tra la cifra da loro offerta € 2.500.000,00 rispetto a quella stimata dall’Ing. Abagnale.
Peraltro la stima dell’Ing. Abagnale sarebbe stata superata dalla successiva stima redatta dal Prof. Vincenzo Irolli della quale si è tenuto conto in sede di gara.
Alcun motivo sussisterebbe quindi per l’esclusione dalla gara.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 22/10/03 le ricorrenti hanno impugnato gli atti successivi ivi compresi l’autorizzazione alla vendita del complesso aziendale deducendo il seguente ulteriore motivo:
2) Violazione di legge (art. 3 L. 241/90) – Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua, illogicità, sviamento, falsità ed erroneità dei presupposti- Illegittimità derivata.
Secondo il Ministero vi sarebbe un collegamento funzionale e produttivo tra la MecSud e la Italmeccanica, come potrebbe evincersi dal piano industriale, e quindi i vantaggi economici che potrebbero derivare dall’acquisto del ramo di azienda della Ilva Pali Dalmine si estenderebbero anche alla società MecSud, di proprietà dell’Ing. Abagnale, incaricato di redigere la stima dei beni.
Ribadiscono le ricorrenti che tra le due società non vi sarebbe alcun rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., e che la posizione dell’Ing. Abagnale non avrebbe perturbato in alcun modo la gara.
Insistono quindi per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione Straordinaria si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento finale di individuazione del contraente.
I motivi aggiunti sarebbero tardivi e non sarebbero stati notificati al controinteressato, né sarebbe stato impugnato il contratto di cessione dei beni.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato.
Anche il Ministero delle Attività Produttive si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2006, su concorde richiesta delle parti il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
Come meglio dedotto in narrativa, le ricorrenti contestano i provvedimenti impugnati sia per difetto di motivazione, sia per carenza dei presupposti, sostenendo che non vi sarebbe alcun legame tra la società Italmeccanica e la società MecSud di proprietà dell’Ing. Abagnale, incaricato di redigere la perizia di stima dei beni oggetto di cessione.
In particolare, non vi sarebbe alcun rapporto di controllo o di collegamento tra le imprese; la conoscenza dell’Ing. Abagnale non avrebbe prodotto benefici alle offerenti, ed infine la stima redatta da quest’ultimo sarebbe stata comunque superata da quella successiva redatta da altro tecnico incaricato dall’Amministratore Straordinario.
Le censure sono infondate.
Destituita di fondamento è la censura di difetto di motivazione, atteso che le stesse ricorrenti hanno ben compreso per quale ragione sono state escluse dalla gara, ed hanno formulato apposite censure sul ritenuto collegamento tra la società Italmeccanica e la società Mecsud dell’Ing. Abagnale.
Come ha correttamente rilevato la difesa della resistente, la riconducibilità delle due società al medesimo gruppo industriale è stata espressamente dichiarata dalla stessa offerente nella sua offerta.
Infatti, a pag. 4 del piano industriale – il documento tecnico più importante – la società Italmeccanica ha espressamente dichiarato di far “parte di un gruppo di officine specializzate per la realizzazione di piccole e medie costruzione meccaniche (Italmeccanica, Euroacciai) e di una azienda (MecSud dell’Ing. Umberto Abagnale) specializzata nella costruzione e manutenzione di impianti industriali con grosse macchine operatrici che da anni collabora fattivamente alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti installati all’interno dello stabilimento della Ilva Pali Dalmine S.p.a. di Torre Annunziata. Attualmente la Italmeccanica e le società ad essa collegate intrattengono rapporti di lavoro con gruppi di importanza nazionale ……..ed internazionale…..; di particolare importanza è l’accordo in fase di definizione tra la MecSud e le Ansaldo Breda per la creazione di un nuovo polo ferroviario per la manutenzione dei vagoni ferroviari”.
E’ del tutto evidente che è la stessa Italmeccanica ad aver dichiarato in sede di offerta di essere collegata con la società MecSud e di far parte di un gruppo industriale unitario.
L’Amministrazione ed il Commissario Straordinario, in presenza di tale dichiarazione confessoria resa in sede di presentazione dell’offerta, non potevano che disporre l’esclusione dalla gara della Italmeccanica per evidenti ragioni di incompatibilità, atteso il palese conflitto di interessi nel quale versava l’Ing. Abagnale, autore della perizia, che ben conosceva gli elementi tecnico-economici relativi agli stabilimenti ed i beni oggetto di cessione.
Il collegamento con la società MecSud è tale, infatti, da alterare la par condicio tra i vari concorrenti, inficiando la procedura di vendita che deve essere invece, per propria natura, improntata al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
Il principo di imparzialità – di rango costituzionale - è immanente nel nostro ordinamento e si traduce nelle procedure di gara nel rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti: l’esistenza di una connessione, riconosciuta dalla stessa ditta offerente, con la società di proprietà del tecnico incaricato di redigere la perizia, costituisce fattore di per sé idoneo a suffragare il provvedimento di esclusione, senza bisogno di ulteriori accertamenti in ordine all’efficacia funzionale del riconosciuto collegamento.
La situazione verificatasi nella fattispecie è infatti assimilabile a quella prevista in materia di appalto di lavori, laddove il Legislatore vieta, per la medesima ragione, a chiunque abbia partecipato alla progettazione delle opere, di partecipare alla gara per concorrere all’esecuzione dei lavori (cfr. art. 17 comma 9 L. 109/94).
Il tecnico incaricato della stima, infatti, dispone di conoscenze sui beni da acquistare molto maggiori rispetto a tutti gli soggetti interessati; la società a lui riconducibile, in quanto facente parte di un gruppo unitario, partecipa alla gara in una posizione di indubitabile vantaggio in violazione del principio di imparzialità: ne consegue che l’esclusione si appalesa del tutto legittima.
Quanto al richiamo all’art. 2359 c.c., deve ritenersi del tutto inconferente in quanto l’esclusione è stata disposta in applicazione del principio di imparzialità e di par condicio tra i concorrenti, di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter- respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla società Ilva Pali Dalmine in Amministrazione Straordinaria, che liquida in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge, mentre compensa le spese sostenute dal Ministero delle Attività Produttive.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2006.
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE
Depositata in cancelleria
Il 2 agosto 2006
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