REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Sezione Terza
Composto dai Signori Magistrati:
Stefano BACCARINI Presidente
Maria Luisa DE LEONI Componente
Alessandro TOMASSETTI Componente-Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6847/2005 proposto dalla SE.A.T. Coop., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Ragazzo e Mario Caprini ed elett.te dom.ta in Roma, via Aniene n. 14 presso lo studio degli stessi;
CONTRO
- l’ASL di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Pieretti ed elett.te dom.ta in Roma, viale Mazzini n. 88 presso lo studio della stessa;
E NEI CONFRONTI DELLA
- Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Lattanzi ed elett.te dom.ta presso lo studio Satta & Associati in Roma, via GP da Palestrina n. 47;
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
Della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Viterbo n. 553 del 15 aprile 2005 con la quale la resistente, vista la proposta del Dirigente dell’Unità Operativa Approvvigionamenti e Logistica, ha disposto l’affidamento a favore della controinteressata del servizio di centralino telefonico, mediante convenzione diretta ovvero a trattativa privata “pura”;
Di ogni altro atto e provvedimento connesso, prodromico e consequenziale, non noto alla ricorrente;
NONCHE’
Per la condanna della resistente al risarcimenti per equivalente della perdita di chance.
Visti i ricorsi con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Vista la costituzione dell’ASL di Viterbo e della Telecom Italia S.p.a..
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti alla udienza del 5 luglio 2006, come da verbale di udienza.
FATTO
Con ricorso n. 6847/2005, notificato in data 14 luglio 2005 e depositato il 21 luglio 2005, la ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
A partire dal 1996 la ricorrente assumeva la gestione del servizio di centralino telefonico e dei “cerca persone”, la gestione del centralino delle comunicazioni interne, il controllo del sistema informatico LS 300 (limitatamente ai soli eventuali allarmi), nonché il controllo del quadro sinottico degli ascensori dell’Ospedale “Belcolle” di Viterbo.
Il servizio continuava sino al 2005, e, cioè, sino alla decisione della ASL di Viterbo di disporre l’affidamento del servizio medinate convenzione diretta con la Telecom Italia S.p.a.
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti; violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost.; violazione dei principi di libertà di impresa e di libera concorrenza ex art. 41 Cost.; violazione del favor verso la più ampia partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione di un contratto; violazione del principio della par condicio dei concorrenti;
- violazione dell’art. 12 del Trattato che istituisce la Comunità Europea; violazione del principi nazionali e comunitari, di trasparenza, concorrenza e non discriminazione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per contraddittorietà, perplessità, illogicità ed ingiustizia manifeste; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 157/1995;
- violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione resistente che la controinteressata deducendo in via preliminare la inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 5 luglio 2006 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità sollevate dalla resistente e dalla controinteressata in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.
Con una prima censura la ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato in considerazione della violazione dei principi in materia di trasparenza e concorrenza nelle gare di appalto e della insussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara.
L’assunto è infondato.
L’art. 7, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 157/1995 prevede la possibilità, per la stazione appaltante, dell’affidamento del servizio a trattativa privata - e senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara - “qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi”.
Sotto tale profilo, occorre evidenziare come le caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’odierno ricorso appaiono tali da richiedere un elevato livello di tecnologia per il tramite di infrastrutture messe a disposizione dalla Telecom Italia S.p.a. e tali da essere gestite unicamente da tale operatore.
Così come viene evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, con deliberazione n. 1784 del 30 dicembre 2003 veniva approvato da parte della Azienda resistente, il progetto della Telecom Italia S.p.a. di “evoluzione del sistema di fonia in tecnologia IP” che costituisce la premessa della nuova metodologia oggetto del servizio di cui all’odierno ricorso. Gli obiettivi fondamentali erano quelli relativi alla realizzazione di una rete “intranet” basata sui protocolli IP che consentisse di azzerare le spese telefoniche effettuate tra le sedi dell’Amministrazione ed alla sostituzione di tutte le centrali telefoniche obsolete con tecnologie compatibili con i nuovi sistemi IP in modo tale da avere tutto il sistema in un’unica centrale telefonica rendendo possibile la fruizione dei servizi indipendentemente dalla dislocazione fisica degli stessi.
Non v’è dubbio, allora, sulla necessaria interconnessione tra la creazione e gestione della rete “intranet” con tecnologia IP e la realizzazione del “sistema infoline” di cui all’odierno ricorso (si legge, infatti, nella nota allegata al provvedimento impugnato che “l’amministrazione ha già da tempo intrapreso un percorso di innovazione tecnologica mirato alla realizzazione dei sistemi di ICT. Il primo importante obiettivo di questo percorso è stato raggiunto nel corso dell’anno 2004 con la realizzazione di una rete intranet basata sui protocolli IP. In questa fase sono state sostituite o upgradate le centrali più importanti dell’Azienda Sanitaria, raggiungendo con detta operazione obiettivi duplici come aver aggiornato la struttura tecnologica e salvaguardato i precedenti investimenti fatti sia di hardware che di software sulle centrali telefoniche. Tale innovazione comporterà una notevole semplificazione di gestione del sistema di fonia oltre ad avere una numerazione univoca per tutta l’Azienda, indipendentemente dall’ubicazione o numerazione telefonica; l’azzeramento del traffico intersede con evidente riduzione dei costi; un miglior servizio all’utenza che non dovrà più effettuare diverse chiamate per poter parlare con l’interno desiderato. Quanto realizzato è la base essenziale per poter fornire all’utenza interna una serie di servizi ormai indispensabili come la videocomunicazione su IP, multiconferenza, etc. Il secondo obiettivo riguarda la realizzazione di un sistema multimediale di call center accentrato presso la sede di Viterbo. Il contact center sarà in grado di gestire un “InfoPoint” in cui vengono accolte le richieste dei cittadini che chiamano per avere informazioni sui servizi offerti dall’ASL (…)”.
D’altra parte, occorre anche evidenziare come la tipologia del servizio richiesto dalla Azienda Sanitaria – servizio di Info Point ai cittadini; ottimizzazione delle risorse Help Desk; creazione e gestione di un database delle conoscenze; gestione e controllo dei servizi erogati – risulti completamente differente ed innovativa rispetto a quella svolta dalla odierna ricorrente che era limitata alla gestione del centralino telefonico, dei cerca-persone, del sistema informatico LS 300 e del quadro sinottico degli ascensori.
Con una seconda censura la ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione; lamenta la ricorrente, in particolare, l’assoluta inadeguatezza, sul piano motivazionale della delibera impugnata.
La censura è infondata.
Dalla lettura degli atti e documenti di causa si evince come la delibera impugnata risulti sorretta da un articolato impianto motivazionale tale da evidenziare la correttezza delle scelte operate dalla Amministrazione.
Sotto tale profilo, infatti, la delibera n. 553/2005 evidenzia in modo espresso che la proposta della odierna controinteressata rappresenta “la naturale continuazione del progetto appena completato ed in particolare consentirebbe: - di unificare la gestione delle richieste dei cittadini che chiamano per avere informazioni sui servizi offerti dall’ASL con l’implementazione di un sistema di Call Center; - di avere una centrale unica telefonica tecnologicamente adeguata per gestire contemporaneamente il traffico su tutte le strutture della Provincia di Viterbo, utilizzando i locali della ASL Viterbo allestiti con il necessario arredamento d’ufficio (tipo open space) e preventivamente ristrutturati con opere murarie e la realizzazione dei relativi servizi igienici a totale carico della Telecom”.
D’altra parte, occorre anche sottolineare che la delibera in esame trovi il suo presupposto nel progetto relativo alla “Evoluzione sistema di fonia in tecnologia IP” di cui alla nota del responsabile del CED allegata alla stessa delibera impugnata e dalla quale risultano in modo dettagliato gli obiettivi raggiunti e le necessità collegate al completo sviluppo del sistema avviato.
Con una terza censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990.
L’assunto è infondato.
Sotto tale profilo è sufficiente osservare come la delibera impugnata non costituisce un atto di secondo grado tale da incidere sulla posizione soggettiva vantata dalla ricorrente quanto, piuttosto, una nuova procedura di gara che non necessitava, quindi, di una comunicazione dell’avvio del procedimento indirizzata espressamente alla ricorrente.
La legittimità dell’atto impugnato conduce alla infondatezza della domanda di risarcimento del danno in considerazione della assenza dei presupposti per la tutela risarcitoria.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.
Presidente – Stefano Baccarini
Estensore – Alessandro Tomassetti
Depositata in segreteria il
8 agosto 2006 |