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TAR Lazio, Sez. Latina, 4/8/2006 n. 595/06
Una società partecipata a titolo maggioritario da un Comune può partecipare a gare extraterritoriali.

Sia il Trattato di Roma (art. 86), sia la direttiva 92/50/CEE, art. 1, lett. C), prevedono che le società pubbliche possano agire in regime di parità di trattamento con le imprese private e che tra i prestatori di servizi sono inclusi i soggetti pubblici che forniscono servizi; pertanto, deve escludersi, ogni limitazione alla facoltà dei soggetti pubblici fornitori di servizi di partecipare alle gare pubbliche.

Materia: società / limiti territoriali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione staccata di LATINA  

nelle persone di:

Santino  SCUDELLER    Presidente

Davide  SORICELLI    Componente

Giuseppe ROTONDO    Componente Relatore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Sul ricorso n. proposto da Latina Ambiente s.p.a., in pesona dell’amministratore delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado de Simone ed elettivamente domiciliata in Latina, al viale dello Statuto n. 24;

 

contro

Comune di Roccagorga, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituito;

 

per l’annullamento

del silenzio opposto dal Comune di Roccagorga all’accoglimento dell’istanza di accesso avanzata in data 11 aprile 2006 e notificata a mezzo raccomandata il successivo giorno 14;

 

per l’accertamento

del diritto all’ottenimento di copia integrale degli atti richiesti;

 

per la condanna

del Comune intimato alla consegna degli atti e provvedimenti richiesti in ostensione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;

Per le parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 7 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 13, la ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Roccagorga sull’istanza di accesso notificatole il 14 aprile 2006.

L’interessata intende conoscere gli agli atti di gara ovvero di affidamento diretto alla società AMA di Roma – controinteressata - del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Roccagorga.

Non v’è dubbio che la ricorrente, società di capitale partecipata dal Comune di Latina ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti, sia soggetto potenziale concorrente all’aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti che il Comune di Roccagorga ha deciso di affidare alla società AMA di Roma. Ne consegue, che in quanto operatrice economica appartenente allo specifico settore merceologico, la società ricorrente, pretermessa in sede di invito/partecipazione alla gara per l’affidamento del contratto di appalto di che trattasi, è titolare di un interesse giuridicamente protetto (sufficientemente differenziato e qualificato) alla proposizione del presente ricorso.

Sul piano normativo, la protezione dei tale interesse si rinviene nell’art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nonché nel D.M. LL.PP. 14 marzo 2001, n. 292 quest’ultimo suscettibile di applicazione in via di analogia legis. Non sono opponibili, del caso, eventuali esigenze di riservatezza dei terzi atteso che con l’instaurazione del rapporto procedimentale tra la AMA ed il Comune di Roccagorga l’offerta economica e/o tecnico-progettuale all’uopo presentate fuoriescono dalla sfera di dominio riservato alla singola impresa per formare oggetti di valutazione (anche comparativa) da parte dell’amministrazione.

Sussiste, altresì, la legittimazione della società ricorrente alla proposizione del gravame. E’ vero, infatti, che “Latina Ambiente” è una società partecipata a titolo maggioritario dal Comune di Latina  per cui, nei suoi confronti, si pone il problema della partecipazione a gare extraterritoriali. La Sezione osserva, però, che sia il Trattato di Roma (art. 86), sia la direttiva 92/50/CEE, art. 1, lett. C), prevedono che le Società pubbliche possano agire in regime di parità di trattamento con le imprese private e che tra i prestatori di servizi sono inclusi i soggetti pubblici che forniscono servizi; con il che, deve escludersi, ad avviso del Collegio, ogni limitazione alla facoltà dei soggetti pubblici fornitori di servizi di partecipare alle gare pubbliche.

Ammissibile il ricorso, esso è divenuto, tuttavia, improcedibile.

Con nota depositata il 21 giugno 2006, il difensore della ricorrente ha fatto sapere (allegando documentazione a comprova) che il Comune di Roccagorga s’è dichiarato disponibile a consentire l’accesso.

Nella camera di consiglio del 28 luglio 2006 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in quanto l’accesso è stato assentito nelle modalità richieste.

Non resta altro da fare al Collegio che prendere e dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio possono essere compensate come da dichiarazione scritta di parte ricorrente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina – dichiara improcedibile il ricorso n. 570/06, meglio in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del  28 luglio 2006.

Il Presidente                            Il Giudice Estensore

Santino  SCUDELLER            Giuseppe ROTONDO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 4 AGOSTO 2006

(ART.55 L.27.4.1982 N.186)

 

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