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Consiglio di Stato, Sez. V, 19/9/2006 n. 5484
Sui criteri per individuare il perimetro di una sede farmaceutica.

La pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini. Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. E' inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza, salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata.
Per individuare il perimetro della circoscrizione nel caso in cui un lato del perimetro coincida con una via od una piazza, l'elemento da tener presente non è tanto la distanza dei locali dal ciglio della strada ma unicamente la strada sulla quale affaccia l'accesso ai locali dell'esercizio farmaceutico, ovvero l'ultima strada che percorre l'utente per entrare in essi, essendo la formazione delle sedi farmaceutiche condizionata anche dalle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta         

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n.10.000/2000 proposto dal dott. Giuseppe Gianformaggio, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Grassoni e G. Romanelli, elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Via Cosseria n. 5;

 

CONTRO

- l’Azienda sanitaria locale della città di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. V. Avolio, elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questa Sezione;

- Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey, E. D’auria e R. Izzo, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Cicerone n. 28;

 

e nei confronti

- del dott. Marco Cattaneo, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Marazza e R. Simonetta, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via delle Tre Madonne n. 8;

- della Regione Lombardia,

- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno-Prefettura di Milano, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

- l’Azienda USSL – AMBITO TERRITORIALE 36 in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costiuita;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. 1°, n.3391/2000, la quale, previa riunione dei tre ricorsi proposti dal dottor Gianformaggio, ha dichiarato inammissibile il secondo ed ha respinto gli altri due.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria e del Comune;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Cattaneo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno-Prefettura di Milano;

Viste le memorie prodotte dalle parti ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21.3.2006, nominato relatore il Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì l’avv. Grassani, l’avv. Notarnicola per delega di Avolio, e l’avv. Vaiano per delega di Izzo, e l’avv. Simonetta;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto quanto appresso.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appellata sentenza, il T.A.R. Lombardia-sez. 1°, riuniti i tre ricorsi proposti dal dott. Gianformaggio avverso provvedimenti diversi della USL n. 36 di Milano e del comune di Milano, concernenti l’ubicazione dei locali dell’esercizio farmaceutico del dott. Catteneo, ha dichiarato inammissibile il secondo ed ha respinto gli altri due.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il ricorrente originario, titolare della farmacia pertinente alla sede n. 365 del Comune di Milano, ubicata in via Forze Armate angolo v. Saint Bon (a seguito di deliberazione della competente USL n. 75/1 del 13.1.1988 che ne aveva autorizzato il trasferimento in tale sede dai locali di via di Forze Armate 179) e con la seguente delimitazione: via Cacciatori esclusa, via Postumia inclusa, via Quarto Cagnino esclusa, via S. Giusto inclusa, via Forze Armate inclusa, via Olivieri inclusa, direttiva da via Olivieri all’altezza di via C. Tosi a via Fratelli Zoia, via Fratelli Zoia fino a via Cacciatori.

3. La complessa vicenda si è svolta, per quanto interessa, nel modo seguente:

- con delibera della Giunta regionale n. V/ 42274 del 12.10.93, la Regione Lombardia, al fine di operare un decentramento dei servizi farmaceutici in periferia, indisse una valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacie ubicate nel Comune, che aspiravano al trasferimento in una delle zone periferiche, tra le quali la zona n. 1 via Bisceglie - Delimitazione: via Saint Bon a metà fino a via Zurigo, via Zurigo esclusa fino a via Creta, detta via esclusa fino a via Forze Armate, detta via esclusa fino a via Saint Bon (deliberazione G.R. del 12.10.1993);

- la zona n. 1, confinante con la sede del ricorrente, venne assegnata al dott. Cattaneo, il quale scelse per l’ubicazione del proprio esercizio i locali siti in via forze Armate 179;

- con nota del 16.7.1996, la USL invitò il dott. Cattaneo a produrre ulteriori elementi esplicativi con riferimento all’ubicazione dei nuovi locali in via forze Armate 179;

- Il dott. Cattaneo, in data 2.9.1996, presentò domanda all'Ufficio toponomastica del Comune di Milano volta ad ottenere che all'accesso prescelto per l'esercizio farmaceutico venisse attribuita una propria denominazione e la relativa numerazione civica e su tale domanda fu aperta la relativa istruttoria;

-la USL, con delibera n.1135 del 31.12.1996, autorizzò il dott. Cattaneo a trasferire il proprio esercizio farmaceutico, precisando che i nuovi locali prescelti per l’esercizio farmaceutico erano all’epoca contraddistinti con il numero civico 179 di via Forze Armate e che qualora l’amministrazione comunale dovesse negare che l’area abbia titolo ad una propria denominazione toponomastica e al titolare della farmacia sarebbe stato assegnato un termine per la collocazione dell’esercizio farmaceutico nell’ambito della delimitazione di cui alla delibera G.R. del 12.10.1993;

- avverso quest’ultima deliberazione, il dott. Gianformaggio propose il primo ricorso (n. 957/1997) al TAR Lombardia, con accoglimento dell’istanza cautelare da parte del TAR, confermata in appello;

-Il dott. Cattaneo, costituitosi nel primo giudizio, rilevò l’inammissbilità dell’impugnativa sostenendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso in ordine all’istanza di trasferimento dei locali dell’esercizio farmaceutico in via Forze Armate n. 179,

- di conseguenza il dott. Gianformaggio con il secondo ricorso (n. 2826/97) impugnò il silenzio assenso, rilevando sostanzialmente che esso non si era formato;

- il TAR, con ordinanza n. n. 1347 del 23.4.1997 (confermata in appello), accolse l’istanza cautelare proposta dal dott. Gianformaggio e di conseguenza la USL, con deliberazione n. 383 del del 15.4.1997, ordinò la chiusura dell’esercizio farmaceutico;

- intanto, la G. C. di Milano, con deliberazione n. 403 del 24.2.1998. approvò la denominazione di sette nuove strade, tra cui la “Piazza pedonale Teresio Olivelli” (formatasi all’altezza di via delle forze Armate n. 179) e quindi il dott. Catteneo, con istanza presentata il 20.4.1998, chiese l’autorizzazione ad aprire la farmacia nei locali siti in detta piazza;

- con deliberazione 1149 del 12.6.1998, la ASL della Città di Milano autorizzò il dott. Catteneo ad aprire l’esercizio farmaceutico nei locali  di Piazza pedonale Teresio Olivelli.

- avverso quest’ultima deliberazione e la delibera comunale di approvazione della nuova piazza, il dott. Gianfomaggio propose il terzo ricorso (n. 3815/98) e la relativa istanza cautelare fu respinta con conferma in appello;

- con sentenza interlocutoria n. 1340 del 22.4.1999, nell’ambito del ric. n. 953/1997, Il TAR al fine di verificare lo stato dei luoghi ha disposto istruttoria, adempiuta dalla ASL con relazione in data 18.6.1999 (con allegato n. 9 foto), nella quale si dichiara che l’accesso all’esercizio farmaceutico in contestazione avviene:

“a) dalla via Forze Armate, attraverso un porticato delimitato sulla dx da una inferriata;

 

b) dalla via Beltrami, attraverso una strada non denominata che parte sulla dx a circa 250 m. dal semaforo (senso di marcia verso l’incrocio Forze Armate-Beltrami ) e che prosegue per circa 150 m. fino ad uno slargo prospiciente una struttura denominata “Centro giovani”; si accede quindi all’area esterna (giardino) del Centro, che si costeggia sulla dx, percorrendo un viottolo lastricato. Al termine si svolta a sx e si giunge ad un passaggio con cancello posto a dx del camminamento, il cui dispositivo di chiusura risulta inutilizzabile. Superato il passaggio si accede ad uno slargo, attraverso il quale, dopo una ventina di m. si raggiunge la farmacia oltrepassando una cancellata priva di serramento”.

4. Avverso la sentenza del TAR sono state dedotte le seguenti doglianze:

- l’area su cui sono attualmente collocati i locali della farmacia del dott. Cattaneo, a prescindere dalla nuova denominazione, fuorisce dal perimetro di pertinenza della sede ad essa assegnata ed è all’interno della sede farmaceutica dell’istante;

- la c.d. Piazza Teresio Olivelli, come risulta dalla perizia di parte prodotta in atti, è un giardino recintato da cancellate in ferro, di pertinenza dei condomini che vi si affacciano e che lo usano per fini privati;

- il dott. Cattaneo è riuscito a conseguire il mutamento toponomastico dell’area al fine di dimostrare che i locali della sua farmacia non sarebbero prospicienti alla via Forze Armate o per lo meno che al suo esercizio farmaceutico si potrebbe accedere per vie diverse;

- la sentenza del TAR accoglie la tesi delle parti resistenti secondo cui il comune di Milano seguirebbe la prassi di assegnare a ciascun stabile un unico numero civico corrispondente all’ingresso principale, equivoco ormai superato dall’assegnazione di una specifica denominazione alla nuova area, ma in tal modo sono state travisate le risultanze istruttorie, dal momento che la relazione tecnica del consulente della ASL aveva confermato la concreta ubicazione della farmacia del dott. Cattaneo in via delle Forze Armate 179;

- la difesa del dott. Catteneo aveva introdotto l’irrilevante concetto di “accesso da altra via” diversa da via Forze Armate, per desumerne la legittimità dell’ubicazione dell’esercizio farmaceutico e tale strategia difensiva era stata seguita dal TAR che aveva ritenuto provata tale circostanza; ma non vi sono elementi di prova sulla sussistenza di una servitù di passaggio per accedere all’esercizio farmaceutico attraverso un’area interna recintata;

- i provvedimenti impugnati avevano dato rilevanza ai mutamenti toponomastici di competenza comunale per ritenere modificata la pianta organica delle farmacie, atto che invece rientra nella competenza della Regione, per cui non può essere condiviso l’assunto del TAR secondo cui alla farmacia del controinteressato sarebbe consentito accedere sia da via delle forze Armate che da via Olivieri;

- la USL aveva illegittimamente autorizzato il trasferimento della farmacia del dott. Cattaneo in un sito esterno alla sede di pertinenza, perimetrata dalla Regione con precisione, con l’esclusione di via delle forze Armate fino a via Saint Bon;

- la USL non poteva tener conto neppure del nuovo provvedimento toponomastico del Comune, che non incide sulla sede di pertinenza delle farmacie;

- il provvedimento ASL del 1998 era stato adottato in violazione dell’ordinanza cautelare del TAR, confermata in appello, ed è comunque immotivato;

- la delibera comunale non poteva normare nella toponomastica cittadina un recinto, quale è l’area perimetrata da un cancello che circoscrive una proprietà privata.

5. Si sono costituiti in giudizio il dott. Cattaneo, il comune di Milano, l’Azienda sanitaria locale città di Milano e le Amministrazioni statali intimate.

Il dott. Cattaneo ha rilevato che il ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 365, aperta ed attivata in via Saint Bon, che non rientra nella sede di pertinenza per essere compresa nella perimetrazione delle sedi 308 e 235, mentre la sua sede (zona n. 1 di via Risceglie), istituita nel 1993, era stata scorporata dalla sede n. 308. Ha quindi precisato che la materia del contendere è costituita dalla delimitazione delle sedi farmaceutiche e precisamente se la indicazione di via inclusa o esclusa faccia riferimento solo al lato fronte strada degli edifici posti perpendicolarmente alla via oppure si estenda anche agli altri lati con ampliamento di fatto dell’area di competenza, con la costituzione di sacche che ove esistenti  per la specificazione dei confini dovevano essere indicate con le espressioni “a salto saliente” o a “salto rientrante”, con conseguente riduzione della sede fronteggiante. Per cui la omessa specificazione della sacca nel perimetro indica che il confine è rappresentato da una linea retta che separa l’area, assegnando quella a monte a una sede e quella a valle ad altra sede; che l’iter di formazione della piazza pedonale Teresio Olivelli era del tutto regolare.

In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del ricorso hanno presentato memoria conclusiva sia l’appellante che le parti resistenti.

L’appellante ha tra l’altro fatto presente che proprio in corrispondenza del n. 179 di via Forze Armate si trovava in origine collocata la farmacia del medesimo, giusta l’espressa previsione del medico provinciale di Milano del 1971 e che via di Forze Armate faceva parte del territorio di pertinenza della sede n. 365, di contro via Forze Armate era esclusa dalla zona 1 di via Bisceglie; che gli attuali locali della farmacia n. 365 si trovano in stabile il cui ingresso è posto in via Forze Armate ad angolo con via Saint Bon, a prescindere dal rilievo che ciò non costituisce oggetto di ricorso; che ove il provvedimento di assegnazione di una sede farmaceutica menziona una via (nella specie via di Forze Armate), tale via deve ritenersi di pertinenza della sede su entrambi i lati dai quali è composta con la comprensione di eventuali sacche e curve, anche in considerazione del fatto che detta via è interamente esclusa dalla perimetrazione della zona 1; che è irrilevante il fatto che la farmacia Catteneo affacci su una piazza pedonale, dal momento che l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico rimane su via forze Armate; che qualunque percorso si segue per l’accesso alla farmacia del dott. Cattaneo, si perviene in via forze Armate 179, con irrilevanza della modifica toponomastica; che il TAR aveva variato il thema decidendum accertando l’esistenza di accessi alternativi rispetto alla via Forze Armate, che in effetti non sono alternativi in quanto comunque l’utente deve immettersi in via Forze Armate. Ha concluso chiedendo, se ritenuta essenziale la presenza di percorsi alternativi, una nuova verificazione da parte di un terzo imparziale considerato che quella svolta presso il TAR era stata condotta dall’Azienda sanitaria interessata.

Il dott. Cattaneo ha ribadito che i locali della propria farmacia sono all’interno dell’area perimetrata appartenente alla zona 1.

Il Comune ha insistito sulla tardività dell’impugnativa avverso la deliberazione comunale n. 403/1998 e comunque sul difetto di interesse ad impugnarla, essendo irrilevante secondo la prospettazione dello stesso ricorrente la nuovo denominazione attribuita all’area su cui insistono i locali della farmacia della zona 1. Ha peraltro ribadito la legittimità del provvedimento di denominazione della “area in questione”.

L’azienda sanitaria ha evidenziato a sua volta che la farmacia del dott. Cutaneo si trova all’interno della sede di pertinenza, essendo collocata al di qua del limite esterno costituito da via delle forze Armate e non essendo neppure prospiciente detta via, in quanto collocata in un’aria priva di denominazione ed ora chiamata Piazza T. Olivelli.

6. Alla pubblica udienza del 21.3.2006 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

7. Al fine di delimitare l’oggetto della controversia in appello, occorre rilevare che il dott. Gianformaggio non ha contestato la sentenza di 1° grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il 2° (quello avverso il silenzio assenso: n. 2826/1997) dei tre ricorsi riuniti. Parimenti non viene in contestazione in questo giudizio la legittimità o meno dell’attuale allocazione dei locali della farmacia n. 365 in via Forze Armate ad angolo con via Saint Bon, adombrata dal controinteressato con semplice memoria.

Residua da esaminare perciò la legittimità della delibera USL n. 36 di Milano n. 1135 del 31,12,1996 e della delibera ASL città di Milano (subentrata alla USL n. 36) n. 1149 del 12.6.1998 e della richiamata delibera G. C. di Milano n. 403 del 24.2.1998 (impugnate con i ricorsi n. 953/1997e 3815/1998).

8. Nella specificata parte residua, l’appello è fondato in parte.

 

Merita adesione la doglianza fondamentale secondo cui la USL n. 36 prima e la ASL città di Milano poi hanno illegittimamente autorizzato il dott. Cattaneo ad allocare i locali della farmacia zona 1 nella sede farmaceutica di pertinenza della sede n. 365.

8.1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno far presente che, in conformità ad orientamenti consolidati di questo Consiglio, la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne (cfr. la decisione di questa Sezione n. 302 del 9.4.1974). Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacia (cfr. sez. IV n. 288 del 12.3.1992 e n. 3925 del 17.7.2000).

In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un’adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini (cfr. i pareri Adunanza generale di questo Consiglio n. 301 del 19.11.1936 e n. 31 del 3.2.1938; nonchè sez. IV n. 1571 del 22.12.1964 e n. 460 del 29.9.1969). Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l’indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine (cfr. la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n. 197 del 4.4.1951).

E’ inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l’esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza (cfr. le decisioni di questo Consiglio sez. IV n. 544 del 4.5.1971,  n. 758 del 15.12.1987e n. 25 del 17.1.1994), salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell’esercizio farmaceutico nell’ambito della nuova sede assegnata (cfr. sez. IV n. 201 del 27.2.1996).

8.2. Nella specie, come esposto in fatto, la sede n. 365, di cui è titolare il ricorrente, comprende un tratto di via delle Forze Armate (delimitato da via San Giusto e da via Olivieri), tratto di via che invece è espressamente escluso nella descrizione della sede zona 1, di cui è titolare il farmacista controinteressato. Per cui, il menzionato tratto di via delle Forze Armate, in mancanza di ulteriori specificazione (v. la delimitazione delle sedi n.361 e n. 308, per le quali rispettivamente la via Palizzi e la via Sain Bon sono assegnate a ciascuna sede “a metà”, nel volume Farmacie di Milano, anno 1970, versato in atti) deve intendersi assegnato alla sede n. 365 su entrambi i lati.

Ciò comporta indubbiamente che in adiacenza ad entrambi i lati di detto tratto di strada non possono essere allocati i locali di una sede  farmaceutica diversa dalla n. 365.

8.3. La questione che si pone nella presente controversia è stabilire quali siano i presupposti per ritenere adiacente ad una via (o piazza) i locali di una farmacia, dal momento che nel caso in esame i locali della farmacia zona 1 di via Bisceglie sono posti non sul ciglio (o immediatamente dopo il marciapiedi) di via delle Forze armate ma in posizione arretrata per circa 50 m. (dopo un parcheggio all’aperto e nell’ambito di un porticato a piano terra) con avvicinamento a via Zurigo ed in posizione perpendicolare rispetto all’andamento di via delle Forze Armate.

Al riguardo si deve ritenere che l’elemento da tener presente non è tanto la distanza dei locali dal ciglio della strada ma unicamente la strada sulla quale affaccia l’accesso ai locali dell’esercizio farmaceutico, ovvero l’ultima strada che percorre l’utente per entrare in essi, essendo la formazione delle sedi farmaceutiche condizionata anche dalle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione.

Per cui diventa essenziale nella specie determinare se la farmacia zona 1 di via Bisceglie ha comunque l’accesso ai propri locali su via delle Forze Armate o su altra strada (o piazza) estranea alla circoscrizione di pertinenza della sede n. 365.

Al fine di avere esatta conoscenza dello stato dei luoghi, il TAR ha disposto apposita istruttoria, la quale ha chiarito innanzitutto che ai locali della farmacia della zona 1 si accede da via delle Forze Armate, attraverso un porticato delimitato sulla dx da una inferriata. La verificazione ha però evidenziato che l’utente può anche effettuare un percorso alternativo e precisamente imboccare via Beltrami e quindi attraverso una strada non denominata che parte sulla dx a circa 250 m. dal semaforo (senso di marcia verso l’incrocio Forze Armate-Beltrami) e che prosegue per circa 150 m. fino ad uno slargo prospiciente una struttura denominata “Centro giovani”; si accede poi all’area esterna (giardino) del Centro, che si costeggia sulla dx, percorrendo un viottolo lastricato. Al termine si svolta a sx e si giunge ad un passaggio con cancello posto a dx del camminamento, il cui dispositivo di chiusura risulta inutilizzabile. Superato il passaggio si accede ad uno slargo, attraverso il quale, dopo una ventina di m. si raggiunge la farmacia oltrepassando una cancellata priva di serramento.

Evidentemente il percorso alternativo con l’imbocco di via Beltrami ha carattere secondario in relazione alla maggiore lunghezza di esso (circa 200-300 m.) e l’attraversamento di viottoli interni vari e con arrivo al medesimo porticato, cui si perviene passando da via delle Forze Armate.

Con la conseguenza che deve ritenersi corroborata da sufficienti elementi di prova la tesi di parte ricorrente secondo cui i locali della farmacia di zona 1 di via Bisceglie sono sostanzialmente adiacenti a via delle Forze Armate.

Del resto la stessa USL, con il provvedimento del 1996, aveva implicitamente ritenuto che i locali prescelti dal dott. Cattaneo in via delle Forze Armate 179 si trovassero al di fuori della sede di pertinenza della zona 1, per averlo avvertito che, in mancanza da parte dell’Amministrazione comunale di un’autonoma denominazione toponomastica dell’area, al titolare della farmacia sarebbe stato assegnato un termine per la collocazione dell’esercizio farmaceutico nell’ambito della delimitazione di cui alla delibera G.R. del 12.10.1993.

E’ pur vero che l’Amministrazione comunale ha poi attribuito all’area su cui si affacciano il locali della farmacia della zona 1 una nuova denominazione (piazza pedonale Olivelli) con la delibera n. 403/1998, ma ciò non ha eliminato l’adiacenza dei locali a via delle Forze Armate e non ha comportato delle variazioni sulle sedi farmaceutiche 365 e della zona 1, che pertanto continuano ad avere la medesima circoscrizione territoriale, in mancanza di una modifica dei relativi confini da parte della Regione.

Ne discende che è inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa della delibera comunale n. 403/1998, come del resto eccepito dal Comune.

9. per quanto considerato, assorbite le altre doglianze l’appello deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza del TAR, debbono essere accolti il ricorso n. 953/1997 ed in parte il ric. n. 3815/1998, con conseguente annullamento delle delibere n. 1135/1996 e n. 1149/1998, ferma restando la delibera comunale n. 403/98.

Le spese di entrambi i gradi giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma parziale della sentenza del TAR, accoglie il ric. n. 953/97 ed in parte il ric. n. 3815/1998, con conseguente annullamento delle delibere n. 1135/1996 e n. 1149/1998.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2006 con l’intervento dei Signori:

Raffaele Iannotta                             Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani         Consigliere

Goffredo Zaccardi                          Consigliere

Aniello Cerreto                               Consigliere estensore

Adolfo Metro                                 Consigliere

 

 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto    f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 settembre 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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