REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
in forma semplificata ex art. 26 IV comma della L. n. 1034/1971, nella camera di consiglio del 14 giugno 2005
sul ricorso in appello nr. 7391/2005 R.G., proposto dal Comune di CARATE BRIANZA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella e Francesco Guido Romanelli con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Cosseria, n. 5;
CONTRO
il dott. SIRONI FEDERICO rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziano Ugoccioni e Antonella Giglio, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la seconda via A. Gramsci n. 14 e l’avv. Muto Silvano, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia-Milano sez. I n. 3396/2005.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa,
Alla camera di consiglio del 22.11.2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro, sentiti gli avvocati Romanelli e Giglio;
FATTO
Rilevato:
- che con il ricorso di I grado il dott. Federico Sironi ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Carate Brianza, con la quale è stato designato alla carica di difensore civico comunale l’Avv. Silvano Muto, carica alla quale anche il ricorrente era candidato;
- che la sentenza di I grado ha annullato la delibera in quanto alla votazione ha partecipato il consigliere comunale Davide Muto, fratello del candidato designato, con violazione dell’art. 78, co. 2° del D.Lgs. n. 267/00, che impone agli amministratori l’astensione dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
Considerato che i motivi di appello proposti dal comune non appaiono fondati in quanto:
- non appare ammissibile l’affermazione secondo cui soltanto i consiglieri comunali, in quanto titolari del munus alla nomina, ed in particolare i consiglieri dissenzienti, sarebbero legittimati ad impugnare la delibera viziata, atteso che la delibera può ledere l’interesse di altri soggetti;
- non possono considerarsi controinteressati i consiglieri che hanno partecipato alla delibera, ed in particolare quelli il cui voto ha reso invalida la delibera, atteso che oggetto di gravame è la delibera quale risultante dalla sommatoria dei voti dei soggetti partecipanti che, in quanto tale, è riferibile all’amministrazione, e pertanto, giustamente il gravame è stato notificato al comune, quale titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto;
- non può ritenersi che il dott. Sironi non sia titolare dell’interesse a ricorrere in quanto ineleggibile per il fatto di ricoprire un incarico direttivo in un partito politico, atteso che, ai sensi dell’art. 49.6 dello Statuto del Comune, l’incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la decadenza dalla carica solo se l’interessato non ne fa cessare la causa entro 30 giorni dalla contestazione;
- è inammissibile la censura secondo cui il ricorrente non sarebbe dotato di competenza giuridico-amministrativa, atteso che trattasi di valutazione di merito non censurabile e che in ogni caso è incontestato che il dott. Sironi è in possesso della laurea in economia e commercio e che tale titolo rientra tra quelli previsti dall’art. 49.3 dello Statuto;
- è infondata la censura in ordine alla mancanza di prova sul rapporto di parentela tra il consigliere comunale e il designato all’incarico di Commissario civico, atteso che tale prova risulta in atti;
- non rileva il fatto che il dott. Sironi, nella votazione, non abbia riportato alcun voto favorevole, atteso che è sufficiente a qualificare il suo interesse il mero profilo strumentale volto alla rimozione dell’attività amministrativa illegittimamente esercitata;
- è infondata la censura relativa al quorum, in quanto, a prescindere dalla valutazione della validità della delibera in relazione alla sola partecipazione del consigliere incompatibile, va rilevato che la norma dello Statuto non può che essere interpretata in conformità al principio ispiratore della funzione del Difensore civico, per il quale è prevista, ai fini della designazione, una maggioranza qualificata, a garanzia della sua autonomia rispetto alle forze politiche, volta ad evitare che lo stesso venga scelto solo dalla maggioranza consiliare; pertanto, il richiamo alla “maggioranza dei due terzi dei consiglieri” di cui all’articolo 49.1, deve intendersi riferita alla totalità dei consiglieri assegnati al comune e non a quella dei consiglieri presenti alla votazione; da ciò, l’infondatezza della censura;
- infondata, infine, in relazione al puntuale disposto dell’art. 78.2 del D. Lgs. N. 267/00, è l’ultima censura relativa all’asserita mancanza di conflitto di interessi, in relazione alla fattispecie in esame.
Per tali motivi, l’appello deve essere respinto, perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando, respinge l’appello meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del giudizio, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 novembre 2005, alla presenza dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Adolfo Metro Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 9 ottobre 2006
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale |