REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 902/2006, proposto da Lenti Franco, Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Pietra Marazzi (AL), rappresentato e difeso dall’avv. Bruna Bruni e presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Umberto n. 65,
contro
il Comune di Pietra Marazzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Negro ed elettivamente domiciliato in Torino, Via San Quintino n. 40 (Studio avv. Bertacchi),
e nei confronti
del sig. Moscardo Giovanni Pietro, quale controinteressato;
avverso
il silenzio rifiuto mantenuto dalla suddetta amministrazione comunale di Pietra Marazzi intimata, in seguito alla richiesta di accesso ai documenti presentata dal ricorrente Dott. Lenti Franco in qualità di Consigliere Comunale in data 13.05.2006 – prot. n. 1649,
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine all’amministrazione comunale convenuta di esibizione della documentazione richiesta e del rilascio di copie.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietra Marazzi;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 6 settembre 2006 il Referendario Giorgio Manca;
Uditi per la parte ricorrente l’avvocato Bruni e per l’Amministrazione resistente l’avvocato l’avv. Negro:
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. – Espone il ricorrente di aver presentato al Comune di Pietra Marazzi, nella sua specifica qualità di consigliere comunale, istanza di accesso per ottenere il rilascio di copia semplice, senza allegati, del Libro Giornale di cassa 2005 e del Libro Mastro 2005. Ciò in vista della convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio 2005.
In ordine a tale istanza l’amministrazione comunale non ha adottato alcuna determinazione espressa. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990, risulta pertanto decorso.
2. – Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 2 D.P.R. n. 352/1992, nonché degli artt. 7 e 31 L. n. 142/1990 e art. 24 L. n. 816/1985 così come recepiti dagli artt. 10 e 43 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali”, rilevando che l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dal Comune intimato deriva, in specie, dalla peculiare posizione giuridica del consigliere comunale si rispecchia nell’ampiezza con la quale viene riconosciuto, dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto d’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione comunale funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. – Con memoria del 3 agosto 2006 si è costituito in giudizio il Comune di Pietra Marazzi, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Nella Camera di consiglio del 25 maggio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. - Il ricorso è manifestamente fondato.
Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3744; del Consiglio di Stato si vedano, tra le più recenti, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471; sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855), con argomentazioni pienamente condivise dal Collegio e dalle quali nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi, “al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione” (così Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a rilasciare la documentazione richiesta.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto:
- accerta il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.- ordina al Comune di Pietra Marazzi di provvedere, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ad esibire e rilasciare in copia i documenti indicati nell’istanza del 13 maggio 2006, prot.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 settembre 2006, con l'intervento dei magistrati:
Ivo CORREALE Presidente f.f.
Giorgio MANCA Referendario, estensore
Emanuela LORIA Referendario
Il Presidente f.f. L’Estensore
Il Direttore Segreteria II Sezione
Depositata in Segreteria
il 4 ottobre 2006
Il Direttore Segreteria II Sezione
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