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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 10/10/2006 n. 4900
Tratti distintivi dell'appalto di servizi dalla concessione di servizi pubblici. Applicabilità della revisione del prezzo nel caso di appalto di servizi.

Ai fini della sussistenza di una concessione di servizi, secondo la stessa definizione che si rinviene nelle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici e di servizi, è necessario che l'affidatario del servizio ricavi in tutto o in parte la remunerazione del servizio dalla cessione frazionata che ne faccia al pubblico degli utenti (in genere secondo una tariffa prefissata o concordata con la amministrazione concedente) e non già in virtù di un canone o di un prezzo corrisposto dalla Amministrazione. Pertanto, qualora l'affidatario del servizio si sia impegnato ad eseguire il servizio in favore del presidio sanitario verso il corrispettivo di un prezzo fissato in contratto in un importo annuo prestabilito, da corrispondersi da parte della AUSL, si verte in ipotesi di appalto e non già concessione di servizio riabilitativo, atteso l'evidente carattere bilaterale del rapporto quanto alle obbligazioni vicendevolmente assunte. Conseguentemente l'affidatario del servizio ha diritto alla revisione del prezzo posto che la mancata previsione contrattuale in ordine al compenso revisionale dà senz'altro luogo nella specie alla inserzione automatica, ai sensi dell'art. 1339 cc, della disposizione normativa (avente carattere imperativo in quanto mirante a soddisfare interessi di ordine pubblico) di cui all'art. 6 della L. 537/93 (come modificata dall'art. 44 della L. 724/94) prevedente appunto la obbligatoria previsione della clausola di revisione prezzi per i contratti, quale quello in esame, ad esecuzione continuativa e periodica.

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente 

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore

TOMMASO CAPITANIO Ref.   

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Visto il ricorso 1426/2006 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI

rappresentato e difeso da:

BALDUCCI PIERLUIGI

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI, 60

presso

MASSA FEDERICO

 

contro

AZIENDA U.S.L. TA/1

 

per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo di appalto ai sensi dell’art. 6, L. n. 537 del 24.12.1993 e successivamente modificata ed integrata;

per la condanna dell’Azienda al pagamento delle somme determinate a titolo di revisione del prezzo alla data di presentazione del ricorso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUSL TA/1

Udito nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2006 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Balducci e Caricato;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione di legge: art. 6 L. n. 537/1993 e successive mod. e int.;

Considerato che il ricorso è fondato onde può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 l.TAR;

considerato, anzitutto, con riguardo al profilo della contestata giurisdizione di questo giudice a conoscere della presente controversia, che la questione è palesemente infondata, posto che ai sensi dell’art. 6 comma 19 della L. 537/93 il giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva anche nelle controversie derivanti dall’applicazione della obbligatoria clausola revisionale di cui al comma 4 del medesimo articolo;

considerato, quanto al merito della pretesa azionata col ricorso all’esame, che il rapporto inter partes ha pacifica natura di contratto di appalto di servizi come risulta evidente, oltre che dal chiaro tenore letterale dei contratti esibiti (in particolare del contratto rep. N. 433 del 21.12.2000 relativo alla struttura di Taranto e del contratto n. 423 del 13.10.2000 relativo alla struttura di Massafra) nonchè dai riferimenti normativi ivi operati, dall’elemento scriminante (rispetto all’istituto concessorio) secondo cui la cooperativa ricorrente si è impegnata ad eseguire il servizio riabilitativo in favore dell’intimato presidio sanitario verso il corrispettivo di un prezzo fissato in contratto in un importo annuo prestabilito, da corrispondersi da parte della ridetta AUSL;

considerato, per vero, che ai fini della sussistenza di una concessione, secondo la stessa definizione che si rinviene nelle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici e di servizi, è necessario che l’affidatario del servizio ricavi in tutto o in parte la remunerazione del servizio dalla cessione frazionata che ne faccia al pubblico degli utenti (in genere secondo una tariffa prefissata o concordata con la amministrazione concedente) e non già in virtù di un canone o di un prezzo corrisposto dalla Amministrazione;

considerato, pertanto, che non ha pregio la eccezione della AUSL intimata a tenor della quale nella specie si verterebbe in ipotesi di concessione di servizio riabilitativo e non già di appalto, avuto riguardo al rapporto trilatero instaurato tra la Asl, la cooperativa ricorrente ed il pubblico dei fruitori del servizio di significativa rilevanza sul piano della tutela della salute, atteso al contrario l’evidente carattere bilaterale del rapporto quanto alle obbligazioni vicendevolmente assunte;

considerato che a diverse conclusioni non può condurre il richiamato arresto del Consiglio di Stato n. 1865/06, in cui peraltro in modo non condivisibile si fa discendere l’inapplicabilità dell’istituto revisionale alle concessioni dalla difficoltà di ricomprendere queste ultime nell’alveo dei contratti di durata cui espressamente si riferisce l’art. 6 della L. 537/93;

considerato, infatti, che l’inapplicabilità dell’istituto revisionale alle concessioni non è ricollegabile alla natura del rapporto nascente dal titolo concessorio (solitamente regolato da un contratto di durata cui in tesi potrebbe applicarsi il ridetto art. 6 L.537/93) quanto al fatto che normalmente nella concessione manca un prezzo cui applicare la revisione medesima (giacchè -come detto- il corrispettivo del concessionario è rappresentato nella maggior parte dei casi dal diritto di utilizzare l’opera o il servizio che ne forma oggetto mediante cessione frazionata dello stesso al pubblico degli utenti);

considerato che alla luce dei rilievi che precedono, ed alla sicura qualificazione in termini di contratto di appalto del rapporto inter parte, merita di essere accolta la domanda della ricorrente cooperativa volta ad ottenere nella specie la revisione del prezzo, posto che la mancata previsione contrattuale in ordine al compenso revisionale dà senz’altro luogo nella specie alla inserzione automatica, ai sensi dell’art. 1339 cc, della disposizione normativa ( avente carattere imperativo in quanto mirante a soddisfare interessi di ordine pubblico) di cui all’art. 6 della L. 537/93 (come modificata dall’art. 44 della L. 724/94) prevedente appunto la obbligatoria previsione della clausola di revisione prezzi per i contratti- quale quello in esame- ad esecuzione continuativa e periodica; 

 considerato che, come questo TAR ha di recente precisato nella sentenza del 14 giugno 2006 ( nella causa Sieco c. Comune di Laterza) il meccanismo legale ( art. 6 cit.) di aggiornamento del canone d’appalto prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente  dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni;

considerato che a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto di statistica di tali dati, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte della disposizione legislativa, concludendo in modo unanime che in mancanza di questi la revisione debba essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2002, n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373) e che pertanto anche nel caso all’esame il diritto al compenso revisionale in favore della ricorrente cooperativa va riconosciuto nei suddetti limiti;

considerato in definitiva che per quanto detto il ricorso merita di essere accolto e che, sulle spese di lite, giusti motivi depongono per la loro compensazione tra le parti;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto ordina alla intimata Azienda sanitaria di provvedere alla liquidazione della revisione del prezzo d’appalto in favore della cooperativa ricorrente, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2006

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore

 

Pubblicata il 10 ottobre 2006

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