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TAR Puglia, Bari, sez. I, 10/1/2007 n. 41
Sulla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche e sull'esercizio da parte di un comune del diritto di prelazione sulle sedi di nuova istituzione.

Quando la modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche avvenga seguendo il procedimento di revisione biennale di cui all'art. 2 della l. 2.4.1968, n. 475 e s.m.i., e quindi sulla base di esigenze legate ai mutamenti demografici e topografici intervenuti anziché a seguito di esigenze diverse, le determinazioni dell'Amministrazione non necessitano di una particolare motivazione, essendo sufficiente l'individuazione (anche per relationem) dei presupposti di fatto idonei a legittimare le modifiche apportate. Il provvedimento di revisione della pianta organica, siccome atto di programmazione, non necessita di previa comunicazione ai singoli farmacisti ai sensi dell'art. 7 L. nr. 241/90, giacché la partecipazione degli stessi è garantita attraverso la previa acquisizione del parere dell'Ordine professionale, come previsto dalla normativa vigente.

L'amministrazione può esercitare il diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, trattandosi di esercizio di un potere che è espressione di quella particolare preminenza che il legislatore ha riconosciuto al Comune nell'esercizio del servizio farmaceutico nell'interesse della collettività, come tale non necessitante di una particolare esplicitazione delle ragioni sottostanti. In secondo luogo, la procedura prescelta nella specie (costituzione di società mista con partecipazione maggioritaria e minoritaria del Comune) è quella disciplinata dagli artt. 113 e 116 del D. Lgs. nr. 267/00, che, rispetto a quella di cui all'art. 9, lett. d), L. nr. 475/68, non soffre il vincolo della predeterminazione legale dei soci, che in base alla norma da ultimo citata dovrebbero essere necessariamente farmacisti già dipendenti dal Comune. Secondo la giurisprudenza prevalente, la procedura ex artt. 113 e 116 D. Lgs. nr. 267/00 può tranquillamente essere scelta in deroga a quella prevista dalla normativa preesistente, ciò che è, all'evidenza, quanto verificatosi nel caso di specie.

Materia: servizio farmaceutico / pianta organica delle farmacie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n. 368 del 2006 proposto da De Palo Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Venezia, 14,

 

CONTRO

- il Comune di Bitonto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Lanno ed elettivamente domiciliato in Bari alla via S. Francesco d’Assisi, 15;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonia Molfetta ed elettivamente domiciliata in Bari alla piazza G. Garibaldi, 23 (studio dell’avv. Vittorio Triggiani);

- la A.U.S.L. BA/4, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Colella ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari al Lungomare Starita, 6;

 

e nei confronti

- dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, non costituito nel presente giudizio;

- di Vacca Oronzo, Saracino Anna e Longo Donadio M., non costituiti nel presente giudizio;

 

per l’ annullamento, previa sospensiva,

I) della deliberazione nr. 1807 del 6.12.2005 della Giunta della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. nr. 155 del 15.12.2005, avente ad oggetto “Art. 1 legge 362 del 8.1.1991. Revisione pianta organica biennio 2001/02 delle farmacie del Comune di Bitonto (BA) nel territorio della A-S.L. BA/4. Richiesta pubblicazione”, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, come i pareri resi al riguardo dal Comune di Bitonto e dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari (non conosciuti), e la proposta di revisione della pianta organica per il biennio 2001/2002 delle farmacie del Comune di Bitonto formulata dal Direttore Generale della A.U.S.L. BA/4 con la deliberazione nr. 457 del 7.3.2005;

II) della deliberazione nr. 775 del 25.5.2004 della Giunta della Regione Puglia, nella parte in cui invita la A.U.S.L. BA/4 a predisporre una proposta di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Bitonto relativa al biennio 2001/2002, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 26.5.2006 e 23.6.2006, con i quali, oltre a gravare ulteriormente i provvedimenti suindicati, il ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento:

III) della deliberazione nr. 16 del 22.3.2006 del Consiglio Comunale di Bitonto, pubblicata all’albo pretorio sino al 14.4.2006, avente ad oggetto “Deliberazione di G.R. nr. 1807 del 06/12/2005 – presa d’atto – esercizio del diritto di prelazione per nr. 2 farmacie comunali. Costituzione di una società a partecipazione pubblico-privata”, e degli atti e provvedimenti ad essa comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del 20.12.2006, il Referendario, dott. Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Palieri per il ricorrente, l’avv. Colapinto, in sostituzione dell’avv. Lanno, per il Comune di Bitonto, l’avv. Molfetta per la Regione Puglia e l’avv. Rubino, in sostituzione dell’avv. Colella, per la A.U.S.L. BA/4;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006, depositato il 28 successivo, il dott. Vincenzo De Palo, titolare della sede farmaceutica nr. 8 della pianta organica del Comune di Bitonto, ha impugnato gli atti ed i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, relativi all’approvazione della nuova pianta organica, che – fra l’altro – prevede nr. 14 sedi farmaceutiche in luogo delle 11 preesistenti.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

Violazione degli artt. 32 e 97 Cost.; Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 della legge nr. 241 del 1990; Violazione dell’art. 22 L.R. nr. 36 del 1984; Violazione dell’art. 28 della legge nr. 833 del 1978; Violazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. nr. 1275 del 1971; Violazione del D.P.R. nr. 223 del 1989; Violazione degli artt. 1 e 2 della legge nr. 475 del 1968; Violazione del R.D. nr. 1706 del 1938 e R.D. nr. 1265 del 1934; Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; Eccesso di potere per irrazionalità ed irragionevolezza; Difetto di motivazione: le determinazioni adottate dall’Amministrazione in sede di revisione della pianta organica appaiono non sorrette da adeguata motivazione e per di più irrazionali, dal momento che tutte e tre le sedi farmaceutiche di nuova istituzione (nn. 12, 13 e 14) sono individuate in direzione nord-est della città, lungo le direttrici verso il Comune di Giovinazzo, della frazione di S. Spirito e dell’aeroporto, tutte zone meno popolose delle altre e già adeguatamente coperte dall’assistenza farmaceutica, mentre altre zone, come quelle poste in direzione sud-ovest, lungo le direttrici viarie verso Terlizzi e verso Palombaro, ovvero in direzione sud-est, lungo le direttrici viarie verso Palo del Colle e verso Modugno, già intensamente popolate e destinate dai vigenti strumenti urbanistici a nuovi importanti insediamenti abitativi, restano prive di adeguata assistenza; inoltre, in violazione della disciplina relativa all’approvazione della pianta organica biennale, nel dicembre 2005 era stata approvata non la pianta organica per il biennio successivo (2006/2007), e nemmeno per il biennio in corso (2004/2005), ma quella del biennio 2001/2002, sulla base dei dati demografici del dicembre 2001, senza che tale condotta potesse essere giustificata dal fatto che comunque si trattava di un aggiornamento rispetto alla pianta organica previgente, trattandosi comunque di atti non corrispondenti all’interesse pubblico attuale; pertanto, non vi era alcuna contezza in ordine ai dati demografici posti a sostegno delle determinazioni assunte; ancora, malgrado i precedenti provvedimenti di approvazione delle piante organiche per i bienni 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 e 1995/96, già impugnati dagli interessati, fossero stati annullati in autotutela, e sebbene si fosse ritenuto di avvisare preventivamente anche l’odierno ricorrente dell’avvio del procedimento di approvazione della nuova pianta organica, nessuno dei rilievi formulati dagli interessati era stato preso in considerazione, così riproducendo i vizi di legittimità già in precedenza lamentati avverso i pregressi provvedimenti; infine, il parere reso dal Comune di Bitonto non risultava reso dall’organo consiliare, in violazione del riparto normativo delle competenze in materia.

Il ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Il Comune di Bitonto si è costituito in data 6 marzo 2006, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e della domanda cautelare; con successiva memoria del 20 marzo, ha poi articolatamente controdedotto alle censure di parte ricorrente assumendone l’infondatezza.

In data 14 maggio 2006 si è costituita l’A.U.S.L. BA/4, affermando l’infondatezza ed inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.

In data 21 marzo 2006 si è altresì costituita la Regione Puglia, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse,e nel merito argomentando anch’essa nel senso dell’inconsistenza delle doglianze formulate in ricorso e chiedendone la reiezione.

Con motivi aggiunti notificati il 15-16 maggio 2006, depositati in Segreteria il 26 successivo, il ricorrente altresì, all’esito di accesso eseguito presso l’Amministrazione sanitaria, oltre a reiterare le censure già formulate avverso gli atti impugnati, ha dedotto i seguenti ulteriori profili di illegittimità:

Violazione dell’art. 22 L.R. nr. 36 del 1984, come sostituito dall’art. 6 L.R. nr. 17 del 1990; Violazione degli artt. 42, 48, 50 e 107 del D. Lgs. nr. 267 del 2000; Incompetenza; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; Eccesso di potere per sviamento: la pianta organica de qua risulta approvata senza il parere della competente Commissione consiliare, avendo la Giunta Regionale dichiarato sussistere il parere favorevole del Comune di Bitonto, laddove in realtà tale parere non risulta reso, esistendo agli atti unicamente una nota del 29.12.2004 (prot. nr. 23084) del Sindaco di Bitonto di riscontro a chiarimenti richiesti dall’Ordine dei Farmacisti, atto interlocutorio inidoneo a tener luogo del prescritto parere, anche in considerazione dell’evidente incompetenza del Sindaco; né può legittimamente invocarsi l’art. 22, comma III, L.R. nr. 36/84, secondo cui i pareri del Comune e dell’Ordine dei Farmacisti qualora non resi tempestivamente devono considerarsi favorevoli, trattandosi di disposizione che per il suo tenore letterale non può applicarsi ai pareri suindicati, richiesti dal primo comma dello stesso art. 22, ma a quelli resi dalle altre UU.SS.LL. ai sensi del secondo comma.

Con memoria del 5 giugno 2006, il Comune di Bitonto ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto non diretti avverso provvedimenti nuovi o non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, o comunque tardivi, e nel merito ne ha argomentatamene assunto l’infondatezza, opponendosi altresì all’accoglimento della domanda cautelare.

In data 6 giugno 2006 anche la Regione Puglia, oltre a ribadire l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse, ha argomentato nel senso dell’infondatezza dei motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2006, la trattazione della domanda incidentale di sospensiva è stata differita su richiesta di parte ricorrente, per essere abbinata all’esame del merito.

Il 23 giugno 2006, peraltro, il ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti, notificati il 13 giugno, con i quali ha gravato anche l’ulteriore deliberazione consiliare in epigrafe meglio indicata, riproponendo le censure già articolate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, ed aggiungendovi il seguente ulteriore motivo di gravame:

Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione degli artt. 112 e ss. D. Lgs. nr. 267/00; Violazione degli artt. 1 e 3 della legge nr. 241 del 1990; Violazione dell’art. 9 della legge nr. 475 del 1968; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; Eccesso di potere per sviamento: l’Amministrazione non ha motivato la scelta di esercitare il diritto di prelazione, né quella di ricorrere al modulo operativo della società mista, peraltro non utilizzabile, essendo circoscritto dalla legge all’ipotesi di società mista costituita fra il Comune ed i farmacisti che prestino servizio presso farmacie di cui lo stesso Comune abbia la titolarità, mentre nella specie il Comune di Bitonto non ha la titolarità di alcuna farmacia.

Con memoria del 6 luglio 2006, il Comune di Bitonto ha replicato alle censure contenute nei secondi motivi aggiunti, assumendone l’infondatezza.

Da ultimo, sia l’Amministrazione comunale che la Regione Puglia hanno depositato memorie conclusive, rispettivamente il 7 ed il 9 dicembre 2006, ricapitolando tutte le loro eccezioni ed argomentazioni difensive e concludendo per il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza del 20 dicembre 2006, la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

1. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevate dalle parti resistenti, in quanto le doglianze del ricorrente risultano palesemente infondate nel merito.

2. Ed invero, la questione centrale attorno a cui ruotano le censure di parte ricorrente è quella delle modalità con cui è stata realizzata la revisione della pianta organica del Comune di Bitonto, secondo il De Palo sulla base di dati anagrafici incerti ed insufficienti, e con scelte immotivate ed irrazionali.

In particolare, si lamenta il fatto che le tre sedi farmaceutiche di nuova istituzione siano state localizzate in zone del territorio comunale non caratterizzate da un reale fabbisogno in rapporto all’incremento demografico, mentre sarebbero rimaste sguarnite altre zone dove tali esigenze erano più immediate ed attuali.

Al riguardo – in disparte ogni approfondimento sull’effettiva sussistenza  di un interesse del ricorrente a censurare siffatte scelte dell’Amministrazione, le quali appaiono sfornite di diretta lesività per il singolo titolare di sede farmaceutica -, è opportuno evidenziare come dette scelte, in quanto espressione tipica di discrezionalità tecnico-amministrativa in subiecta materia, siano sindacabili in sede giurisdizionale, all’evidenza, solo in ipotesi di manifesta irrazionalità o contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.12.2001, nr. 6196; T.A.R. Veneto, Sez. II, 14.1.2005, nr. 61; T.A.R. Pescara, 8.2.2002, nr. 248).

Ad avviso del Collegio, tali ipotesi non ricorrono nella specie.

Infatti, risulta ampiamente documentato dall’Amministrazione comunale (cfr. memoria di costituzione e documenti allegati) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la localizzazione delle tre nuove sedi nella zona a nord-est del Comune di Bitonto è legata allo sviluppo edilizio ed all’incremento demografico già in essere in tali aree, che nel vigente P.R.G. risultano inserite in zona di espansione “C2” e di completamento “B2”, avendo già conosciuto fin dagli anni Novanta il sorgere di nuovi insediamenti abitativi ed una consistente crescita della popolazione residente; laddove le aree a sud risultano assoggettate a vincoli ambientali, e pertanto neanche in prospettiva appare verosimile che possano essere interessate da un significativo incremento demografico.

Ciò premesso, poco conta approfondire i termini ed i dettagli della querelle tra le parti in ordine all’interpretazione dei dati demografici presenti e futuri, contando unicamente la circostanza che le scelte dell’Amministrazione, come peraltro condiviso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari nella seduta del 21.2.2005 (cfr. documento nr. 20 delle produzioni del ricorrente in data 26.5.2006), sia stata ancorata a dati certi ed oggettivi, tali da renderla certamente non irragionevole né astratta sul piano logico.

3. Gli elementi testé richiamati sono stati evidenziati dalle Amministrazioni resistenti nel corso del giudizio, ed erano solo indirettamente evincibili dalla documentazione versata in atti del procedimento di approvazione della nuova pianta organica: ed infatti, nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta anche la carenza assoluta di motivazione in ordine alle scelte adottate.

Anche questa censura, ad avviso del Collegio, è priva di fondamento.

Sul punto, va condivisa l’impostazione delle Amministrazioni resistenti secondo la quale, in armonia con quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, quando la modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche avvenga seguendo il procedimento di revisione biennale di cui all’art. 2 della legge 2.4.1968, nr. 475 e s.m. e i., e quindi sulla base di esigenze legate ai mutamenti demografici e topografici intervenuti anziché a seguito di esigenze diverse, le determinazioni dell’Amministrazione non necessitano di una particolare motivazione, essendo sufficiente l’individuazione (anche per relationem) dei presupposti di fatto idonei a legittimare le modifiche apportate (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20.7.2005, nr. 1285).

Ciò anche in considerazione nella natura automatica e dovuta della revisione biennale della pianta organica, tenuto conto dei mutamenti demografici intervenuti.

Tanto premesso, risulta incontestato inter partes che nel Comune di Bitonto la pianta organica delle sedi farmaceutiche ancora in vigore all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati era quella relativa al biennio 1995/96.

Nel frattempo, come evidenziato dall’Amministrazione regionale, la popolazione residente era aumentata di circa 15.000 unità, sicché s’imponeva, in ottemperanza all’obbligo di istituire una farmacia ogni 4000 abitanti previsto dall’art. 1 L. nr. 475/68 per i Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, l’aumento delle sedi farmaceutiche da 11 a 14.

Risulta pertanto congruamente motivata, e anzi dovuta – ove se ne intendesse dubitare –, anche la stessa scelta di aumentare di tre unità il numero delle sedi farmaceutiche istituite sul territorio comunale (ché della loro localizzazione già si è detto).

Pertanto, anche gli effetti riflessi delle determinazioni adottate sugli interessi di singoli farmacisti, fra cui l’odierno ricorrente (e, in particolare, la ridefinizione dei confini territoriali delle sedi nn. 7 e 8), devono ritenersi legittimi alla luce della valutazione globale dell’interesse della collettività ad un’adeguata assistenza farmaceutica: infatti, come evidenziato dalle parti resistenti, tale interesse è quello perseguito dalla procedura di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, non potendo prevalere su di esso interessi privati quale è quello del singolo farmacista al mantenimento di un’utenza più o meno ampia.

4. Infondata è anche l’ulteriore doglianza contenuta nel ricorso introduttivo, in ordine all’inadeguatezza dei dati demografici (risalenti al biennio 2001/2002) su cui si sono basate le scelte dell’Amministrazione.

Al riguardo, giova richiamare anzi tutto la consolidata giurisprudenza secondo cui il termine biennale per la revisione delle piante organiche, stabilito dal citato art. 2 L. nr. 475/68, non è perentorio ma meramente ordinatorio (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 2.5.2005, nr. 573; T.A.R. Basilicata, 15.4.2002, nr. 278; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 26.4.2000, nr. 433), con la conseguenza che, qualora detta revisione avvenga in ritardo rispetto alla scadenza, i dati statistici di riferimento devono essere descritti dalla situazione che si sarebbe dovuta considerare se la revisione stessa fosse stata effettuata tempestivamente (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 15.12.2000, nr. 2497).

Insomma, a stretto rigore l’Amministrazione avrebbe potuto addirittura ancorarsi alla situazione demografica del biennio immediatamente successivo a quello (1995/96) di riferimento della pianta organica in vigore.

Ciò non è avvenuto, non solo per evidenti ragioni di ordine logico, ma anche perché la situazione amministrativa del Comune di Bitonto, come dimostrato dall’Amministrazione regionale resistente, era ancor più complessa: infatti, come si ricava dal parere reso dall’Ordine dei Farmacisti il 20.4.2004 in riscontro ad una prima richiesta dell’A.U.S.L. BA/4 (cfr. all. 2 alla memoria del 20.3.2006 della Regione Puglia), le piante organiche in vigore erano rimaste ancorate alla situazione demografica ed urbanistica rilevata alla data del 31.12.1985, e pertanto numerose inadeguatezze ed incongruenze, evidenziate anche da numerosi ricorsi giurisdizionali (fra cui uno proposto dallo stesso odierno ricorrente), erano emerse in ordine ai  provvedimenti di revisione della pianta organica adottati per alcuni bienni successivi (1983/84, 1987/88, 1989/90 e 1995/96).

Pertanto, con deliberazione di G.R. nr. 775 del 25.5.2004 (cfr. all. 3 alla memoria del 20.3.2006 della Regione Puglia) tali provvedimenti erano stati tutti revocati in autotutela, nella prospettiva di una globale e più aggiornata revisione della pianta organica.

Alla luce di ciò, non è solo di buon senso, come ritiene il ricorrente, il rilievo che la nuova pianta organica era comunque basata su dati più aggiornati di quelli precedenti: e anzi, come emerge dalla documentazione in atti, la decisione di “fermarsi” al biennio 2001/02 senza prendere in considerazione quello successivo (su cui pure si esprimeva la proposta della A.U.S.L. competente), fu determinata anche dalla circostanza che tra il 2001 ed il 2004 non vi erano stati mutamenti significativi nella popolazione residente, a fronte del rilevantissimo incremento demografico verificatosi invece negli anni Novanta.

5. Priva di pregio è anche l’ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazione degli argomenti addotti da alcuni farmacisti interessati, fra cui l’odierno ricorrente.

Sul punto, il Collegio richiama anzi tutto la consolidata giurisprudenza invocata dalle Amministrazioni resistenti, secondo cui il provvedimento di revisione della pianta organica, siccome atto di programmazione, non necessita di previa comunicazione ai singoli farmacisti ai sensi dell’art. 7 L. nr. 241/90, giacché la partecipazione degli stessi è garantita attraverso la previa acquisizione del parere dell’Ordine professionale, come previsto dalla normativa vigente (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 12.2.2003, nr. 269).

Nel caso di specie, solo per ragioni di opportunità l’Amministrazione regionale ritenne di comunicare l’avvio del procedimento teso all’approvazione della nuova pianta organica a quei farmacisti i cui ricorsi giurisdizionale avevano costituito una delle cause (non l’unica né la determinante) della revoca in autotutela dei precedenti provvedimenti relativi ai bienni anteriori.

In ogni caso, poiché nel corso del nuovo procedimento il ricorrente si limitò a produrre una nota con la quale si riportava alle argomentazioni svolte nel precedente ricorso giurisdizionale (cfr. all. 6 al ricorso introduttivo), deve ritenersi che le stesse siano state assorbite e superate dalle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine alla nuova pianta organica, la cui legittimità è stata innanzi ampiamente riscontrata.

6. Superata ed assorbita dai successivi motivi aggiunti, poi, è l’ultima censura articolata in ricorso introduttivo, in ordine all’incompetenza del Sindaco a rendere il parere del Comune necessario ex art. 22 L.R. 20.7.1984, nr. 36.

7. Ed invero, con il primo dei motivi aggiunti depositati il 26.5.2006, il ricorrente lamenta la mancanza del parere della Commissione consiliare competente, e comunque la mancanza del parere del Comune di Bitonto necessario a mente del primo comma del citato art. 22 L.R. nr. 36/84 (non potendo lo stesso considerarsi “supplito” da una nota a firma del Sindaco, organo manifestamente incompetente).

Sul punto, si sviluppa un contrasto interpretativo tra le parti in ordine alla applicazione della norma testé citata: da un lato, le parti resistenti assumono che l’eventuale mancata espressione del parere nei termini andava intesa quale parere favorevole, sulla scorta del meccanismo di cui al terzo comma dello stesso art. 22; al contrario, il ricorrente si appella ad un’interpretazione letterale di tale ultimo comma, il quale, facendo riferimento ai pareri di cui al “precedente comma”, non può riferirsi a quelli del Comune e dell’Ordine dei Farmacisti (che sarebbero dunque sempre necessari), ma unicamente a quelli cui accenna il secondo comma, e cioè quelli espressi in determinate circostanze dai Presidenti delle altre UU.SS.LL. interessate alla procedura.

Al riguardo, il Collegio ritiene di potersi considerare esonerato dall’approfondimento di questa querelle interpretativa, condividendo le considerazioni dell’Amministrazione comunale, secondo cui appare dimostrato, sulla base della documentazione in atti e di non confutabili argomenti di ordine logico, che, se anche sussistenti le irregolarità lamentate dal ricorrente (rectius: l’assenza del parere del Comune), il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso da quello in concreto raggiunto.

In tal senso, depongono molteplici elementi, e segnatamente:

a) il carattere in qualche modo necessitato e vincolato del procedimento di revisione della pianta organica, nei sensi che si sono sopra evidenziati;

b) il parere favorevole espresso, come già rilevato, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari, con riguardo non solo all’an della revisione, ma anche alla localizzazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione;

c) last but not least, il fatto che la nota del 29.12.2004 del Sindaco del Comune di Bitonto, seppure formalmente non idonea a tener luogo del prescritto parere, certamente dava certezza dell’adesione dell’Amministrazione comunale alle determinazioni della Regione, come dimostrato dal fatto che in essa si faceva richiamo ad una delibera consiliare (nr. 26 del 25.3.1999: all. 4 alla memoria del Comune di Bitonto del 5.6.2006) con la quale già da anni l’Amministrazione comunale aveva manifestato orientamento favorevole sia in generale alla proposta di revisione della pianta organica, sia in particolare alla necessità dell’istituzione in tale contesto di tre nuove sedi farmaceutiche.

Insomma, alla stregua di tali elementi documentali e logici, appare evidente che anche un’eventuale ripetizione della procedura di revisione della pianta organica non porterebbe a risultati diversi da quelli in concreto ottenuti, versandosi dunque nella situazione descritta dall’art. 21 octies della L. nr. 241/90, come modificato dalla L. nr. 15/05, secondo l’interpretazione ormai prevalente datane dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22.9.2005, nr. 506; T.A.R. Veneto, Sez. II, 13.9.2005, nr. 3421).

8. Anche l’autonoma censura articolata con i secondi motivi aggiunti appare destituita di fondamento.

Infatti, va innanzi tutto evidenziato come sia vano invocare la mancanza di motivazione in ordine alle scelte dell’Amministrazione relative all’esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, trattandosi – come insegna granitica giurisprudenza – di esercizio di un potere che è espressione di quella particolare preminenza che il legislatore ha riconosciuto al Comune nell’esercizio del servizio farmaceutico nell’interesse della collettività, come tale non necessitante di una particolare esplicitazione delle ragioni sottostanti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29.9.2004, nr. 423).

In secondo luogo, la procedura prescelta nella specie (costituzione di società mista con partecipazione maggioritaria e minoritaria del Comune), come si evince chiaramente dagli atti, è quella disciplinata dagli artt. 113 e 116 del D. Lgs. nr. 267/00, che, rispetto a quella di cui all’art. 9, lett. d), L. nr. 475/68, non soffre il vincolo della predeterminazione legale dei soci, che in base alla norma da ultimo citata dovrebbero essere necessariamente farmacisti già dipendenti dal Comune.

Secondo la giurisprudenza prevalente, la procedura ex artt. 113 e 116 D. Lgs. nr. 267/00 può tranquillamente essere scelta in deroga a quella prevista dalla normativa preesistente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 27.6.2002, nr. 2654), ciò che è, all’evidenza, quanto verificatosi nel caso di specie.

9. Alla soccombenza deve seguire la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che appare equo liquidare in euro tremila, da corrispondere pro quota alle parti resistenti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in complessivi tremila euro.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20.12..2006, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Gennaro   Ferrari                  Presidente

Dott. Concetta  Anastasi                Consigliere

Dott. Raffaele   Greco                    Referendario, est.

 

Depositata in segreteria

il 10 gennaio 2007

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