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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15/2/2007 n. 76
Sulla legittimità di un affidamento diretto del servizio idrico ad una società a capitale misto pubblico privato.

L'art. 113, c. 5, del d. lvo. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 14, lettera b) del d. lvo n. 269/2003, autorizza l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a favore di "società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche".
Pertanto, è legittimo l'affidamento diretto del servizio dell'attività di manutenzione degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie ad una società mista a prevalente partecipazione pubblica nelle more dell'espletamento della gara pubblica. Nel caso di specie, l'affidamento, seppur per un periodo di soli due mesi, è avvenuto a favore di una società a partecipazione prevalente pubblica, al cui capitale partecipano i soci privati, nella misura del 22,76% ciascuno. Tali ultimi soci, sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica. Ne discende l'assoluta legittimità del predetto affidamento, nel ricorso delle condizioni stabilite dall'art. 113, 5° c., lettera b) del d. lvo. n. 267/2000, nel testo sopra richiamato.

Materia: acqua / servizio idrico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO - Sezione seconda,

composto dai signori magistrati:

Dr. Pierina BIANCOFIORE – Presidente ff.

Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.

Dr. Carlo DELL’OLIO – Giudice

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sui ricorsi:

-  n. 400/2005, proposto da I.M.P.E.C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Giuseppe Abenavoli e Vittorio Chiriano,  elettivamente domiciliata in Catanzaro, Vico I Indipendenza n. 1, presso lo studio del secondo difensore,

 

CONTRO

l’Ente d’Ambito ATO Calabria 3 di Crotone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Megna e Francesco Scalzi, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio del secondo difensore,

 

nei confronti di

Amministrazione Provinciale di Crotone, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Campana e Francesco Scalzi, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio del secondo difensore,

Comuni di: Belvedere di Spinello, Cuccari, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale Strangoli, Umbriatico, Verzino, tutti in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, n.c.g.,

AKROS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter, Pasquale Di Rienzo e Stanislao De Santis, selettivamente domiciliata in Catanzaro v. Indipendenza n. 21, presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà,

 

per l’annullamento

- della nota prot. 330 del 25.03.2005 con la quale il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha comunicato alla ricorrente la scadenza del 31.03.2005 dell’affidamento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 3 di Crotone;.

- del provvedimento prot. 350 dell’1.04.2005 con cui il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha disposto la consegna di tutti gli impianti gestiti dalla ricorrente;

- della nota prot. 352 del 1.04.2005 con cui il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha convocato la Conferenza dei Sindaci;

- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’8.04.2005 con la quale è stata affidata, senza procedura dei evidenza pubblica, la gestione del servizio alla società mista AKROS S.p.a. nelle more dell’espletamento della gara pubblica;

 

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi, scaturenti dagli atti illegittimi impugnati;

-  n. 691/2005, proposto da I.M.P.E.C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Giuseppe Abenavoli e Vittorio Chiriano,  elettivamente domiciliata in Catanzaro, Vico I Indipendenza n. 1, presso lo studio del secondo difensore,

 

CONTRO

l’Ente d’Ambito ATO Calabria 3 di Crotone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Megna e Francesco Scalzi, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio del secondo difensore,

 

nei confronti di

Amministrazione Provinciale di Crotone, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Campana e Francesco Scalzi, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Purificato n. 18, presso lo studio del secondo difensore,

Comuni di: Belvedere di Spinello, Cuccari, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale Strangoli, Umbriatico, Verzino, tutti in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, n.c.g.,

AKROS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter, Pasquale Di Rienzo e Stanislao De Santis, selettivamente domiciliata in Catanzaro v. Indipendenza n. 21, presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà,

LICO SANTO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.g.,

 

per l’annullamento

- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 dell’8.04.2005, del bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti ubicati nella Provincia di Crotone affisso all’Albo pretorio della Provincia di Crotone in data 5.05.2005, prot. 15848 nonché del capitolato approvato con la predetta deliberazione n. 3/2005,

- dei provvedimenti di aggiudicazione nonché di affidamento a trattativa privata in favore di AKROS S.p.a. e LICO SANTO S.r.l.

Visti i ricorsi introduttivi, con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti proposti in entrambi i ricorsi, con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore, in entrambi i ricorsi, per l’udienza del 7.12.2006 il giudice dr. Giuseppe Chiné;

Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;

 

FATTO

Con il primo dei ricorsi in epigrafe, la I.M.PE.C. S.p.a.., quale gestore del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti siti nel territorio della Regione Calabria – A.T.O. 3 Crotone, ha impugnato: a)  la nota prot. 330 del 25.03.2005 con la quale il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha comunicato alla ricorrente la scadenza del 31.03.2005 dell’affidamento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti gli impianti stessi nel territorio della Regione Calabria – ATO 3 di Crotone; b) il provvedimento prot. 350 dell’1.04.2005 con cui il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha disposto la consegna di tutti gli impianti gestiti dalla ricorrente; c) la nota prot. 352 del 1.04.2005 con cui il Presidente dell’ATO 3 Calabria ha convocato la Conferenza dei Sindaci; d) la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’8.04.2005 con la quale è stata affidata, senza procedura di evidenza pubblica, la gestione del servizio alla società mista AKROS S.p.a. nelle more dell’espletamento della gara pubblica.

A sostegno del proposto gravame ha dedotto di essere stata aggiudicataria della gara bandita dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria ex O.P.C.M. n. 2696 del 21.10.1997 per l’affidamento del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie nel territorio dell’A.T.O. 3 Crotone, e di aver stipulato il relativo contratto in data 28.10.2000. Tale contratto è stato più volte prorogato, da ultimo con ordinanza commissariale n. 2816 del 19.12.2003, sino al 30.09.2004, e con nota del 1°.10.2004 del Presidente dell’A.T.O. 3, successiva alla conferenza dei sindaci della predetta A.T.O. del 30.09.2004, sino al 31.03.2005.

Nell’approssimarsi della scadenza del rapporto contrattuale del 31.03.2005, la ricorrente, con nota prot. 184 del 23.03.2005, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione della gestione alle medesime condizioni contrattuali già in essere.

Con nota prot. 330 del 25.03.2005, il Presidente dell’A.T.O. 3 di Crotone, nel riscontrare la nota della ricorrente, ha comunicato la imminente scadenza del rapporto contrattuale al 31.03.2005, precisando che a tale ultima data l’A.T.O. sarebbe subentrata nel servizio, anche mediante affidamenti parziali di attività connesse alla gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento.

Con nota prot. 350 del 1°.04.2005, il Presidente dell’A.T.O. 3, anche nella qualità di Presidente della Provincia di Crotone, ha intimato alla ricorrente di consegnare tutti gli impianti utilizzati per la gestione del servizio integrato. Con nota prot. 352 in pari data, ha convocato la conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. per il 6.04.2005, chiamandola a deliberare, tra l’altro, sull’affidamento temporaneo della gestione degli impianti di depurazione e di sollevamento nonché sull’indizione della gara per l’affidamento per un periodo di mesi sei del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi, nel territorio della Provincia di Crotone.

La conferenza dei Sindaci, tenutasi in data 8.04.2005, ha deliberato di  procedere all’affidamento diretto del predetto servizio alla AKROS S.p.a., società mista a prevalente partecipazione pubblica.

Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha sollevato una pluralità di censure, deducendo l’illegittimità di affidamenti aventi ad oggetto non la gestione del servizio idrico integrato, bensì di servizi parziali e frammentari, nonché la violazione della disciplina comunitaria vigente in virtù dell’affidamento diretto alla controinteressata in assenza di gara e senza adeguata verifica dei requisiti minimi necessari per l’esecuzione del servizio.

Con motivi aggiunti depositati il 28.3.2005, la ricorrente ha inoltre impugnato l’offerta della controinteressata Akros S.p.a. dell’8.04.2005 nonché la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 dell’8.04.2005, riproponendo le medesime censure già contenute nel ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in giudizio l’A.T.O. 3 di Crotone, l’Amministrazione Provinciale di Crotone e l’Akros S.p.a., instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.

Con ordinanza n. 371/2005 del 9.06.2005, il Collegio ha respinto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti gravati.

Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, la ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione n. 3 dell’8.04.2005 adottata dalla Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. 3 di Crotone, conosciuta dalla ricorrente in data 4.05.2005; b) il bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti ubicati nella Provincia di Crotone, affisso all’Albo pretorio della Provincia di Crotone in data 5.05.2005, prot. 15848; c) il capitolato d’oneri approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 3 dell’8.04.2005. Avverso tali atti, in parte ha riproposto censure analoghe a quelle già formulate con il primo ricorso, in parte censure nuove.

Con motivi aggiunti depositati il 22.12.2005, la ricorrente ha inoltre impugnato gli atti, non conosciuti, di aggiudicazione ed affidamento a trattativa privata della gara per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti ubicati nella Provincia di Crotone in favore di Akros S.p.a. e Lico Santo S.r.l., denunciando le medesime censure già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si sono costituiti anche nel predetto giudizio l’A.T.O. 3 di Crotone, l’Amministrazione Provinciale di Crotone e l’Akros S.p.a., instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.

All’esito dell’udienza pubblica di discussione di entrambi i ricorsi in epigrafe, con ordinanza n. 32/2006 del 7.04.2006, il Collegio ha: a) disposto la riunione dei ricorsi; b) richiesto documenti e documentati chiarimenti al Presidente dell’A.T.O. 3 di Crotone; c) rinviato per l’ulteriore trattazione dei ricorsi all’udienza pubblica del 7.12.2006.

I suindicati documenti e documentati chiarimenti sono stati trasmessi con nota prot. 657 del 6.06.2006, pervenuta alla Segreteria del T.A.R. il 14.06.2006.

All’udienza pubblica del 7.12.2006, sentiti i difensori delle parti costituite come da verbale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.  

 

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2.1 Passando all’esame del merito dei proposti gravami, il primo ricorso introduttivo si palesa inammissibile con riferimento all’impugnativa delle note prot. 330 del 25.03.2005 e prot. 350 dell’1.04.2005.

2.2 Con la nota prot. 330 del 25.03.2005, avente ad oggetto “Gestione unitaria impianti di depurazione e sollevamento ATO 3 Provincia di Crotone, il Presidente dell’A.T.O. 3 di Crotone ha comunicato alla ricorrente che “la proroga del servizio scade a tutti gli effetti il 31.03.2005”.

Risulta, invero, documentalmente provato che la ricorrente, originaria affidataria del servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi nel territorio dell’A.T.O. 3 di Crotone, in virtù di aggiudicazione di gara bandita dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria (contratto del 28.10.2000), ha usufruito di una pluralità di proroghe del predetto rapporto contrattuale sino alla scadenza del 31.03.2005. Più in particolare, con nota prot. 717 del 1°.10.2004, il Presidente dell’A.T.O. 3 di Crotone ha comunicato alla ricorrente che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, adottata nella seduta del 30.09.2004, era stata decisa l’ulteriore proroga del contratto, dal 1°.10.2004, per quattro mesi,”con possibilità di ulteriore proroga di altri due mesi”, “dando mandato al dirigente della STO di procedere alla sottoscrizione del contratto relativo”.

In virtù della menzionata deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. 3 di Crotone, ritualmente partecipata alla ricorrente, è stato pertanto deciso di prorogare sino al 31.0.3.2005 il rapporto contrattuale in essere con  il gestore del servizio integrato.

Ne consegue, per quanto quivi rileva, che la ricorrente, all’atto della ricezione della nota prot. 330/2005, era perfettamente a conoscenza dell’ultima scadenza contrattuale fissata dalla Conferenza dei Sindaci, né poteva vantare alcun titolo, giuridicamente rilevante, ad una ulteriore proroga del rapporto contrattuale.

In altri termini, a fronte della richiesta di ennesima proroga, l’interesse della ricorrente assurgeva ad interesse di mero fatto, privo di consistenza giuridica e non azionabile in sede giurisdizionale.

A ciò deve essere aggiunto, da affatto diverso punto di osservazione, che la nota prot. 330/2005, ha un contenuto di mera comunicazione e partecipazione di fatti già conosciuti dalla ricorrente (scadenza contrattuale al 31.03.2005). Non trattandosi di atto contenente una determinazione di volontà dell’Amministrazione, la sua impugnazione si palesa, anche sotto detto profilo, inammissibile.  

2.3 Del pari inammissibile, per ragioni in parte analoghe, si palesa l’impugnazione della nota prot. 350 dell’1.04.2005, con la quale il Presidente dell’A.T.O. 3 di Crotone, intervenuta la scadenza del rapporto contrattuale con la ricorrente, ha chiesto a quest’ultima di consegnare all’A.T.O. gli impianti di sollevamento e depurazione in precedenza gestiti.

Ed invero, le censure mosse con il ricorso introduttivo non riguardano direttamente l’atto predetto, bensì la scelta successiva dell’A.T.O. 3 di Crotone di affidare la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue alla Akros S.p.a.

Ne discende che, assurgendo la nota prot. 350/2005 ad atto meramente consequenziale dell’intervenuta scadenza contrattuale del 1°.03.2005 e non essendoci alcuna censura riguardante direttamente la nota predetta, il ricorso si palesa inammissibile.

3. Il medesimo gravame si palesa, invece, infondato con riferimento alle censure mosse nei riguardi della nota prot. 352 del 1.04.2005, di convocazione della Conferenza dei Sindaci per la seduta del 6.04.2005, nonché della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 dell’8.04.2005, con la quale è stata affidata alla Akros S.p.a. la gestione delle attività “di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di depurazione e di sollevamento facenti capo a questo ATO” per un periodo non eccedente sessanta giorni, in attesa di procedere all’affidamento, per la durata di mesi sei, mediante procedura ad evidenza pubblica del medesimo servizio.

3.2 Secondo la prospettazione della ricorrente, l’A.T.O. 3 di Crotone non avrebbe potuto, da un lato, affidare un solo segmento del Servizio Idrico Integrato, dall’altro omettere di bandire una procedura ad evidenza pubblica per detto affidamento.

Entrambi i profili di censura si palesano privi di fondamento.

3.3 Il primo profilo, al di là di ogni considerazione in ordine alla stessa ammissibilità della censura, dedotta da società che ha gestito un solo segmento del servizio idrico integrato ex lege n. 36/1994 in virtù di affidamento del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale e che, come di seguito si preciserà, non ha partecipato alla gara bandita per l’affidamento per il periodo di sei mesi del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti presenti sul territorio dell’A.T.O. 3 di Crotone, contrasta con la lettera dell’art. 9, 4° comma, della legge n. 36/1994, secondo cui “i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme di cui al comma 2”.

3.4 Il secondo profilo, al quale la ricorrente riconduce la presunta violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di gare pubbliche, contrasta apertamente con la lettera dell’art. 113, comma 5, del d. lgv. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 14 del d. lgv. n. 269/2003, la cui lettera b) autorizza l’affidamento diretto di servizi pubblici locali a favore di “società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”.

Nel caso di specie, l’affidamento, seppur per un periodo di soli due mesi, è avvenuto a favore della Akros S.p.a., società a partecipazione prevalente pubblica (Comuni del territorio della Provincia di Crotone nonché Amministrazione Provinciale di Crotone), al cui capitale partecipano i soci privati Salvaguardia Ambientale S.p.a. e Sovreco S.p.a., nella misura del 22,76% ciascuno. Tali ultimi soci, sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, come chiaramente indicato nella parte espositiva della deliberazione impugnata.

Ne discende l’assoluta legittimità del predetto affidamento, nel ricorso delle condizioni stabilite dall’art. 113, 5° comma, lettera b) del d. lgv. n. 267/2000, nel testo sopra richiamato.

3.5 Del pari infondata si palesa l’ultima censura, con la quale la ricorrente ha dedotto l’assenza dei requisiti tecnici per la gestione del servizio di impianti di depurazione e sollevamento di reflui in capo alla controinteressata.

In disparte ogni considerazione in ordine alla evidente genericità della censura, come prospettata dalla ricorrente, la sua infondatezza discende dalla nota prot. 954 del 5.06.2003, della Camera di Commercio di Catanzaro, dalla quale si evince che la Akros S.p.a. ha titolo per la gestione degli impianti di depurazione che trattano acque reflue industriali, nonché dai contratti versati in atti relativi la gestione da parte della controinteressata di impianti di depurazione per amministrazioni pubbliche locali del territorio della Provincia di Crotone. 

4.1 Il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del primo gravame si palesa inammissibile.

4.2 Con detto ulteriore gravame, la ricorrente ha impugnato l’offerta della Akros S.p.a. dell’8.04.2005, assunta a protocollo dell’A.T.O. lo stesso giorno in cui si è tenuta la Conferenza dei Sindaci che ha disposto l’affidamento diretto in favore della controinteressata, nonché la deliberazione della predetta Conferenza dei Sindaci già oggetto del ricorso introduttivo.

A sostegno dell’ulteriore atto di gravame, ha in gran parte riproposto le censure contenute nel ricorso introduttivo, ed ha denunciato una sola nuova censura con la quale la dedotto un presunto difetto di istruttoria da cui sarebbe affetta la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2/2005.

L’inammissibilità del gravame riferito all’offerta della controinteressata discende con immediatezza dalla natura privatistica dell’atto impugnato.

Del pari inammissibile si palesa la nuova impugnazione della deliberazione della Conferenza dei Sindaci, trattandosi di atto già oggetto di ricorso introduttivo, tenuto conto del fatto che l’unica censura nuova mossa con i motivi aggiunti era certamente proponibile con quest’ultimo ricorso. Detta censura è pertanto tardiva.  

5. In sintesi, il primo dei ricorsi in epigrafe deve essere dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato, nei termini sopra precisati.

6. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento danni genericamente formulata dalla ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova né dell’illegittimità degli atti oggetto di gravame, né degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

7.1 Si palesano, infine, inammissibili, il secondo ricorso introduttivo e quello successivo per motivi aggiunti.

7.2 Con i predetti atti di gravame, la I.M.P.E.C. S.p.a. ha impugnato, rispettivamente, la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 dell’8.04.2005, il bando per l’affidamento semestrale del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio dell’A.T.O. 3 di Crotone ed il capitolato d’oneri relativo detto affidamento, nonché – con i motivi aggiunti – gli atti di aggiudicazione in favore di Akros S.p.a. e Lico Santo S.p.a.

Come correttamente dedotto dalla difesa della controinteressata, la ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara bandita dall’A.T.O. 3 di Crotone con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3/2005 oggetto di gravame, di talché non ha alcun interesse, qualificato e differenziato, all’annullamento degli atti di gara, e tra questi dei provvedimenti di aggiudicazione impugnati con i motivi aggiunti.

E’, difatti, evidente che, in caso di accoglimento dei proposti gravami, la ricorrente non riceverebbe alcuna utilità specifica, non potendo pretendere l’aggiudicazione dei lotti, né avendo titolo, come già evidenziato, per ulteriori proroghe del servizio originariamente gestito (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, sez. I, 20 giugno 2006, n. 7088; T.A.R. Lazio, sez. II, 1° aprile 2006, n. 2258; T.A.R. Abruzzo, 28 febbraio 2006, n. 96; T.A.R. Piemonte 12 gennaio 2006, n. 85).

8. Per la parziale novità delle questioni scrutinate sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sez. II – previa riunione dei ricorsi in epigrafe, in parte li dichiara inammissibili, in parte li respinge, nei termini meglio precisati in motivazione.

Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006.

L’Estensore                             Il Presidente

 

Il Segretario

 

Depositata in segreteria

il 15 febbraio 2007

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