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Corte di Cassazione, sez. I, 5/6/2007 n. 13181
Sul terzo mandato del sindaco: per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non opera la causa di ineleggibilità di cui all'art. 51 del d.lgs 267/2000.

Il divieto di terzo mandato sindacale consecutivo, sancito D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, non opera nel caso di terza candidatura non immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato di sindaco, perchè intervallata da una precedente tornata elettorale, cui quel candidato non si era presentato e che era poi risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti.
L'ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale, dalla compresenza, oltrechè dell'avverbio "immediatamente" (già di per se sufficiente ed escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità.

Materia: enti locali / elezioni

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -

Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere -

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

sul ricorso proposto da:

 L.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 7,  presso l'avvocato SCUDERI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende,  giusta procura in calce al ricorso;  

 - ricorrente -

contro

 C.A.;

 - intimato -

 

e sul 2^ ricorso n 20659/06 proposto da:

 C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA  7, presso l'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso  dall'avvocato SCARANO STEFANO, giusta procura a margine del  controricorso e ricorso incidentale;

 - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

 L.M.;

 - intimato -

e sul 3^ ricorso n 20660/06 proposto da:

COMUNE DI ROCCASICURA, in persona del Sindaco pro tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato  PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato COLALILLO  VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso  incidentale;

 - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

 L.M.;

 - intimato -

avverso la sentenza n. 342/05 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO,  depositata il 30/12/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  07/05/2007 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito, per il ricorrente L., l'Avvocato SCUDERI che ha  chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avvocato COLALILLO, anche per delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il  rigetto del ricorso principale, (difetto di interesse per il ricorso   C. e Comune di Roccasicura) invio degli atti alla Corte  Costituzionale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso  principale; per il rigetto del ricorso C. e per  l'inammissibilità del ricorso del Comune.

 

Fatto Diritto

 

1. L.M., candidato alla carica di Sindaco del Comune di Roccasicura nelle elezioni amministrative tenutesi il (OMISSIS), impugna per cassazione la sentenza in data 30 dicembre 2005 della Corte di appello di Campobasso, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia che aveva respinto il ricorso da lui presentato per far accertare che C.A., sindaco eletto nella suddetta tornata elettorale dopo due precedenti consecutivi mandati, era "non rieleggibile" in ragione del divieto (di terzo mandato, appunto, consecutivo) posto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, comma 2 (T.U.E.L.).

Resiste il C. con proposizione di ricorso incidentale.

Anche il Comune di Roccasicura ha proposto ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Le tre riferite impugnazioni, in quanto rivolte contro la medesima sentenza, vanno previamente riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

3. In via ancora preliminare, va dichiarata l'inanimissibilità del controricorso e ricorso incidentale del Comune, che svolge un'unica censura, sostanzialmente adesiva a quella (di cui si dirà) formulata dal C., senza investire e lasciando, quindi, ferma la statuizione della Corte territoriale - preclusiva dell'esame di ogni ulteriore doglianza di esso Comune - sul punto del rilevato "giudicato interno", in ordine al suo difetto di legittimazione, formatosi per mancato appello della precedente declaratoria, di tale difetto, contenuta nella sentenza di primo grado.

4. Precede in ordine logico l'esame della impugnazione incidentale del C., per la pregiudizialità della questione, con detto mezzo reintrodotta, di inammissibilità del ricorso elettorale D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 82, in quanto proposto da soggetto - il L. - asseritamene a ciò "non legittimato", per non essere cittadino elettore del Comune di Roccasicura nè avere diretto interesse alla chiesta declaratoria di decadenza di esso eletto.

La questione così prospettata - a prescindere dalle vicende relative alla carica, che sarebbe stata di recente dimessa, di consigliere di quel Comune, rivestita dal L. - è comunque infondata.

E ciò in considerazione del carattere diffuso e fungibile della legittimazione attiva in tema di contenzioso elettorale, accordata dall'ordinamento, oltre che al cittadino elettore, a "chiunque vi abbia interesse", in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e che trova la sua ragione d'essere nella opportunità di realizzare l'iniziativa di qualsiasi soggetto che sia volta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo (cfr. Sez. Un. N. 73/2001), prescindendo da personali vantaggi od utilità, che l'attore possa trarre dall'accoglimento della domanda (cfr. Sez. 1^ n. 12807 del 2004).

Dal che, quindi, il rigetto del ricorso del C..

5. Con l'impugnazione principale del L., che può a questo punto venire ad esaminarsi, si denuncia la violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, in cui si assume incorsa la Corte di merito nel ritenere che il divieto di terzo mandato sindacale consecutivo, ivi sancito, non operi nel caso (nella specie in concreto verificatosi) di terza candidatura quella appunto del C. "non immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato di sindaco del Comune medesimo", perchè intervallata da una precedente tornata elettorale nel giugno 2004, cui quel candidato non si era presentato e che era poi però risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti.

Avrebbero, infatti, errato quei giudici - secondo il ricorrente - nel considerare riferito, il divieto sub art. 51 cit., ad una mera continuità temporale, mentre esso andava più correttamente correlato alla sequenzialità dei mandati elettivi.

E ciò secondo anche il parere n. (OMISSIS) al riguardo espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato, per la quale "la circostanza che il sindaco dopo aver ricoperto due mandati pieni consecutivi, non sia candidato alla consultazione elettorale successiva (dichiarata nulla, perchè l'unica lista non ha raggiunto il quorum richiesto dalla legge) non fa venir meno la preclusione della immediata rieleggibilità, dal momento che le elezioni dichiarate nulle non hanno prodotto alcun effetto e che, in caso di elezione, il suo mandato sarebbe il terzo consecutivo dopo due mandati pieni".

Questo Collegio ritiene però che vada invece ribadita - per il peculiare profilo che viene qui in considerazione - l'esegesi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51 operata dalla Corte territoriale, perchè aderente - ed anzi obbligata - dalla lettera, oltrechè coerente alla ratio, della norma di riferimento, che, per essere di stretta interpretazione (in quanto limitativa del diritto di elettorato passivo), non è suscettibile di letture ed applicazioni analogiche.

E ben vero - nel testo della disposizione in esame, per cui "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche" - l'ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale, dalla compresenza, oltrechè dell'avverbio "immediatamente" (già di per se sufficiente ed escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità.

Il che disvela anche poi la ratio del divieto in esame, che è propriamente quella di concretizzare la possibilità di sostituzione della persona del sindaco alla scadenza di un doppio consecutivo suo mandato sindacale, anche perchè è allora che può profilarsi un più incisivo vantaggio, ai fini di conseguire di nuovo la carica, dello stesso soggetto ripetutamente eletto quale sindaco (peraltro rimanendo in quella medesima posizione durante l'iter della elezione). In tali limiti temporali risultando, del resto, ragionevole il sacrificio del diritto di elettorato passivo che qui ne occupa, determinato solamente da investiture pregresse legittimamente conferite dal corpo elettorale (e nell'assenza di un principio generale di assoluta indispensabilità di sostituzione di vertici di organi di governo della comunità civica scelti dagli elettori); ed in funzione sempre di tale limite temporale del divieto di terza candidatura potendo ovviarsi al pericolo di una prolungata mancata copertura della carica elettiva di sindaco in caso di possibili reiterate nullità di tornate elettorali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 71, comma 10) successive alla scadenza del secondo mandato sindacale di stessa persona che intenda riproporre la propria candidatura.

Nè è sostenibile in contrario che la sequenzialità ostativa alla terza ricandidatura non resti interrotta da una tornata elettorale, cui il sindaco uscente pur non abbia partecipato, ma che, per non aver raggiunto il quorum utile dei votanti, dovrebbe considerarsi tamquam non esset.

Poichè la "nullità" di tale elezione intermedia (che non è "priva di qualsiasi effetto", come presupposto dal C. di S., nel riferito suo parere, atteso che un effetto essa comunque produce, che è quello terminativo della precedente consiliatura ed attivativo della gestione commissariale) non può poi, comunque, elidere il dato obiettivo, fattuale e cronologico, per cui la nuova elezione, di seguito espletata nella specie dopo un anno di gestione commissariale, innegabilmente non è più "immediatamente successiva" a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco del candidato in questione, essendo da quella separata da un intervallo temporale, cui è, tra l'altro, ricollegabile la possibile modificazione del corpo elettorale, oltre che la perdita di influenza da parte dell'ex sindaco, rimasto, per il periodo stesso, fuori dalla gestione amministrativa commissariata.

Anche l'impugnazione del L. va conclusivamente pertanto respinta.

6. La novità della questione centrale dibattuta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Comune e rigetta gli altri. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2007.

 

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007

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