REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente, relatore
PATRIZIA MORO Ref.
SILVANA BINI Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1206/2007 proposto da:
G.I.T. SRL
rappresentato e difeso da:
CAPONE LOREDANA
PALADINI SALVATORE
con domicilio eletto in LECCE
VIA V.M. STAMPACCHIA 9
presso
CAPONE LOREDANA
contro
COMUNE DI OSTUNI
rappresentato e difeso da:
ZACCARIA CECILIA ROSALIA
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso VANTAGGIATO ANGELO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio denominato “Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli – Realizzazione di servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta delle dune costiere di Lido Morelli”, comunicato con nota prot. n. 18390 del 27.7.2007 del Dirigente del Settore Legale e Contratti del Comune di Ostuni; del bando di gara prot. n. 16296 del 28.6.2007, relativo all’affidamento del servizio sopra indicato, limitatamente al punto 16; di tutti gli atti di gara, comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ed in particolare del verbale della seduta pubblicata del 23.7.2007, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa a partecipare alla gara predetta, previa, ove occorra, rinnovazione delle operazioni di gara sin qui espletate; e per l’accertamento del diritto e conseguente condanna dell’ Amministrazione Comunale di Ostuni al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi conseguenti alla illegittima esclusione dalla gara;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI OSTUNI
Udito nella Camera di Consiglio 6 settembre 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Capone, Paladini e Zaccaria;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Incompetenza. Violazione art. 10 D.Lgs. 163/2006. Violazione artt. 4 e ss. L. n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
- Violazione giusto procedimento. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Violazione e falsa applicazione art. 7 e ss. L. n. 241/90. Omessa comunicazione di preavviso di diniego. Violazione art. 10 bis della L. 241/90. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo.
- Erronea interpretazione ed applicazione del punto 16 del bando di gara. Eccesso di potere. Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione dell’affidamento del privato concorrete.
- Violazione dei principi in materia di partecipazione alle gare di appalto. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa. Illogicità ed arbitrarietà manifesta. Sviamento dell’interesse pubblico. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e par condicio dei concorrenti.
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, onde può essere definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 L. TAR;
considerato che la ricorrente è stata esclusa dalla gara bandita dal Comune di Ostuni per l’affidamento del servizio denominato “ Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli, realizzazione di servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta delle dune costiere di lido Morelli” per non aver impresso, così come prescritto dal bando( pag. 3 punto 16), all’esterno della busta contenente l’offerta la dicitura: < Documenti- Offerta tecnico-amministrativa ed offerta economica per l’affidamento del servizio denominato “ Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli- realizzazione di servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta delle dune costiere di Lido Morelli”>;
considerato che, pur a fronte della suddetta omissione, la busta della ricorrente è stata acclusa agli atti relativi alla gara in oggetto, tant’è che il Seggio di gara ne ha preso in esame il plico concludendo per la estromissione dalla gara della ricorrente a causa della suddetta manchevolezza formale;
considerato, pertanto, che la questione di diritto all’esame del Collegio si risolve nel valutare la legittimità di detta esclusione alla luce dei motivi di ricorso tra i quali riveste carattere assorbente, in aggiunta a quelli incentrati sulle asserite violazioni partecipative del provvedimento di esclusione gravato, il motivo della mancata correlazione secondo la lettera del bando della sanzione della esclusione alla omissione della predetta dicitura sulla busta e comunque il carattere irragionevole e non proporzionato di una tale previsione, ove interpretata nel senso più rigoroso della estensione della esclusione anche a tal genere di irregolarità formale della offerta;
considerato che tali censure meritano accoglimento;
considerato, in particolare, che già la lettera del bando, nel quale l’espressione rituale “ a pena di esclusione” è contenuta in una proposizione incidentale posta a immediato ridosso del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte, autorizza la conclusione della riferibilità esclusiva della detta sanzione al caso della violazione del termine di presentazione delle offerte e della conseguente non necessaria correlazione della esclusione anche al mancato assolvimento dell’onere di indicare sulla busta l’oggetto del suo contenuto e la riferibilità alla gara di che trattasi;
considerato che in ogni caso nel dubbio la lettera del bando deve essere interpretata nel senso che lo stesso preservi il principio di massima partecipazione alla selezione le quante volte la tutela di tale postulato non venga in conflitto con principi poziori in materia di pubbliche gare, quali il rispetto della par condicio competitorum ovvero la imparzialità ed il buon andamento delle operazioni di selezione;
considerato che nella specie tale conflitto in concreto non sussiste, dato che la finalità della prescrizione in ordine alla dicitura impressa sulla busta dei concorrenti era solo quella di facilitare, a soddisfazione dell’obiettivo del buon andamento, le operazioni di raccolta e collazione dei documenti di gara una volta che gli stessi fossero stati recapitati presso la stazione appaltante, ma sotto tal profilo – come si è detto- nessun intralcio ha comportato in concreto la omissione in cui è incorsa la ricorrente ( la quale, beninteso, proprio a causa della predetta omissione di scrittura sarebbe rimasta sfornita di tutela ove il plico non fosse giunto nella materiale disponibilità del Seggio di gara) ;
considerato per contro che la violazione del ripetuto incombente ad opera della ricorrente non ha comportato alcun pregiudizio per gli altri partecipanti, nè ha posto la ricorrente medesima in posizione differenziata con conseguente violazione della par condicio o di imparzialità nelle operazioni di gara, dato che la dicitura sull’esterno del plico risulta sotto tali profili del tutto inconferente;
considerato che le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano ai fini della esclusione dalla gara solo se rispondono ad un particolare interesse della Amministrazione che, nella specie, per quel che si è detto non sussiste, onde appar sicuramente eccessiva e non proporzionata la sanzione della esclusione dalla competizione irrogata dalla stazione appaltante in danno della ricorrente;
considerato in definitiva che per le suddette ragioni il ricorso merita di essere accolto;
Considerato, quanto alle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2007
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente Estensore
Pubblicata il 14 settembre 2007
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