REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
n. 6346/2001, proposto dal Comune di Stradella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Via Antonio Genovesi, 3,
CONTRO
la Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., in persona del Dott. Alessandro Ripamonti, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Gradi, Giulia Perri e Giuseppe Gigli ed elettivamente domiciliata presso il terzo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 4,
e nei confronti
della Società per azioni Broni & Stradella, non costituita;
n. 6351/2001, proposto dalla Broni & Stradella, S.p.A., in persona del presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Luigi Maggi, rappresentata e difesa dagli avvocati Contardo Dino Cristiani ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Antonio Genovesi, 3,
CONTRO
la Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., in persona del Dott. Alessandro Ripamonti, rappresentata e difesa dalle Avv.sse Rossella Gradi, Giulia Perri e dall’Avv. Giuseppe Gigli ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 4,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Lombardia, III Sezione, del 29.3.2001, n. 2917;
Vista la propria decisione 7.5.2005, n. 2090, con la quale è stata accolta l’opposizione della società Broni & Stradella al decreto presidenziale 25.5.2004, n. 3417, dichiarativo della perenzione del giudizio di appello n. 6351/2001;
Visti i ricorsi e relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3.4.2007, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Adavastro, Gigli e Ricciardelli quest’ultimo per delega di Cristiani, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Broni, limitrofo al Comune di Stradella, ha impugnato in primo grado la deliberazione n. 64 del 21.12.1999, del Consiglio comunale del Comune di Stradella di affidamento diretto della distribuzione del gas metano alla Società Broni e Stradella, S.p.A., società mista a prevalente capitale pubblico.
Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella si sono costituite in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso, con eccezioni in rito e nel merito.
Il T.A.R. della Lombardia, Sezione III, con la sentenza del 29.3.2001, n. 2917, ha accolto il ricorso annullando la deliberazione impugnata.
Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella hanno proposto separati appelli deducendo la erroneità della sentenza appellata domandandone la riforma.
La Società Cosid, costituitasi nell’appello n. 5346/2001, resiste all’impugnativa e chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 2.4.2007, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Comune di Stradella e la Società Broni e Stradella, S.p.A., hanno impugnato, con separati appelli, la sentenza della III Sezione del T.A.R. della Lombardia del 29.3.2001, n. 2917, che ha accolto il ricorso proposto dalla Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A., e ha annullato la deliberazione consiliare del predetto Comune n. 64 del 21.12.1999 di affidamento diretto alla Broni e Stradella, società a prevalente capitale pubblico, del servizio di distribuzione del gas metano.
I due appelli, in quanto diretti avverso la stessa sentenza possono essere riuniti e definiti con un’unica decisione.
Gli appelli sono fondati nel merito.
La Sezione, pertanto, non si sofferma ad esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti relative al ricorso di primo grado.
Il T.A.R. ha premesso che la società mista, affidataria del servizio, è stata costituita in modo regolare, essendosi fatto ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, e ha rilevato che l’art. 22 della legge n. 142 del 1990, alla lettera e), sostituita dall’art. 17, comma 58, della legge 15.5.1997, n. 127 (normativa oggi sostituita dall’art. 114 bis, comma 3, del D.P.R. n. 267 del 2000), consente l’affidamento diretto di servizi pubblici a società miste costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio.
Secondo il T.A.R., tuttavia, nella specie l’affidamento diretto alla Broni e Stradella del servizio pubblico di distribuzione del gas metano deve ritenersi illegittimamente assegnato, in quanto il modulo della gestione del servizio pubblico tramite una società mista presuppone che tale società sia stata costituita, ovvero che il Comune vi abbia aderito se la società preesisteva, allo specifico scopo di gestire proprio quel determinato servizio pubblico oggetto dell’affidamento.
La Broni e Stradella è stata costituita individuandosi i servizi da assumere in gestione nel solo trattamento dei rifiuti e delle acque, di tal che deve ritenersi estranea alle finalità di detta società la distribuzione del gas metano.
Tale argomentazione, l’unica sulla quale si fonda l’annullamento operato dal T.A.R. della deliberazione n. 64 del 21.12.1999, di affidamento diretto alla società Broni e Stradella del servizio di distribuzione del gas metano, non è condivisibile.
Ritiene, infatti, la Sezione (che già si è pronunciata su questa tesi incidentalmente con la decisione del 28.6.2002, n. 3576, concernente la stessa deliberazione n. 64 del 1999) che lo statuto della società Broni e Stradella, vigente all’epoca, consentiva, in quanto compresa nel suo oggetto sociale, anche l’attività di distribuzione del gas metano.
Lo statuto, infatti, all’art. 2, n. 6, enumerando, fra le attività contemplate nell’oggetto sociale, la previsione dello svolgimento “di eventuali pubblici servizi di natura diversa rispetto a quelli sopra indicati” – che riguardavano rifiuti, acque, piani di sviluppo economico sociale e civile, difesa dall’inquinamento – “che enti locali e/o pubblici, anche non aderenti alla società dovessero istituire ed affidare per la realizzazione e la gestione” consentiva di accogliere i più vari servizi pubblici, tra cui anche, eventualmente, quello della distribuzione del gas metano.
L’art. 22 della legge n. 142 del 1990 (come il successivo art. 114 bis del D.Lgs n. 267 del 2000) non impone affatto che la società destinataria dell’affidamento diretto, costituita ad hoc o solo partecipata, debba necessariamente essere sorta per gestire un solo determinato servizio.
La tesi sostenuta dal T.A.R., come la Sezione ha avuto già modo di affermare (con la succitata decisione del 28.6.2002, n. 3576) si rivela “in conflitto, quindi, con il richiamato art. 22, che consente l’affidamento diretto, qualora sia ritenuto utile e opportuno, di qualunque servizio pubblico locale alle società a prevalente capitale pubblico, egualmente locale”.
Per le considerazioni che precedono, conformi alle deduzioni formulate dal Comune di Strabella e della Società Broni e Strabella, deve concludersi per l’accoglimento dell’appello e, di conseguenza,con la riforma della sentenza appellata, assorbite le altre censure dedotte dagli appellanti.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli in epigrafe li accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso originario proposto dalla Cosid – Compagnia Servizi Industriali, S.p.A.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 3.4.2007, con l'intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere estensore
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Claudio Marchitiello f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 18/09/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Francesco Cutrupi |