REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7145/1997, proposto dall’Azienda USL n. 11 di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Morabito, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico 205/b, presso avv. Giuseppe Amodeo;
CONTRO-
-i signori Albino Carbone, Agatina Gentile, Salvatore Sinicropi e Morabito Maria, rappr. e difesi dall’avv. Michele Salazar, ed elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi n.130, presso avv. Filippo Neri;
-i signori Raspa Vincenzo e Campolo Giuseppa, non costituiti;
e nei confronti
della Regione Calabria, non costituitasi;
del sig. Giuseppe Masi, in qualità di commissario ad acta del CO.RE.CO., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n.106/1997, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai sigg. Albino Carbone ed altri;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato e la memoria dal medesimo prodotta a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, il Consigliere Aniello Cerreto.
Sentito altresì l’avv. Clarizia, per delega dell’avv. Morabito;
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n.106/1997 è stato accolto il ricorso proposto dai sigg. Albino Carbone, Agatina Gentile, Giuseppa Campolo, Vincenzo Raspa e Salvatore Sinicropi avverso la delibera del Commissario ad acta n.390 dell’11.4-1990, con la quale era stata rigettata l’istanza degli interessati tendente all’applicazione del contratto collettivo per il comparto sanitario.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Azienda USL n. 11 della Regione Calabria, deducendo le seguenti doglianze.
-la normativa invocata (art. 5 L.R. Calabria n. 19/1980, artt. 2 e 64 D.P.R. n. 761/1979) concerne il personale proveniente dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali, ma il servizio espletato dalle farmacie comunali non è stato trasferito, tanto è vero che l’art. 28 della L. n. 833/1978 prevede il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi delle unità sanitarie locali c a il provvedimento Albino Carboone ed altri;
-pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, risulta legittimo il provvedimento di diniego in ordine all’istanza degli interessati tendente all’applicazione del contratto di lavoro del comparto sanità n. 348/1983.
Alla pubblica udienza del 27.2.2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è fondato e merita accoglimento.
4.Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, ai farmacisti comunali, categoria cui appartengono gli interessati, è applicabile la disciplina contrattuale di cui al comparto Enti locali e non quella relativa al comparto sanitario.
Ciò si desume dall’art. 28 della L 23.12.1978 n. 833, il quale nel disciplinare l’assistenza farmaceutica prevede con legge regionale il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’unità sanitaria locale, disposizione che non avrebbe alcun senso nel caso in cui vi fosse stato un trasferimento dei farmacisti comunali nell’ambito del personale del comparto sanitario.
Inoltre, la qualifica di farmacista è espressamente contemplata dall’accordo di cui al D. P.R. 25.6.1983 n. 347, Allegato A, relativo al personale degli Enti locali.
Di conseguenza deve ritenersi corretto il provvedimento di diniego in ordine all’istanza degli interessati tendente all’applicazione del contratto di lavoro del comparto sanità di cui al D.P.R. n. 348/1983.
5.Pertanto, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio dei due gradi, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA a favore dell’Azienda appellante.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2007 con l’intervento dei Signori:
Emidio Frascione Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere Est.
Nicola Russo Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aniello Cerreto F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-09-07 |