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Commissione europea, 26/6/2002 n. C(2002)2329
Costituzione in mora del Governo italiano: l'art. 35 della L. 448/2001 viola gli obblighi che incombono all'Italia in virtù della direttiva 92/50 CE e della direttiva 93/38/CEE ed altresì in virtù degli artt. 43 ss. e 49 ss. Trattato CE.

Materia: comunità europea / servizi

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE

Bruxelles 26 giugno 2002

 

Signor Ministro,

la Commissione ha l’onore di richiamare l’attenzione del Suo governo sulla legislazione italiana in materia di gestione dei servizi pubblici locali disciplinata dagli articoli 113 e 113-bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall’articolo 35 della legge 448 del 28 dicembre 2001 (“legge finanziaria per il 2002”), nonché dallo stesso articolo 35 innanzi ricordato.

 

1.   Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali in Italia, la Commissione, nell’ambito della presente procedura, ha inviato, in data 8 novembre 2000 (SG(2002)D/108243), una lettera di costituzione in mora al Governo italiano ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE. In tale lettera di costituzione in mora la Commissione ha considerato che la Repubblica italiana, adottando la disposizione di cui all’articolo 22 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, avesse violato gli obblighi che Le incombono in virtù della direttiva 92/50/CEE, della direttiva 93/38/CEE, ed altresì degli articoli 49 e seguenti del Trattato CE e dei principi di non discriminazione e trasparenza.

 

2.   Successivamente all’invio della lettera di costituzione in mora summenzionata, l’articolo 22 della legge 142/90 è stato abrogato e sostituito, senza modificazioni, dall’articolo 113 del Decreto legislativo 267/2000. Da ultimo, il già ricordato articolo 35 della legge 448/2001 ha sostanzialmente modificato il quadro normativo in oggetto.

 

3.   Nel corso di una riunione tenutasi a Roma il 5 luglio 2001, le Autorità italiane hanno comunicato ai servizi della Commissione che il Parlamento ed il Governo recentemente insediati avrebbero intrapreso entro breve termine i lavori volti a riformare la legislazione controversa. Nell’attesa della riforma legislativa, le Autorità italiane si sono impegnate ad adottare una circolare interpretativa volta a fornire, per quanto possibile, una interpretazione della legislazione vigente conforme con il diritto comunitario.

Con lettera del 5 novembre 2001 dette Autorità hanno trasmesso ai servizi della Commissione copia della circolare n. 12727 del 19 ottobre 2001, del Ministro per le politiche comunitarie, relativa all’ “affidamento a società miste della gestione di Servizi pubblici locali”.

 

4.   I servizi delta Commissione hanno seguito attentamente i lavori che hanno portato il Parlamento italiano all’adozione dell’articolo 35 della legge 448/2001. Tali servizi hanno inviato una prima lettera di richiesta di informazioni alle Autorità italiane, in data 9 novembre 2001, avente specificamente ad oggetto l’articolo 23 del disegno di legge finanziaria presentato il 29 settembre 2001 dal Governo al Senato, rubricato “Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali”.

Una seconda lettera di richiesta dl informazioni dei servizi della Commissione è stata inviata il 23 novembre 2001, in relazione al testo approvato dal Senato nella seduta del 15 novembre 2001 (articolo 26 del disegno di legge in discorso, relativo a “Scissione tra proprietà, gestione delle reti ed erogazione del servizi pubblici locali”).

 

5.   I lavori della riforma legislativa in corso sono stati quindi discussi nell’ambito di una riunione fra le Autorità italiane ed i servizi della Commissione tenutasi a Roma il 17 dicembre 2001.

 

6.   La Legge 448 del 28 dicembre 2001 ha solo parzialmente ripreso quanto previsto nell’articolo 23 (poi articolo 26) del disegno di legge sopra citato. La materia della gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dal già menzionato articolo 35 di tale legge, rubricato “Norme in materia di servizi pubblici locali”.

 

7.   Tale disposizione ha innanzitutto novellato completamente il testo dell’articolo 113 del D.lgs.

257/2000 sopra citato, oggi relativo a: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici

locali di rilevanza industriale”, ed ha inoltre introdotto nei D.lgs. 267/2000 un nuovo articolo 113 bis: “Gestione del servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale”.

L’articolo 35 in discorso contiene, inoltre, una serie di altre disposizioni rilevanti nella materia, soprattutto per quanto concerne la disciplina del periodo transitorio che dovrebbe precedere la piena applicazione della nuova disciplina. Ai sensi del paragrafo 16 del medesimo articolo 35, inoltre, il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 448/2001, dovrà emanare un regolamento per t’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 35.

 

8.   Con lettera del 27 febbraio 2002 le Autorità italiane hanno inviato le loro osservazioni in risposta alle lettere dei servizi della Commissione del 9 novembre 2001 e del 23 novembre 2001, soffermandosi specificamente sulla problematica relativa agli affidamenti diretti di appalti o di concessioni di servizi in favore di società miste a capitale pubblico-privato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle c.d. “relazioni in house”.

Le Autorità italiane hanno altresì trasmesso ai servizi della Commissione copia di una circolare interpretativa del 18 gennaio 2002 del Ministro delle politiche comunitarie avente ad oggetto le “Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavoro”.

 

9.   Con la presente lettera di costituzione in mora complementare la Commissione esprime le proprie considerazioni sulla disciplina attualmente in vigore in Italia in materia di gestione dei servizi pubblici locali a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 35 della legge 448/2001.

Tale normativa ha sostituito l’articolo 22 della legge 142/90 che era stato oggetto della costituzione in mora notificata al Governo italiano in data 8 novembre 2000.

 

10. La Commissione sottolinea, innanzitutto, che l’affidamento dei servizi pubblici locali contemplati dall’articolo 35 della legge 448/2001 può configurare secondo i casi di specie, un appalto pubblico di servizi ovvero una concessione di servizi.

 

11. La direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi definisce gli appalti di servizi come “i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice”.

Gli appalti relativi a servizi menzionati nell’allegato IA della direttiva 92/50/CEE il cui importo supera la soglia indicata nell’articolo 7 della stessa direttiva, devono essere aggiudicati nel rispetto delle norme comuni di pubblicità e di partecipazione previste nei titoli da III a VI della direttiva.

 

12. La direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, si applica agli appalti pubblici di servizi conclusi dagli enti aggiudicatori che svolgono una delle attività menzionate all’articolo 2 ditale direttiva per scopi inerenti all’esercizio delle attività di cui trattasi.

Gli appalti relativi a servizi menzionati nell’allegato XVI A della direttiva 93/38/CEE, il cui importo supera la soglia indicata nell’articolo 14 della stessa direttiva, devono essere aggiudicati nel rispetto delle norme comuni di pubblicità e di partecipazione previste nei titoli da III a V della direttiva.

 

13. Per quanto concerne, infine, gli appalti che hanno ad oggetto servizi compresi nell’allegato 18 della direttiva 92/50/CEE ovvero nell’allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, cosi come gli appalti dl servizi il cui importo sia inferiore alle soglie di applicazione di dette direttive, la Commissione sottolinea che la loro aggiudicazione deve comunque avvenire nel rispetto delle norme e dei principi di diritto comunitario primario contenuti nel Trattato CE e segnatamente degli articoli 43 e 49 in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità sotteso a tali norme.

 

14. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. segnatamente la sentenza del 7 dicembre 2000, Telaustria, in causa C-324/98), il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità implica, in particolare, un obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice. Detto obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

 

15. Le concessioni di servizi non sono comprese, allo stato attuale del diritto comunitario, nel campo di applicazione delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE sopra menzionate. Tali contratti si differenziano dagli appalti di servizi essenzialmente in virtù del fatto che in un contratto di concessione la controprestazione dell’attività svolta consiste nell’ottenimento, da parte del concessionario, del diritto di svolgere tale attività, ovvero in detto diritto accompagnato da un prezzo. In tale prospettiva il rischio della gestione del servizio viene sopportato dal concessionario e non dall’amministrazione concedente.

 

16. Come chiarito dalla Commissione nella sua Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario del 27 aprile 2000, in GUCE C 121 del 29 aprile 2000, e come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 7 dicembre 2000, Telaustria cit., in mancanza di una normativa dettagliata di diritto comunitario secondario, l’affidamento delle concessioni di servizi deve comunque avvenire ne rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Trattato CE. ed in particolare degli articoli 43 e 49 deI Trattato summenzionati. Ciò implica che i già ricordati obblighi di trasparenza e di rispetto di una pubblicità adeguata nelle procedure di affidamento si impongono alle amministrazioni anche nell’aggiudicazione, da parte delle stesse, di contratti di concessione di servizi.

 

17. Da quanto sopra esposto consegue che il diritto comunitario impone alle amministrazioni che aggiudicano un contratto di appalto pubblico di servizi o di concessione di servizi, di rispettare comunque il principio della pubblicità e della messa in concorrenza di tali contratti.

Tale principio, imposto in termini generali dagli articoli 43 e 49 deI Trattato, è stato esplicitato nelle regole specifiche di cui alle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE per gli appalti di servizi che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive.

 

18. In questa prospettiva l’affidamento diretto senza il ricorso ad alcuna forma di messa in concorrenza, di un appalto di servizi o di una concessione di servizi può essere consentito dall’ordinamento comunitario esclusivamente laddove, in situazioni specifiche, tale affidamento rientri in una delle ipotesi derogatorie previste dagli articoli 45 e 46 del Trattato (relativi alle attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ed alle giustificazioni basate su motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica), ovvero, per quanto riguarda gli appalti compresi nel campo di applicazione delle direttive sopra ricordate, in una delle condizioni di cui all’articolo 6 ed all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 92/50/CE o di cui all’articolo 11 ed all’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 93/38/CEE.

 

19. Ciò posto la Commissione constata che il quadro normativo introdotto dall’articolo 35 della legge 448/2001 continua a consentire numerose ipotesi di affidamento diretto del servizi pubblici locali oggetto ditale disposizione, senza il rispetto dei più volte richiamati principi di pubblicità e di messa in concorrenza e, laddove applicabili, delle norme di pubblicità e di partecipazione delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE.

 

20. Se da un lato, infatti, il testo del nuovo paragrafo 5 dell’articolo 113 del D.lgs. 267/2000 prevede la regola generale dell’affidamento dell’erogazione dei servizi di rilevanza industriale attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, d’altro lato occorre sottolineare che tale principio non è stato introdotto dall’articolo 35 della legge 448/2001 per quanto concerne l’affidamento della gestione di reti, Impianti e altre dotazioni patrimoniali in caso di separazione fra le due attività. In secondo luogo la legge in discorso fa salvi, per la durata del periodo transitorio da essa previsto, gli affidamenti diretti effettuati in passato in violazione del diritto comunitario. In terzo luogo l’articolo 35 in questione prevede un regime derogatorio ai principio della concorrenza per il mercato nel settore del servizio idrico integrato. Infine gli affidamenti diretti, senza il rispetto di alcuna forma di messa in concorrenza costituiscono, ai sensi del paragrafo 15 del menzionato articolo 35, la regola generale in materia di gestione dei servizi pubblici definiti “privi di rilevanza industriale”.

 

***

 

21. La Commissione intende attirare in primo luogo l’attenzione del Governo italiano sulla norma di cui al paragrafo 4 dell’articolo 113 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’articolo 35, paragrafo 1, della legge 448/2001. Detta posizione prevede che, laddove l’attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, gli enti locali possono fra l’altro avvalersi, per tale gestione: “di soggetti all’uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività”.

 

22. Tale disposizione risulta in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui la stessa può consentire agli enti locali di affidare in maniera diretta un contratto di appalto o di concessione avente ad oggetto il servizio di gestione di beni che rientrino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità giuridica delle stesse amministrazioni (ad esempio, perchè di proprietà degli enti locali ovvero perchè gli stessi sono titolari di un diritto d’uso sui beni in discorso).

 

23. In secondo luogo la Commissione si riferisce ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 35 della legge 448/2001. Il paragrafo 2 in questione prevede che, nel casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione al fini della piena attuazione delle regole di cui all’articolo 113 D.lgs. 267/2000 novellato, il regolamento di attuazione sopra menzionato: “indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall’evidenza pubblica”. Ai sensi del successivo paragrafo 3, tuttavia, detti termini di scadenza possono essere incrementati, a determinate condizioni, per un periodo che sembra poter arrivare ad ulteriori cinque anni o più. Se ne desume che il periodo transitorio durante il quale vengono fatti salvi gli affidamenti diretti sopra menzionati potrebbe, in determinati casi, raggiungere un temine di oltre dieci anni. Sembra, inoltre, che la decorrenza di tale termine sia comunque legata alla adozione del regolamento di attuazione.

 

24. La Commissione sottolinea che nella maggior parte delle ipotesi, gli affidamenti di appalti o di concessioni di servizi rilasciati con procedura diversa dall’evidenza pubblica che beneficerebbero del periodo transitoria di cui trattasi, costituiscono già oggi degli affidamenti illegittimi dal punto di vista del diritto comunitario.

 

25. In questa prospettiva è quindi necessario che tale periodo transitorio sia contenuto entro i più brevi termini che consentano di tenere conto, al contempo. delle aspettative legittime dei gestori uscenti e dell’esigenza di assicurare l’adeguamento al diritto comunitario nel periodo più breve possibile. Tale considerazione vale tanto più ove si consideri che l’articolo 35 della legge 448/2001 già prevede, al suo comma 7, un meccanismo di subentro che permette di indennizzare l’attuale affidatario degli effetti patrimoniali derivanti dal termine anticipato dell’affidamento, disponendo che, allo spirare del periodo transitorio il gestore subentrante dovrà versare al gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati.

 

26. Sotto un altro profilo la Commissione attira inoltre l’attenzione del Governo italiano sulle modalità di affidamento del servizio idrico integrato disciplinate dall’articolo 35, comma 5 della legge 448/2001. Detta disposizione prevede infatti che, in alternativa alla regola generale dell’affidamento dell’erogazione dei servizi pubblici locali mediante procedura ad evidenza pubblica prevista dall’articolo 113, comma 5 novellato, le amministrazioni competenti: “possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo”.

 

27. Con specifico riferimento all’affidamento del servizio idrico integrato la Commissione sottolinea altresì che i suoi servizi hanno ricevuto numerosi reclami relativi a casi di affidamenti diretti a società partecipate in tutto o in parte da enti locali facenti parte di uno stesso degli ambiti territoriali ottimali, previsti dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994. Tali affidamenti diretti si pongono in contrasto con le sopracitate norme e principi del trattato CE nel caso di concessioni di servizi e, laddove applicabili, con le direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE ogni qualvolta gli stessi configurino un appalto pubblico di servizi.

 

28. A mero titolo di esempio la Commissione, in base ai reclami ricevuti ed alle informazioni di cui dispone, può citare i casi seguenti di affidamento diretto del servizio idrico integrato:

 

-  delibera 1/99 della Conferenza dei sindaci dell’A.T.O. 2 Lazio Centrale Roma, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2000, che affida il servizio ad ACEA A.T.O. 2 S.p.a.;

 

-  deliberazione del 20 febbraio 2001, dell’assemblea consortile dell’A.T.O. 3 Umbria, che affida il servizio all’azienda speciale ASM di Foligno e alla società ASE di Spoleto;

 

-  delibera dell’assemblea consortile dell’ A.T.O. 3 Toscana del Medio Valdarno, del 29 novembre 2001, che affida il servizio alla società Publiacqua S.p.a.;

 

-  deliberazione del 20 dicembre 2001, dell’assemblea del consorzio A.T.O. “Polesine”, che affida il servizio alla società Polesine Acque S.p.a.

 

-  delibera del 21 dicembre 2001, dell’assemblea consortile dell’A.T.O. 2 Toscana del Basso Valdarno, che affida il servizio alla società Acque S.p.a.;

 

-  affidamento diretto del servizio idrIco integrato da parte delle autorità dell’ A.T.O. 2 Marche di Ancona alla società Gorgovivo Mtiltiservizi S.p.a. nel corso del mese di marzo 2002;

 

-  affidamento diretto del servizio idrico integrato da parte delle autorità dell’ A.T.O. 9 Emilia Romagna di Rimini alla società Adria S.p.a nel corso del mese di marzo 2002.

 

29. I servizi della Commissione fanno infine riferimento all’articolo 35, comma 15 della legge

448/2001, che ha introdotto nel D.lgs. 267/2000 un nuovo articolo 113-bis, rubricato “Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale . Tale articolo dispone che “Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile”. L’individuazione dei servizi rientranti nella disciplina di cui all’articolo 113-bis in discorso sembra essere demandata al già ricordato Regolamento di attuazione dell’articolo 35 della legge 448/2001.

 

30. Anche a proposito di tali servizi la Commissione sottolinea, analogamente a quanto già sopra esposto, che le previste forme di affidamento diretto si pongono in contrasto con il diritto comunitario ogni qual volta tali affidamenti costituiscono un appalto ovvero una concessione di servizi. In tale prospettiva la Commissione ricorda che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario tutte le attività economiche di prestazione di beni o servizi ai sensi dei Trattato CE. Più in particolare, l’articolo 50 del Trattato definisce come servizi “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”. Ne consegue che la qualificazione di alcune categorie di servizi pubblici come “servizi privi di rilevanza industriale” non può avere l’effetto di sottrarre l’affidamento di tali attività alle regole in materia di diritto comunitario degli appalti e delle concessioni.

 

31. Nella loro lettera del 27 febbraio 2002 sopra citata, le Autorità italiane fanno riferimento alla giurisprudenza Teckal della Corte di giustizia (sentenza del 18 novembre 1999, in causa C 107/98) alfine di giustificare le ipotesi di affidamento diretto di servizi pubblici locali in favore di società a capitale interamente o parzialmente detenuto dagli enti locali.

 

32. Nella sentenza summenzionata la Corte di giustizia ha stabilito che le direttive comunitarie in materia dl affidamento di appalti pubblici devono essere applicate ogni qual volta ci si trovi in presenza dell’incontro della volontà di due persone giuridicamente distinte. L’applicazione di dette direttive può essere esclusa limitatamente alle ipotesi eccezionali in cui “nel contempo l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano” (sentenza Teckal, cit. par. 50). In tale ipotesi, in effetti, l’affidamento in questione non rientra nel campo di applicazione delle direttive in materia di appalti, dal momento che deve essere esclusa la stessa esistenza di un rapporto contrattuale rilevante ai termini di tali direttive.

 

33. La Commissione sottolinea che l’ipotesi eccezionale contemplata dalla sentenza Teckal non può valere ad escludere in maniera generale dal campo di applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni ogni affidamento di un servizio che venga effettuato da un ente locale in favore dl una società a capitale maggioritariamente o totalmente pubblico.

 

34. Per quanto riguarda in particolare la nozione di “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” di cui alla giurisprudenza in discorso, la Commissione sottolinea che affinché tale tipo di controllo sussista non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario.

 

35. Il controllo contemplato dalla sentenza Teckal fa infatti riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia decisionale in relazione ai più Importanti atti di gestione, si configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Solo a tali condizioni si può ritenere che fra amministrazione ed aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto dl terzietà rilevante ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici.

 

***

 

Sulla base delle considerazioni che precedono e delle informazioni di cui dispone, la Commissione considera che la Repubblica Italiana, adottando le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed, in particolare, ai suoi commi 1 (nella parte relativa al nuovo paragrafo 4 dell’articolo 113 del Decreto legislativo n. 267/2000), 2, 3, 4, 5 e 15, ha violato gli obblighi che Le incombono in virtù della direttiva 92/50 CE e della direttiva 93/38/CEE ed altresì in virtù degli articoli 43 e seguenti e 49 e seguenti del Trattato CE.

La Commissione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 226 del Trattato CE, invita la Repubblica Italiana a trasmetterle le sue osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi dal ricevimento della presente.

La Commissione si riserva, dopo aver preso conoscenza delle osservazioni del Governo italiano o, nel caso in cui le osservazioni del Governo italiano non le fossero pervenute nel termine fissato, di emettere il parere motivato previsto dall’articolo 226 del Trattato CE.

D’altra parte la Commissione invita Le Autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di evitare che l’interesse comunitario sia posto in pericolo nell’attesa che la Commissione abbia valutato le Loro osservazioni alla presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

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