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Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/10/2007 n. 5476
Non causa discriminazioni tra imprese la prescrizione di un bando di gara che riconosce un punteggio supplementare di ben limitato rilievo alle imprese che abbiano già operato nel territorio comunale.

E' legittima la prescrizione contenuta in un bando di gara che riconosce un punteggio supplementare di ben limitato rilievo alle imprese che abbiano già operato nel territorio comunale senza contestazioni da parte dell'amministrazione. Ciò in ragione della preminente considerazione che tale limitato punteggio valorizza un fattore di pregresso merito (e quindi un requisito di capacità del partecipante alla gara) e non reca discriminazioni rispetto ad operatori non locali (non rilevando al detto fine la provenienza geografica).

Materia: appalti / bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10506/2004, proposto dal Comune di Gardone Val Trompia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ramadori e Mauro Ballerini ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del primo difensore, via Marcello Prestinari, n. 13;

 

contro

- Società F.lli Rizzi s.n.c., non costituita in giudizio;

 

e nei confronti di

- SISTEDIM 97 s.r.l., Coop. MAGNO s.c.r.l. e Coop. Unione tra dipendenti dello Stabilimento REDAELLI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani ed elettivamente domiciliati in Roma, nello studio del primo difensore, via della Camilluccia, n. 785;

- BALDUSSI Claudio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia, n. 1271/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 26 giugno 2007 la relazione del Consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. G. Ramadori e l’avv. Pafundi su delega dell’avv. Claudio Chiola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

 

FATTO

Il Comune di Gardone Val Trompia impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla F.lli Rizzi s.n.c. avverso i provvedimenti concernenti la procedura di assegnazione, mediante pubblica gara, di aree ubicate all’interno del piano di zona “Badile”, relativamente al lotto n. 8, assegnato alla SISTEDIM 97 s.r.l. (punti 64 rispetto ai 57 della soc. F.lli Rizzi).

Deduce l’appellante:

1.- Violazione della legge processuale. Carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia; 2.3.- Violazione di legge ed eccesso di potere per errata e falsa applicazione dei principi in materia concorsuale. Straripamento dei limiti dei poteri rimessi al giudice amministrativo e interferenza in valutazioni proprie della sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione (sotto diversi profili).

Si sono costituite la SISTEDIM 97 s.r.l., la Cooperativa Magno, la Cooperativa Unione tra i dipendenti dello Stabilimento Redaelli ed hanno chiesto, aderendo alle tesi dell’Amministrazione ed eccependo preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, la riforma della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.

 

DIRITTO

1.- L’appellante Comune ribadisce preliminarmente l’eccezione sollevata in primo grado in ordine alla inammissibilità del ricorso proposto dalla s.n.c. F.lli Rizzi per omessa impugnazione della deliberazione consiliare 11.12.1998, n. 93, che aveva dettato i criteri generali e lo schema di bando, successivamente fatti propri dalla deliberazione di G.M. n. 14 del 12.2.2003, impugnata dalla Cooperativa.

L’eccezione va peraltro disattesa in ragione della fondatezza del profilo di carenza d’interesse rilevato dal Tribunale amministrativo regionale con riguardo alla tempestiva impugnazione del bando in applicazione dei principi di cui alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1/03, essendo le considerazioni esposte dal primo giudice riferibili, de plano, anche alla ribadita eccezione (in disparte la circostanza che la precitata deliberazione n. 14/03 introduce un “nuovo” bando per i lotti 5, 6 e 8, quest’ultimo rilevante nella odierna controversia).

Ne discende l’inconsistenza del primo mezzo.

2.- La sentenza impugnata ha ritenuto la illegittimità della contestata procedura in ragione della circostanza che i criteri di valutazione della “qualità architettonica” non erano stati enunciati nel bando di gara nè erano stati comunque prefissati dalla Commissione prima dell’esame dei progetti da sottoporre a valutazione.

L’assunto viene diffusamente contestato dall’Amministrazione appellante con il secondo motivo, sulla base di argomentazioni che appaiono al Collegio condivisibili.

Ed invero, la nozione di “qualità architettonica” di un intervento edilizio non si presta, ex se, alla pretesa predeterminazione di criteri ed elementi caratterizzanti; essa è, invece, strettamente correlata alla concreta valutazione del progetto presentato, di carattere tecnico-discrezionale, comunque assoggettata a sindacato giurisdizionale sotto il profilo della logicità delle conclusioni.

In tale quadro trova corretta collocazione la valutazione, di stretto merito, di “monotonia estetica” dei corpi di fabbrica progettati, determinata anche “da una assenza di movimentazione planovolumetrica”; ed alla “qualità architettonica” di un progetto edilizio abitativo di carattere economico-popolare, qual’è l’intervento per cui è controversia, attengono anche i giudizi riferiti alla totale assenza di progettazione degli “spazi autorimessa relativi ai due corpi di fabbrica residenziali” nonchè di “totale assenza di deduzione progettuale per le aree esterne pertinenziali e comuni”.

Risulta quindi fondato il secondo motivo di ricorso.

3.- Parimenti fondato appare il terzo motivo.

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale annulla il bando di gara (anche) nella parte in cui riconosce un “bonus” di 5 punti alle cooperative e alle imprese che abbiano già operato nel territorio comunale relativamente a precedenti piani di zona senza contestazioni da parte dell’Amministrazione: tale prescrizione, ad avviso del primo giudice, introdurrebbe una insanabile discriminazione, con ciò violando i limiti della discrezionalità previsti dall’ordinamento.

L’argomentazione non può essere condivisa.

Seguendo l’iter argomentativo proposto dall’Amministrazione appellante, va osservato che non contrasta con i limiti di discrezionalità una previsione che, in sede di gara pubblica, sia intesa ad attribuire un punteggio di ben limitato rilievo (appena 5 punti su 95) alla pregressa attività positivamente espletata nella realizzazione di analoghi interventi sul territorio comunale.

Ciò in ragione della preminente considerazione che tale limitato punteggio valorizza un fattore di pregresso merito (e quindi un requisito di capacità del partecipante alla gara) e non reca discriminazioni rispetto ad operatori non locali (non rilevando al detto fine la provenienza geografica).

Quanto sopra, a tacere di profili correlati alla configurabilità di un interesse, in capo alla ricorrente di prime cure, non più emergente a seguito dell’accoglimento della doglianza di cui al precedente punto 2.

4.- Il ricorso va in conclusione accolto.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ne va disposta la compensazione, avuto riguardo comunque, ad aspetti di problematicità emergenti dalle questioni trattate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2007 con l'intervento dei signori:

Costantino SALVATORE                                           Presidente, f.f.

Luigi MARUOTTI                                                      Consigliere

Pier Luigi LODI                                                          Consigliere

Bruno MOLLICA                                                      Consigliere, est.

Sandro AURELI                                                         Consigliere

 

L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE, f.f.

Bruno Mollica                          Costantino Salvatore

 

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

 

Depositata in Segreteria

Il 19/10/2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

 

Il Dirigente

Dott. Antonio Serrao

 

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