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TAR Lazio, Sez. Latina, 15/11/2007 n. 1211
La giunta è incompetente a decidere sulle modalità di scelta dell'affidatario di un servizio pubblico. E' legittimo l'affidamento diretto di un servizio solo se l'appalto riguarda cooperative sociali e l'importo è sotto soglia.

La giunta comunale è organo incompetente a decidere sulle modalità di scelta del contraente trattandosi di atto gestionale e non politico programmatico.

L'articolo 5 della l. 381/1991 (testo normativo di favore per le cooperative sociali), stabilisce che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1, ma solo se l'importo del servizio è sotto soglia comunitaria.


Materia: appalti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2006, proposto da:

Alati Francesco N.Q., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Cioffi, Carla V. Efrati, con domicilio eletto presso Mario Avv. Cioffi in Latina, c/o Segreteria Tar - Latina;

 

 

contro

Comune di Veroli (Fr), rappresentato e difeso dall'avv. Felice Maria Spirito, con domicilio eletto presso Felice Maria Avv. Spirito in Latina, c/o Avv.Perazzotti via V.Monti 13;

 

nei confronti di

Consorzio Valcomino Societa' Coop.Sociale A.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Lio Sambucci, con domicilio eletto presso Lio Avv. Sambucci in Latina, c/o Segreteria Tar Latina;

 

per l'annullamento

della DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.127 DEL 14.09.2006 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO E REFEZIONE MENSA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' CONTROINTERESSATA DELLA DURATA DI ANNI TRE..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Veroli (Fr);

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Valcomino Societa' Coop.Sociale A.R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/10/2007 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Premesso che, con atto notificato il 24/27 novembre 2006 e depositato il successivo giorno 28, la ricorrente – già affidataria del servizio di refezione presso i plessi scolastici comunali - ha impugnato la deliberazione n. 127, datata 14/9/2006, con la quale il comune di Veroli ha affidato alla controinteressata Consorzio Valcomino, a mezzo trattativa diretta, il servizio di refezione e mensa scolastica per la durata di tre anni e per un valore sopra soglia comunitaria;

Vista la sentenza n. 406 del 1 giugno 2007 con la quale questa Sezione ha annullato la deliberazione di G.C. n. 1 del 4 gennaio 2007 nonché la determinazione del responsabile di servizio datata 8 gennaio 2007, con le quali l’ente locale aveva revocato la suddetta deliberazione n. 127/2006;

Visti i dedotti, seguenti motivi di ricorso:

a) incompetenza della giunta;

b) violazione dell’art. 5 della L. n. 381/1991;

Visto l’art. 26 L. n. 1034/71, come integrato dall’art. 9 L. n. 205/2000;

Dato atto che, ai sensi delle suddette disposizioni normative, la sentenza, ancorché succintamente motivata, è idonea a definire un giudizio a cognizione piena, non essendovi alcuna reciproca interdipendenza tra semplificazione della motivazione e sommarietà della cognizione (cfr. Corte Cost., 10 novembre 1999, n. 427); e che la semplificazione della motivazione, nei casi speciali previsti dalla legge, è strumentale all’esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art.111, comma 2, Cost., essendo compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cons. St., V, 26 gennaio 2001, n.268);

Considerato che l’interesse azionato dalla ricorrente è strumentale all’esperimento della gara, cui s’intende partecipare onde coltivare la chance di aggiudicazione della commessa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 166, datata 5 maggio 2007, con la quale il comune di Veroli:

-ha accettato la proposta del Consorzio Valcomino per la definizione conclusiva di ogni questione in relazione al servizio refezione e mensa scolastica;

-ha revocato la delibera di G.C. n 127 del 14 settembre 2006 (oggetto del gravame);

Vista la delibera n. 167, datata 5 ottobre 2007, con la quale la Giunta comunale di Veroli ha dato mandato agli uffici di indire per il servizio de quo una gara ad evidenza pubblica;

Ritenuto che le suddette deliberazioni, intervenute nel corso del giudizio, non fanno venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in quanto, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto tra la Valcomino ed il comune di Veroli e la pedissequa revoca in autotutela, la deliberazione n. 127/2006 è stata eliminata con effetti soltanto ex nunc, permanendo i suoi effetti lesivi per il tratto di validità ed efficacia del provvedimento originariamente impugnato, rispetto ai quali la pronuncia di annullamento è idonea a soddisfare l’interesse morale dell’impresa oltre quello patrimoniale al ristoro dei danni nella prospettiva della perdita di chance;

Ritenuto sussistente, in capo alla società C.R.C. di Alati F.:

-la legittimazione ad agire, sia in ragione del pregresso rapporto contrattuale di fornitura (posizione differenziata) che in forza dell’art. 5 L n. 381/1991 e del D.Lvo n. 157/1995 (posizione qualificante);

-la legittimazione attiva, in ragione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio idoneo, ontologicamente e funzionalmente, per l’erogazione del servizio richiesto dal comune consistente nella realizzazione e somministrazione dei pasti presso le scuole (oggetto di iscrizione: “ristorazione collettiva per aziende ed enti pubblici e privati”; “attività di ristorazione, bar, tavola calda e qualsiasi attività affine e/o complementare alla ristorazione in genere ed alla produzione e somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche, comprese l’attività di catering ed il commercio dei relativi prodotti”; “preparazione,produzione e confenzionamento di pasti per aziende, scuole, enti pubblici e/o privati”);

-l’interesse al ricorso, ancorché non impugnata la successiva determinazione dirigenziale datata 20 settembre 2006 (autorizzazione al Consorzio Valcomino di iniziare i lavori di adeguamento dei locali) atteso il rapporto di presupposizione consequenzialità ad effetti caducanti che condiziona la sua efficacia rispetto all’impugnata deliberazione di affidamento del servizio;

Considerato che i motivi di ricorso sono stati dedotti con sufficiente completezza avendo consentito al giudicante di percepire il paventato profilo di lesività causato dagli atti nonché la presunta illegittimità degli stessi;

Visto l’art. 5, della legge n. 381 del 1991 che così recita:

“Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1.

Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

 

Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto”;

Ritenuto, alla luce dell’esposto quadro normativo, che i dedotti motivi di ricorso sono assistiti da giuridico fondamento in quanto:

a)la giunta comunale è organo incompetente a decidere sulle modalità di scelta del contraente trattandosi di atto gestionale e non politico programmatico;

b)l’art. 5 della L. n. 381/1991 (testo normativo di favore per le cooperative sociali) consente una deroga al principio della gara solo se l’appalto del servizio riguarda cooperative sociali e l’importo è sotto soglia;

Condiviso quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 4 l. 8 novembre 1991 n. 381, nel testo novellato dall'art. 20 l. 6 febbraio 1996 n. 52, la p.a. appaltante non può legittimamente limitare alle sole società cooperative d'utilità sociale l'ammissione ad una gara, d'importo superiore alla soglia comunitaria, relativa ad un appalto di servizi (nella specie, si trattava di custodia e pulizia di edifici scolastici), essendo ciò possibile solo per gli appalti c.d. "sotto soglia”. (Consiglio Stato , sez. V, 30 agosto 2001 , n. 4580; Tar Marche 7 aprile 2000);

Considerato, in disparte quanto sopra, che la regola dell’evidenza pubblica costituisce un principio immanente l’ordinamento di settore degli appalti, ancor più se di rilevanza comunitaria (cfr per le soglie l’art. 28, Codice contratti) ove vigono i principi di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenzialità, la cui applicazione s’impone, di norma, anche agli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B del d.l.vo n. 163 del 2006;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, violati sia l’obbligo giuridico di indire la pubblica gara per l’affidamento del servizio de quo che il regime inderogabile delle competenze;

Ritenuto che alla fondatezza del gravame e, quindi, all’accoglimento del ricorso impugnatorio consegue la reintegrazione in forma specifica della ricorrente nella posizione sostanziale lesa, dovendo l’amministrazione comunale procedere, per l’effetto conformativo, all’indizione di gara ad evidenza pubblica valevole per il medesimo arco temporale originariamente coperto dalla deliberazione n. 127/2007, con possibilità di partecipazione ed aggiudicazione anche per la ricorrente;

Considerata che detta reintegrazione ristora l’interessata dei danni futuri mentre per i danni da questa subiti a causa dell’illegittima sua pretermissione il risarcimento può essere disposto mediante la tecnica della perdita di chance;

Ritenuto fare applicazione, a tal fine, del criterio equitativo e liquidare in favore della ricorrente la somma di € 5.000,00 (pari al 10% del valore dell’appalto per l’anno scolastico 2006/2007, al netto di Iva, abbattuto di una ulteriore percentuale in ragione delle probabilità mera di successo);

Ritenuto che alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese di lite del comune di Veroli nella misura liquidata in dispositivo, mentre delle stesse se ne può disporre la compensazione nei confronti della società controinteressata dovendosi imputare i motivi di causa alla condotta dell’amministrazione comunale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione il ricorso n. 1168/2006.

Condanna il comune di Veroli al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.000,00.

Spese compensate nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26/10/2007 con l'intervento dei signori:

Franco Bianchi, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2007

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