HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sardegna, sez. I, 7/4/2008 n. 635
Sulla dichiarazione di regolarità contributiva resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione: caratteristiche.

La giurisprudenza afferma relativamente alle caratteristiche ed ai controlli da effettuarsi in tema di dichiarazione di regolarità resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione, che:
- le imprese che partecipano alle pubbliche gare d'appalto hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere ;
- l'erronea attestazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell'impresa ) e alla gravità della violazione ;
- al fine di valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta, l’Amministrazione deve verificare la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l'ente previdenziale, surrogato dall'autodichiarazione presentata .
Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva.


Materia: appalti / requisiti di partecipazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 643/2006 proposto dalla società CO.RI.SAR. sas, in persona del legale rappresentante sig. Claudio Cabiddu, rappresentata e difesa originariamente dagli avv.ti Francesco e Valeria Frongia poi sostituiti dagli avv.ti Elisabetta Boi e Paolo Salvatore Satta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tiziano n. 62, presso lo studio legale dell’avv. Elisabetta Boi,

contro

il Comune di Quartu Sant’Elena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Carlo Augusto Melis, domiciliato in Cagliari presso la sede del Tribunale, in via Sassari n. 17;

l’ATI Altea Claudina - Cocktail Service s.r.l. e Pellegrini S.p.a., rappresentate e difese per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Matilde Mura ed elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio della seconda, in via Ancona n. 3,

l’ATI Gemeaz Cusin srl – OR.S.A.T. Soc. Coop. A r.l. e O.G.M. s.r.l., non costituite in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Quartu Sant’Elena per l’affidamento del servizio di fornitura, preparazione e somministrazione pasti delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado del Comune per il biennio 2006/2007 e 2007/2008;

di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dell’ATI controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2008 gli avv.ti Salvatore Paolo Satta ed Elisabetta Boi per la ricorrente, l’avv. Carlo Augusto Melis per l’Amministrazione resistente e gli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Matilde Mura per l’ATI controinteressata;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato l’11 luglio 2006 e depositato il successivo giorno 19, la ricorrente espone di aver partecipato alla licitazione privata indetta dal Comune di Quartu Sant’Elena per l’affidamento del servizio di fornitura, preparazione e somministrazione pasti delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado del Comune per il biennio 2006/2007 e 2007/2008, da affidarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria provvisoria l’ATI Altea Claudina - Cocktail Service s.r.l. e Pellegrini S.p.a., mentre la ditta CORISAR si collocava al 3° posto, dietro anche all’ATI Gemeaz Cusin srl – OR.S.A.T. Soc. Coop. A r.l. e O.G.M. s.r.l classificatasi seconda.

Sennonché, ad avviso della CO.RI.SAR. l’anzidetta aggiudicazione sarebbe illegittima in quanto l’ATI vincitrice non sarebbe in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla lex specialis.

In particolare, le cucine e le attrezzature dell’aggiudicataria non risponderebbero alle prescrizioni tecniche richieste dal bando di gara.

La seconda classificata, invece, ha nel suo raggruppamento una società, la OR.S.A.T. che non sarebbe in possesso di alcun fatturato in forniture di pasti scolastici, in contrasto con la previsione del bando che ne avrebbe pertanto imposto l’esclusione.

Inoltre, il centro cottura da essa indicato avrebbe una capacità di confezionamento di soli 300 pasti giornalieri a fronte degli oltre 2000 pasti oggetto della gara.

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’aggiudicazione della gara in suo favore, con favore delle spese.

In data 3 ottobre 2006 la ricorrente ha depositato istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 368/2006 del 18 ottobre 2006 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla CO.RI.SAR.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18 aprile 2007, la ricorrente ha altresì contestato la violazione dell’art.1, lett. H del bando in quanto, diversamente da quanto riportato nella dichiarazione resa in sede di gara, l’aggiudicataria non sarebbe in regola con gli obblighi contributivi, insistendo nelle già rassegnate conclusioni di annullamento dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.

Con il primo motivo di ricorso la Corisar lamenta che l’ATI aggiudicataria avrebbe indicato, al fine dell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, dei locali cucina inidonei in quanto, come accertato dall’Azienda USL n. 8 di Cagliari, non dimensionati alle esigenze dell’Amministrazione scolastica.

L’argomento non trova riscontro né con riguardo agli atti di gara né in punto di fatto, giacchè all’odierna pubblica udienza il legale del Comune di Quartu Sant’Elena ha dichiarato che il servizio in questione, che come esposto in narrativa riguardava il biennio 2006/2007 e 2007/2008 con esaurimento nel mese di luglio 2008, si è svolto senza contestazioni da parte dell’Amministrazione e senza lamentele da parte degli utenti.

Osserva comunque il Collegio che il bando di gara stabiliva testualmente, per quanto qui rileva:

“…la Ditta appaltatrice deve gestire il servizio in questione mediante la preparazione dei pasti che dovrà essere effettuata presso la cucina rispondente ai requisiti della legge 283/62 e DPR 327/80”.

Ed ancora, art. 4 del capitolato speciale: “La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso la cucina propria della ditta appaltante…”.

Come ben si ricava dalle riportate prescrizioni, la lex specialis di gara non imponeva, dunque, come requisito di partecipazione, determinate caratteristiche produttive dei centri di cottura indicati, essendo solo previsto come criterio valutativo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la loro distanza dal comune di Quartu Sant’Elena (art. 9 del capitolato speciale).

Pertanto, conformemente a quanto già precisato in sede cautelare, una volta soddisfatte le condizioni richieste dal bando (conformità ai requisiti della legge 283/62 e DPR 327/80), ogni problematica relativa all’idoneità della struttura alla preparazione del numero dei pasti necessari all’esecuzione dell’appalto atteneva all’esecuzione del contratto, il cui eventuale inadempimento comportava l’insorgere della relativa responsabilità.

Sotto questo profilo non è decisivo il richiamo alla sentenza n. 372/2007 di questo Tribunale.

Invero, nel caso ivi citato, le caratteristiche richieste, anche in relazione alla localizzazione dei centri cottura, costituivano espressamente un requisito di accesso alla gara previsto dalla lettera d’invito.

Nel caso di specie, invece, come detto, nessuno degli atti di gara prevedeva come requisito di ammissione determinate caratteristiche produttive o di localizzazione dei centri cottura.

Orbene, al fine di dimostrare il possesso del requisito tecnico per l'esecuzione delle opere appaltate l’ATI aggiudicataria ha indicato:

1) un centro di cottura principale, sito in Selargius, via Tirana s.n.c.;

2) un centro cottura di riserva, sito in Cagliari, in Piazza Michelangelo;

3) due centri cottura di scorta: uno sito in Carbonia in via Nicotera s.n.c. ed uno sito in Villasimius, Loc. Cordolino Blu.

Le argomentazioni della ricorrente tendono tutte a dimostrare, attraverso le risultanze degli accertamenti dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari, l’inidoneità del centro cottura di Selargius all’espletamento del servizio, giacchè a fronte del fabbisogno (oltre 2000 pasti al giorno) vi sarebbe una capacità produttiva di circa 1000 pasti, senza considerare l’attività produttiva degli altri centri.

In ogni caso tale censura è infondata.

Essa è incentrata sulle risultanze del sopralluogo eseguito nei locali della ditta Altea Claudina dall’azienda USL n. 8 di Cagliari che, per quanto qui interessa, così riportano “... 3) la superficie utile per il confezionamento dei pasti è di circa 200 mq per una potenzialità di circa 1000 pasti, attualmente la ditta ne produce 1187-1227”.

Ebbene, nei termini suesposti, tale dichiarazione è inidonea ai fini probatori invocati dalla ricorrente incidentale.

Essa, infatti, limitandosi a relazionare i parametri mq/numero pasti, e trascurando di considerare le capacità produttive dei macchinari a disposizione in relazione al fattore tempo ed alla capacità professionale degli operatori, non consente di acquisire elementi di certezza in ordine alle effettive capacità produttive del centro cottura.

E ciò rileva ancor di più in presenza dell’affermazione della stessa Azienda Usl n. 8 che, nella medesima nota sopra indicata, precisa che “...2) i pasti vengono trasportati con contenitori monoporzione che permettono il mantenimento delle temperature adeguate per diverse ore...”, evidenziandosi così la fondatezza delle difese dell’ATI Cocktail Service – Altea Claudina secondo le quali attraverso una razionale distribuzione a scalare dei pasti prodotti, comunque contenuta in limiti temporali ragionevoli, si realizzano volumi ben in grado di assicurare, come richiesto dal capitolato di gara, per le ipotesi di emergenze straordinarie, la prosecuzione del servizio in termini compatibili con le imprescindibili esigenze di qualità imposte dal bando.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 aprile 2007, la ricorrente, alla luce delle nuove acquisizioni documentali versate agli atti, lamenta altresì la violazione della lex specialis di gara in quanto, a suo avviso, l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara per aver falsamente dichiarato di essere in regola con i versamenti contributivi per i propri dipendenti.

Neppure tale censura è fondata.

Sotto un profilo sistematico, va osservato che la regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221, Cons. Stato., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215).

Per conseguenza, l'impresa dev’essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti.

Passando ad esaminare la problematica relativa alle caratteristiche ed ai controlli da effettuarsi in tema di dichiarazione di regolarità resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:

- le imprese che partecipano alle pubbliche gare d'appalto hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere (cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 15 settembre 2005, n. 1590);

- l'erronea attestazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell'impresa ) e alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28.5.2004, n. 3466, Sez. VI 25.1.2003, n. 352, Sez. V 17 aprile 2003, n. 2081);

- al fine di valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta, l’Amministrazione deve verificare la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l'ente previdenziale, surrogato dall'autodichiarazione presentata (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221).

Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2006, n. 4814).

Neppure può dispiegare alcun effetto nella vicenda all’esame quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.2.2006, n. 226 (con la quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionali che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell'appalto, non è incompatibile con l'art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, a condizione che, entro il termine indicato dalla normativa nazionale stessa, i suddetti possano fornire la prova di aver beneficiato delle misure indicate.

E ciò in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive.

Alla luce dei suesposti principi le argomentazioni della ricorrente si rivelano tutte infondate.

Nel sistema normativo vigente, infatti, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ma è demandata agli enti previdenziali.

La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni).

Nel caso di specie il termine per la presentazione delle domande di gara scadeva il 20 marzo 2006.

L’aggiudicataria ha ritualmente effettuato la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge.

Dalla documentazione versata agli atti in data 21 febbraio 2008 si ricava che al tempo dell’espletamento della gara, ed anche successivamente, le due associate erano in regola con i rispettivi obblighi contributivi, e che di ciò avevano notiziato l’Amministrazione confermando il contenuto dell’autodichiarazione, con conseguente infondatezza della censura.

L’infondatezza del motivo proposto avverso la prima classificata rende improcedibile per carenza di interesse l’impugnazione proposta nei confronti della seconda classificata, anche perché il sostanziale esaurimento dell’appalto priva di ogni utilità l’eventuale conseguimento del secondo posto della graduatoria.

In conclusione, dunque, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

respinge il ricorso in esame.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,

- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,

- Tito Aru, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 07/04/2008

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici