REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania TERZA SEZIONE adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
- Vincenzo SALAMONE - Presidente ff.
- Salvatore SCHILLACI - Consigliere
- Giovanni MILANA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 3271/2007 proposto da: ACOSET SPA IN P. E N.Q. , rappresentato e difeso da SCUDERI AVV. ANDREA BONAVENTURA AVV. GUIDO con domicilio eletto in CATANIA , VIA V. GIUFFRIDA, 37 presso SCUDERI AVV. ANDREA
contro
CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA
rappresentato e difeso da:
GENTILE AVV. NINO
con domicilio eletto in CATANIA
VIA PERUGIA,10
presso LEONORA AVV. MARIANO
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
rappresentato e difeso da:
MEZZASALMA AVV. SALVATORE
con domicilio eletto in CATANIA ***
VIA VENTIMIGLIA, 145
presso TAMBURELLO AVV. GIUSEPPE
PROV.REG.RAGUSA - SEGR.TECNICO OPERATIVA ATO IDRICO RAGUSA
COMUNE DI ACATE (RG)
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)
rappresentato e difeso da:
PICCIONE AVV. LUIGI
con domicilio eletto in CATANIA
VIA ASILO SANT'AGATA, 19
presso GIRBINO AVV. ALESSANDRO
COMUNE DI COMISO (RG)
rappresentato e difeso da:
GENTILE AVV. NINO
con domicilio eletto in CATANIA
VIA PERUGIA,10
presso LEONORA AVV. MARIANO
COMUNE DI GIARRATANA (RG)
rappresentato e difeso da:
FRASCA MARIA
con domicilio eletto in CATANIA
VIA G. VAGLIASINDI, 9
presso CAIRONE AVV. SALVATORE
COMUNE DI ISPICA (RG)
COMUNE DI MODICA (RG)
rappresentato e difeso da:
GENTILE AVV. NINO
con domicilio eletto in CATANIA
VIA PERUGIA,10
presso LEONORA AVV. MARIANO
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG)
rappresentato e difeso da:
SCOLLO AVV. PAOLO DANIELE
con domicilio eletto in CATANIA
VIA G. D'ANNUNZIO,56 SC/B
presso SCIACCA AVV. ANDREA ANGELO
COMUNE DI POZZALLO (RG)
COMUNE DI RAGUSA
rappresentato e difeso da:
FREDIANI AVV. ANGELO
con domicilio eletto in RAGUSA
SEGRETERIA
presso la sua sede
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG)
COMUNE DI SCICLI (RG)
COMUNE DI VITTORIA (RG)
rappresentato e difeso da:
BRUNO AVV. ANGELA
con domicilio eletto in CATANIA ***
VIA VENTIMIGLIA, 145
presso TAMBURELLO AVV. GIUSEPPE
e nei confronti di
SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE SPA IN P. E N.Q.
per l'annullamento
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:
- Verbale del 2 ottobre 2007 numero 9 comunicato successivamente, con cui la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, previa approvazione dei verbali del 30 luglio 2007 numero 7 e 11 settembre 2007 numero 8, ha disposto "…l’annullamento della procedura di gara per la scelta di un soggetto imprenditore privato di minoranza in società mista affidataria in concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato e dell’esecuzione dei lavori connessi ricompresi nel POT dell’ATO Idrico Ragusa ed adottata quale forma di gestione del servizio in oggetto quella del consorzio di cui all’articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, da costituirsi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del citato decreto legislativo, avvalendosi dei poteri e delle facoltà attribuite dall’articolo 11 della convenzione di cooperazione in premessa indicata…".=
- Verbali del 19 e 26 febbraio 2007 con cui la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Ragusa ha disposto l’avvio del procedimento di annullamento della procedura di gara per la selezione del soggetto imprenditore socio privato di minoranza per la costituenda società mista affidataria in concessione del servizio idrico integrato;
- La nota della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità d’Ambito ATO idrico Ragusa del 28 febbraio 2007 con cui è stato comunicato alla società ACOSET s.p.a l’avvio del procedimento di annullamento suddetto;
- Tutti gli altri atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali anche non conosciuti (ivi compresi i verbali della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Ragusa del 18 gennaio 2007, 30 luglio 2007 numero 7 e 11 settembre 2007 numero 8, la delibera del Comune di Comiso del 20 aprile 2007 numero 41, la delibera del Comune di Modica del 19 luglio 2007 numero 58, non conosciuti, tutte le eventuali delibere dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale, ove esistenti, sulla modifica della scelta del modello di gestione della società mista non conosciute, nonché tutti i verbali, atti e provvedimenti relativi al preteso annullamento, non conosciuti e, ove occorresse e nei limiti di interesse, i pareri legali acquisiti dall’Autorità d’Ambito nel corso dell’istruttoria, il disciplinare di gara, la Convenzione di Cooperazione sottoscritta il 10 luglio 2002 dagli Enti Locali facenti parte dell’ATO Idrico Ragusa, nelle parti appresso specificate),
nonché per il riconoscimento
ex articolo 7 della legge TAR, del diritto del Raggruppamento ricorrente al risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara nonchè al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati (con la condanna, previa determinazione dei criteri che il Tribunale vorrà individuare, al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa ovvero liquidate in via equitativa ex articolo 1226 c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).=
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)
COMUNE DI COMISO (RG)
COMUNE DI GIARRATANA (RG)
COMUNE DI MODICA (RG)
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG)
COMUNE DI RAGUSA
COMUNE DI VITTORIA (RG)
CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Udito nella Camera di Consiglio del 13 Marzo 2008 il relatore Cons. GIOVANNI MILANA
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Con Decreto Pres. Reg. sic. 16.05.2000 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali ( di seguito denominati A.T.O. ) e che con successivo Decreto Pres. Reg. sic. 7.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione.In attuazione del Decreto Pres. Reg. sic. da ultimo richiamato in data 10.07.2002 veniva stipulata la Convenzione di Cooperazione tra i Comuni iblei e la Provincia Regionale di Ragusa che ha costituito l’A.T.O. idrico di Ragusa ( di seguito Autorità d’Ambito). Detta Convenzione è stata successivamente aggiornata e modificata in data 7.06.2005.L’Assemblea dei Sindaci e del Presidente della Provincia in data 20.12.2002 approvava il Piano d’Ambito ( di seguito p. d. A) e successivamente in data 26.03.2004 sceglieva la forma di gestione del S.I.I. individuandola nella "società mista a prevalente capitale pubblico" di cui all’art.113 comma 5 lettera b) del T.U. 267/2000 e s.m.i.
In data 7.06.2005, la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia riapprovava con modifiche gli schemi di atto costitutivo della S.P.A., dello Statuto della SpA. e della richiamata Convenzione di gestione che prevedeva all’art.1 l’affidamento diretto del servizio in via esclusiva alla costituenda Società mista ( gestore del S.I.I.), mentre rimaneva immutato il disciplinare di gara. Veniva stabilito, inoltre, un termine (15 luglio 2005 ) entro il quale i Consigli comunali e provinciale avrebbero dovuto adottare gli atti di competenza.
Successivamente veniva diramato, previa modifica, un nuovo bando di gara per la selezione dell’imprenditore,socio privato di minoranza,al quale affidare l’attività operativa del S.I.I. e l’esecuzione dei lavori connessi " intendendosi per essi, i lavori previsti nel Piano Operativo Triennale approvato nella conferenza dei Sindaci del 15.12.2003 ovvero nella offerta migliorativa presentata… Al punto 8 dell’art.1 del disciplinare di gara veniva previsto che " Le opere da realizzare sono quelli rientranti nel P.O.T., così come modificato e/o integrato dall’offerta,nonché nel successivo progetto conoscenza previsto nel p.d.A).." Si prevedeva, nel medesimo punto 8 che " per l’affidamento dei lavori non eseguiti direttamente dal socio privato si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste per legge".
In appendice al disciplinare di gara ( art. 17) veniva indicato il contenuto minimo obbligatorio dei patti parasociali e tra questi assumono rilevanza in questa sede la previsione di cui alla lettera f " nell’eventualità che, nell’esercizio delle proprie prerogative, i competenti organi deliberassero di collocare in Borsa una parte delle azioni possedute dal socio pubblico, riconoscimento al socio di minoranza del 50% della plusvalenza rispetto al valore nominale conseguita col collocamento in borsa al netto degli oneri fiscali" .
Alla gara partecipavano tre raggruppamenti di imprese con capogruppo mandataria Saceccav Depurazioni Sacede SpA, Acoset SpA e Aqualia SpA.
Insediata la Commissione di gara, quest’ultima escludeva il R.T.I. AQUALIA SpA ed ammetteva gli altri. Successivamente, il R.d.P. invitava le ditte rimaste in gara a dichiarare se persisteva il loro interesse. Dava riscontro positivo Acoset SpA.
L’Autorità d’Ambito a tal punto, anzicchè procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione e alla costituzione della società mista di gestione per l’immediato avvio del servizio e la fruizione dei fondi comunitari, nella seduta del 26 febbraio 2007, paventando l’illegittimità della procedura espletata per contrasto col diritto comunitario, ha deliberato "…l’avvio del procedimento di annullamento della procedura di scelta del contraente di cui alle superiori premesse, fermo restando che la determinazione sarà successiva e conseguente alle valutazioni e determinazioni previste dal successivo punto 3; Di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare tempestivamente ai soggetti interessati allo svolgimento e definizione della procedura di gara per la scelta del socio privato contraente l’avvio del procedimento inteso alla adozione dell’atto e di assegnare il termine di 15 giorni per l’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’articolo 7 e ss. Della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di dare, altresì, mandato al responsabile del procedimento, una volta acquisiti gli atti ed i documenti di cui alle facoltà partecipative esercitate dai privati interessati, di sottoporre gli stessi e gli atti della esperita istruttoria procedimentale alla valutazione e determinazione dei competenti Consigli Comunali e Provinciali degli Enti facenti parte dell’ATO Idrico, nel termine di giorni 20 dalla richiesta, secondo schema di deliberazione all’uopo predisposto dalla conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia…".=
La Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO quindi, con nota del 28 febbraio 2007 ha comunicato alla società ACOSET l’avvio del procedimento di annullamento assegnandole un termine per l’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’articolo 7 della legge 241/90.=
La società ACOSET quindi, ha partecipato al procedimento trasmettendo le proprie controdeduzioni con nota del 26 marzo successivo.=
IV.- La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa infine, ha proceduto in merito all’annullamento della procedura di gara per la selezione del socio privato di minoranza della costituenda società mista e, con verbale del 2 ottobre 2007 numero 9, ha disposto l’annullamento della procedura di gara in questione e adottato quale forma di gestione del servizio idrico quella del consorzio di cui all’articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 267/00 (autorizzando il Presidente della Provincia ed il RUP e Dirigente Responsabile della S.T.O. a porre in essere gli atti ed i comportamenti conseguenti alle determinazioni di cui sopra).=
Infine, con nota del 9 ottobre successivo,è stato comunicato alla società ACOSET l’intervenuto annullamento della procedura di gara.=
Con il ricorso in epigrafe la ACOSET ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, e,con domanda cautelare ha chiesto a questo TAR la sospensione interinale degli atti impugnati.
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha proposto vari motivi di ricorso formulando articolate censure di violazione di legge sotto vari profili, eccesso di potere ,carenza di istruttoria,incompetenza dell’organo deliberante.
In particolare la deducente rileva che gli atti avversati si fonderebbero sul presupposto,secondo la prospettazione della deducente erroneo, che le modalità di aggiudicazione del servizio de quo(per la durata di trenta anni) sarebbero difformi dalla normativa Comunitaria
Rileva la ricorrente che nel caso concreto, sussisterebbero tutte le condizioni individuate in ambito comunitario e nazionale, per la compatibilità del modello della società mista col diritto comunitario e ciò in armonia con il parere del Consiglio di Stato n. 456 del 2007 che sulla questione si è così pronunciato "… può affermarsi che il modello della "società a capitale misto pubblico privato" esiste – come distinto dall’in house – nell’ordinamento nazionale, sia nella disposizione generale dell’art. 113 t.u.e.l. che in varie disposizioni speciali (come quella per il SIAN nel caso di specie). D’altro canto, però, tale disciplina è in evoluzione, sia de iure condito (art. 1, comma 2, e art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 13 del d.l. n. 223 del 2006) che de iure condendo (AS n. 772), poiché continua a suscitare perplessità la piena compatibilità di tale modello con il sistema comunitario, alla stregua della recente e rapida evoluzione giurisprudenziale e stante l’assenza di decisioni specifiche sul punto. La Sezione – nei limiti del quesito in esame – ritiene possibile affermare che tale compatibilità possa essere rinvenuta, alla stregua dei principi espressi, direttamente o indirettamente, dalla Corte di giustizia, quantomeno in un caso: quello in cui – avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, di cui si dirà infra, al punto 8.3 – non si possa configurare un "affidamento diretto" alla società mista ma piuttosto un "affidamento con procedura di evidenza pubblica" dell’attività "operativa" della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest’ultimo. In altri termini, in questo caso, indicato di regola come quello del "socio di lavoro", "socio industriale" o "socio operativo" (come contrapposti al "socio finanziario"), questo Consiglio di Stato ritiene che l’attività che si ritiene "affidata" (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche l’attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della qualità di socio. La peculiarità rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sembra allora rinvenirsi, in questo caso, non tanto nell’assenza di una procedura di evidenza pubblica (che, come si è detto, esiste e opera uno specifico riferimento all’attività da svolgere) quanto nel tipo di controllo dell’amministrazione appaltante sul privato esecutore: non più l’ordinario "controllo esterno" dell’amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente, ma un più pregnante "controllo interno" del socio pubblico, laddove esso si giustifichi in ragione di particolari esigenze di interesse pubblico (che nell’ordinamento italiano sono comunque individuate dalla legge)….".
Il richiamato parere, afferma la ricorrente, esprimerebbe perplessità solo nella ipotesi in cui si controverta di "società miste aperte" nelle quali il socio non viene scelto per finalità "definite" ma come partner privato di una società "generalistica".=
Sarebbe evidente come tale ipotesi non è configurabile nella dedotta fattispecie.
Rileva inoltre la ricorrente che, in assenza di specifiche pronunce della Corte di Giustizia sull’incompatibilità col diritto comunitario del modello di società mista di cui all’articolo 113, quinto comma, lettera b) del decreto legislativo 267/2000, ed anzi di indicazioni di segno opposto della Commissione e del Parlamento Europeo, l’ordinamento nazionale registra, in aggiunta alle puntuali decisioni del Consiglio di Stato numero 272/2005 e 3672/2005 e al parere della Sezione Consultiva 458/2007, ulteriori orientamenti giurisprudenziali che confermano la legittimità degli affidamenti a società mista ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 267/00.
Sul punto ,nota la deducente, è stato recentemente, statuito che "…la compatibilità con il sistema comunitario dell’istituto della "società mista" può essere rinvenuta, alla stregua dei principi espressi, direttamente o indirettamente, dalla Corte di giustizia, quantomeno in un caso: quello in cui – avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, (…) – non si possa configurare un "affidamento diretto" alla società mista ma piuttosto un "affidamento con procedura di evidenza pubblica" dell’attività "operativa" della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest’ultimo. Occorre quindi che il socio privato sia identificabile quale "socio di lavoro" o socio industriale, assumendo in altri termini, e per un periodo limitato, un ruolo meramente operativo e non anche finanziario. Così posta la problematica relativa all’istituto in esame, il ricorso alla "società mista" risulta allora compatibile con le previsioni comunitarie (quantomeno) nel caso in cui questa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un affidamento diretto, ma la modalità organizzativa con la quale l’Amministrazione controlla l’affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società….
Ed ancora, che "…la lettera dell’art. 113, comma 5, lettera b) del d. lgv. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 14 del d. lgv. n. 269/2003, autorizza l’affidamento diretto di servizi pubblici locali a favore di "società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche". Sicchè l’affidamento, a favore di una società a partecipazione prevalente pubblica , al cui capitale partecipano soci privati (nel caso di specie, nella misura del 22,76% ciascuno) che sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica è legittimo, ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla norma citata….".
Da ciò conseguirebbe, ad avviso della deducente, che il modello della società mista disciplinato dall’articolo 113, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 267/2000 è pienamente compatibile col diritto comunitario ed assolutamente legittimo;ed altrettanto legittimamente, possono farvi ricorso gli enti locali per la gestione del servizio idrico (con l’ulteriore conseguenza, che tale norma è stata erroneamente disapplicata dai comuni della provincia con gli atti impugnati, che sono per tale ragione assolutamente illegittimi).
Pertanto la ricorrente chiede al Collegio di sottoporre la problematica al vaglio della Corte di Giustizia della Comunità Europea la questione della compatibilità cone le direttive Europee.
Le Amministrazioni resistenti, costituite in giudizio, rilevano che, nel caso di specie,come risulta dagli atti di gara e dal bando ,la stazione appaltante ha scelto come forma del gestione del servizio idrico lo schema della " società mista a prevalente capitale pubblico" di cui all’art. 113 comma 5 lett. b del T.U. 267/2000 e successive modifiche.
La citata disposizione del D.Lgs. n. 267 del 2000 (nel testo sostituito dall’art. 35 della L. n. 448 del 2001 e modificato dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 326 del 2003) ammette che non si proceda a gara pubblica e si affidi direttamente la gestione di servizi pubblici locali a "società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano".
La citata disposizione trae origine dalla necessità dell’ordinamento interno di conformarsi ai principi comunitari in materia, come è dimostrato dalla circostanza che essa consegue ad una procedura d’infrazione ovviata nei confronti della Repubblica italiana – cfr. la procedura d’infrazione della Commissione 1999/2184 ex art. 226 del trattato, avviata con lettera n. SG-2000-D/108243 dell’8 novembre 2000, con cui la Commissione ha messo in mora l’Italia ritenendo che le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in particolare alla lett. e), fossero in contrasto con l’art. 11 paragrafo 1 della direttiva 92/50 e con l’art. 20 della direttiva 93/38 nonché con i principi di trasparenza, di parità di trattamento e la successiva nota 26 giugno 2002 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, nella quale si riscontravano disposizioni non conformi ai principi di diritto comunitario.
Il bando ed il disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione , poi, oltre alla scelta del contraente prevedeva che lo stesso aggiudicatario, socio di minoranza , avrebbe ricevuto l’ affidamento diretto del servizio e l’esecuzione dei lavori. Però, in base alla normativa europea gli affidamenti di opere e servizi, in via diretta e senza gara, sono consentiti secondo quanto asserito dalla resistente,solo a condizione che gli stessi avvengano "in house", ossia in favore di società a partecipazione pubblica totalitaria,le quali realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che le controlla e sulle quali quest’ultimo eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri apparati burocratici .Il giudice comunitario ,invece, escluderebbe,ad avviso dell’Amministrazione resistente, che il richiesto "controllo analogo" possa sussistere in presenza di una partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale della società pubblica affidataria.
Rileva l’Amministrazione resistente che Corte di Giustizia CE, sez.I, 11/1/2005 n. C-26/03, ha stabilito che "Nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate."
Pertanto secondo la Corte "la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi. "[…]l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla direttive 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti."In ordine al concetto di " controllo analogo " la Corte di giustizia ha chiarito che esso deve essere inteso come un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica: ciò, in particolare, si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente affidatario del servizio, affinché quest'ultimo possa essere considerato una longa manus dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale situazione non può verificarsi rispetto alla società con partecipazione privata minoritaria e spesso non si verifica anche rispetto a società con capitale totalitario. La giurisprudenza ,pertanto ,ha ritenuto che il sistema di affidamento diretto alla società mista (sia pure dopo scelta tramite procedura ad evidenza del socio privato) concreterebbe nella sostanza un affidamento in house al di fuori dei requisiti richiesti dal diritto comunitario in quanto la detenzione da parte di un'impresa privata di quote nella società aggiudicataria comporta la presunzione che l'autorità aggiudicatrice non possa esercitare su tale società "un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi"
Detta esigenza sarebbe ancor più avvertita nella fattispecie, rileva la resistente, atteso che la durata del servizio de quo è determinato, per convenzione, in trenta anni (termine che accenturebbe l’aleatorietà di un rapporto contrattuale riconducibile all’appalto di servizi).
Ad avviso del Collegio la questione di legittimità Comunitaria dell’appalto de quo,sollevata dalla ricorrente è rilevante.
Invero, la soluzione di essa non appare chiaramente desumibile dalla giurisprudenza Comunitaria, né, inoltre, i dubbi prospettati dalle parti,con particolare riguardo alla ricorrente,si appalesano, ad una sommaria delibazione, nè infondati né irragionevoli.
Appare, dunque,opportuno rimettere la questione alla Corte di giustizia delle Comunità Europee,nei seguenti termini:
"Se è conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del Trattato, un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura "industriale" ed "operativa", sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire".
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania Terza Sezione rimette alla Corte di Giustizia Delle Comunità Europee il quesito indicato in motivazione. Sospende la decisione sulla domanda cautelare in epigrafe sino alla pubblicazione della decisione della Corte sul predetto quesito.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla trasmissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e curerà gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13 marzo 2008.
L’estensore Il Presidente ff.
Depositata in Segreteria
il 22 aprile 2008
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