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TAR Lazio, sez. II ter, 3/10/2008 n. 8760
Sulla localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale.

E’ legittima la delibera dell’amministrazione comunale che ha respinto la richiesta di trasferimento dell’unica farmacia dal centro storico, ad una zona più periferica, ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa, comportando una forte penalizzazione della popolazione esistente nel comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.

Rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libera ma rimessa alla discrezionalità amministrativa del comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nel caso di di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE II ter 

composto dai signori

Michele Perrelli PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra COMPONENTE

Germana Panzironi COMPONENTE , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11480/06 Reg. Gen., proposto da Ashenafi Daniel in giudizio con gli avv. Bacigalupo Gustavo, Lucidi Stefano Lopresti Paolo e ed elettivamente domiciliato in Roma, Circ. Clodia n. 80;

contro

Comune di Monopoli in Sabina in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio con l’avv. Venettoni Roberto;

per l'annullamento

della determinazione n. 17/06;

di ogni atto comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all’ udienza del 23-6-2008, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati del ricorrente, come da verbale di udienza.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato l’istante impugna il provvedimento in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha respinto la richiesta di trasferimento della sede della propria farmacia da via Roma in centro storico, a via Ferruti, zona più periferica.

Deduce il ricorrente l’illegittimità della delibera per eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

All’udienza del 23-6-2008 la causa è andata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.

Il ricorrente espone di essere il titolare dell’unica farmacia in Monopoli e che, dato il trasferimento di buona parte della popolazione dal centro verso la periferia, la sua attività era stata gravemente pregiudicata.

Pertanto aveva richiesto di poter trasferire la sede della farmacia, lasciando il centro storico del paese, ma l’amministrazione comunale aveva negato il nulla osta ritenendo che lo spostamento non rispondeva alle ragioni di pubblico interesse tutelate dal potere autorizzatorio da essa esercitato, in quanto il centro storico rimane il nucleo demografico di gran lunga più consistente dell’intero territorio comunale rappresentando il punto di riferimento per molte persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa.

L’istante ritiene tale determinazione illegittima in quanto adottata senza una adeguata istruttoria e lesiva del suo diritto di libera iniziativa economica.

Le censure non hanno pregio.

La determinazione impugnata è stata adottata a seguito di una ponderata istruttoria da parte della amministrazione comunale che, come risulta dalla puntuale ed esaustiva motivazione, dimostra la crescita della popolazione del centro storico, citando i dati delle sezioni di censimento comunali.

La consistenza demografica è determinata dal fatto che nel centro storico si svolgono la maggior parte delle attività lavorative del paese, come quella scolastica, degli uffici postali e degli istituti bancari e delle altre strutture pubbliche ed è quindi necessaria la presenza di un presidio farmaceutico.

L’accoglimento della richiesta di trasferimento dell’unica farmacia comporterebbe una forte penalizzazione della popolazione esistente nel Comune con particolare riferimento agli strati più deboli, quali le persone anziane.

Peraltro nella località richiesta dall’istante è già presente un altro presidio farmaceutico.

Da ultimo occorre osservare che rientra nel pieno potere autorizzatorio esercitato dal comune il diniego di trasferimento della sede poiché la localizzazione delle farmacie all’interno del territorio comunale non è libero ma rimesso alla discrezionalità amministrativa del Comune che la esercita tenendo presente la tutela degli interessi collettivi della popolazione. Tale potere non comporta la compressione della libera iniziativa imprenditoriale la quale, nell’ipotesi di specie, è subordinata alla cura dell’interesse pubblico locale.

Tutto ciò premesso il Collegio respinge il ricorso in epigrafe siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23-6-2008.

Michele Perrelli PRESIDENTE

Germana Panzironi ESTENSORE

Depositata in segreteria

Il 3 ottobre 2008

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