REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE
composto dai Signori Magistrati:
- ANTONIO ONORATO Presidente
- OBERDAN FORLENZA Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2851/2008 proposto dai Sigg. Capece Lucia, Panico Marco, De Carlo Vincenzo, Tortora Angelo, Pisani Annamaria, Farmacia del Duomo S.a.s. di Tanzillo Vincenzo, Farmacia Maiorino S.n.c. di Cimmino Iolanda, Cucciniello Carmela, Farmacia La Montagna Vincenzo di La Montagna Vincenzo e Tortora Ottavio, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo De Falco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Aleni in Napoli, corso Vittorio Emanuele n.115;
CONTRO
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carla Palombo ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, alla via S. Lucia n.81;
E
Consorzio Intercomunale Servizi Sociosanitari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Sasso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Toledo n.156;
E
INCO.FARMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario R. Spasiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n.110/2;
E
COMUNE DI ACERRA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Del Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via A. Scarlatti n.211/e;
E
I.GE.SS. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Palma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Carlo Poerio n.98;
E
Morgillo Anna Laura, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Ricciardi Federico ed elettivamente domiciliata presso lo studio Lemmo in Napoli, Via del Parco Margherita n.31;
PER OTTENERE
l’annullamento, previa sospensione, del Decreto dirigenziale n.68 dell’11/3/2008 di attribuzione in via provvisoria della titolarità della sede farmaceutica di nuova istituzione n.12 del Comune di Acerra al comune medesimo in Via Paisiello s.n.c. autorizzandosi la gestione della farmacia comunale attraverso la società mista INCO. FARMA. S.p.a.; della nota n.6704 del 18/2/2008 di richiesta da parte del Comune di Acerra di emissione del decreto autorizzativo per l’apertura del citato esercizio farmaceutico; della Delibera C.C. n.9 del 28/2/2007 di adesione al Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari, nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente, oltre che il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dalla Regione Campania;
Vista la costituzione del Consorzio Intercomunale;
Vista la memoria con documentazione depositata dalla INCO. FARMA;
Vista la memoria depositata dal Comune di Acerra;
Vista la costituzione della I.GE.SS. con successivo deposito di memoria;
Vista la documentazione depositata dalla Regione Campania,
Vista la documentazione depositata dal Consorzio Intercomunale;
Vista la memoria depositata dal Comune di Acerra;
Vista la memoria depositata dalla INCO. FARMA;
Vista la memoria depositata dal Consorzio Intercomunale;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione e difesa della sig.ra Morgillo;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 9 ottobre 2008, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere farmacisti del Comune di Acerra e che l’Ente locale, con Delibera consiliare n.43 del 18/7/2006, ha esercitato il diritto di prelazione per la gestione della 12° sede farmaceutica di nuova istituzione. In proposito venne costituito tra alcuni Comuni, ma senza la presenza del Comune di Acerra, un Consorzio intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, che provvide nel 2004 ad indire una gara di appalto per la scelta del socio privato di maggioranza al fine della costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato per la gestione integrata del servizio di farmacia comunale e le attività connesse nei nove Comuni consorziati, gara aggiudicata alla I.GE.SS. che detiene il 75% del capitale dell’INCO. FARMA. Questo Tribunale con sentenza n.3135/2006 ha ritenuto illegittimi gli atti di affidamento del servizio, ma il Consiglio di Stato con pronuncia n.167/2008 ha accolto il relativo appello; in ogni caso, con l’impugnato Decreto dirigenziale, prendendosi atto di un affidamento di servizio pubblico che non vi sarebbe mai stato, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.3230 del 2006 di sospensione dell’efficacia della sentenza di questo Tribunale n.3135 del 2006, è stata attribuita in via provvisoria al Comune di Acerra la titolarità della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n.12.
La Regione Campania si è costituita per eccepire l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di sede già prelata dal Comune di Acerra; in ogni caso la configurabilità della farmacia comunale come servizio pubblico privo di rilevanza industriale ai sensi dell’art.113-bis del T.U. n.267/2000 renderebbe infondate le doglianze di parte ricorrente, ferma la titolarità della sede farmaceutica in capo al Comune. Il Consorzio Intercomunale si è costituito per resistere al ricorso depositando documentazione. La INCO. FARMA. ha evidenziato che, nell’ambito del ricorso a modelli di gestione diretta e di partenariato istituzionalizzato, escludendosi la completa esternalizzazione del servizio, il Consorzio C.I.SS. provvide ad indire una procedura ad evidenza pubblica con definitiva individuazione della SOC.I.GE.SS. quale partner privato della INCO.FARMA. ed il Consiglio di Stato con sentenza n.167 del 2008 ha confermato la legittimità dell’operazione di gestione integrata delle farmacie comunali attraverso l’istituzione di un ente consortile; l’istituzione della sede farmaceutica in questione ha consentito al Comune di Acerra di acquisire importanti risorse finanziarie stante l’economicità dell’operazione, ma in ogni caso il ricorso sarebbe irricevibile per tardività e comunque inammissibile. Il Comune di Acerra si è costituito precisando la ricostruzione in fatto della vicenda con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte per la INCO. FARMA.. La I.GE.SS. si è costituita deducendo l’irricevibilità del ricorso per tardività, la nullità per genericità della domanda e comunque la legittimità della procedura seguita. La sig.ra Morgillo si è costituita deducendo il proprio interesse in quanto vincitrice del concorso per la direzione tecnica della neo-istituita sede farmaceutica, nonché la carenza di interesse dei ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti deducono la violazione dei principi del Trattato CE su pubblicità, trasparenza e concorrenza, dell’art.97 Cost., dell’art.3 della Legge n.241/1990, dell’art.113 del T.U. n.267/2000, nonché l’eccesso di potere .
2. Il Collegio ritiene preliminarmente di poter prescindere dalle questioni di irricevibilità, attesa l’infondatezza nel merito; in ogni caso appare opportuno sottolineare che, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, A.P., ord.za 30.3.2000, n.1), le farmacie, anche quelle di cui sono titolari soggetti privati, fanno parte dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che ne costituiscono parte integrante in ragione della loro capillarità e del loro obbligo di erogare i farmaci agli assistiti ed a chiunque intenda acquistarli e di non interrompere lo svolgimento del servizio soggetto ad ampi poteri di vigilanza e di controllo dell’Amministrazione (Cons. Stato, V, 21.6.2005, n. 3268).
Sotto questo profilo, quindi, potrebbe discutersi sull’applicabilità alla presente controversia di quanto previsto dall’art. 23-bis, comma 1, lett.c), della Legge n.1034/1971 in tema di provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici; anzi, potrebbe ritenersi applicabile anche quanto previsto dalla lett.e) del comma 1 del citato articolo che rende applicabile la specifica disciplina processuale anche ai provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell’art.22 della Legge n.142/1990, rientrando la presente fattispecie tra quelle di “privatizzazione” richiamate dalla norma.
2.1 In relazione al secondo profilo, il Collegio rileva che la giurisprudenza ormai concorde, cui si associa il Collegio, dopo un periodo di oscillazione immediatamente successivo all’entrata in vigore del suddetto art. 23-bis per opera della Legge n.205/2000, ha precisato che per “termine previsto per la proposizione del ricorso” debba intendersi esclusivamente quello per la notificazione del ricorso e non quello per il deposito (ex multis, T.A.R. Piemonte, I, 8.5.2008, n.1009).
3. Sempre in ragione dell’infondatezza nel merito, si ritiene anche di poter prescindere dalla questione dell’interesse di parte ricorrente a proporre simile impugnativa; si potrebbe discutere circa la spettanza al titolare di una sede farmaceutica di un interesse qualificato a contestare la legittimità degli atti di affidamento della gestione di una nuova sede farmaceutica, se non altro perché, a prescindere dalle precedenti istanze volte all’attivazione di un dispensario farmaceutico o alla creazione di una società mista dal medesimo formulate, essi, comportando una riduzione del volume di attività, incidono sul precedente atto ampliativo rilasciato a proprio favore.
Nel caso delle farmacie private o comunali, esse in verità svolgono tale servizio sotto forma di un’impresa commerciale organizzata a tale scopo, privata o pubblica secondo il soggetto titolare della c.d. autorizzazione all’apertura della farmacia. La particolarità della farmacia comunale risiede nel fatto che, appartenendo ad un soggetto che è un ente pubblico e non un privato imprenditore, può assumersi il compito di assicurare alla collettività quelle modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142).
4. Come affermato dal Giudice di appello nella pronuncia cui gli scritti di parte hanno più volte fatto riferimento (n.167/2008), in un settore in cui preminente è l’interesse della popolazione e le farmacie private sono assoggettate al regime pubblicistico, la posizione soggettiva del farmacista che prospetti la violazione del principio della libera concorrenza deve essere ricondotta alla categoria degli interessi legittimi, essendo in ogni caso l’interesse del privato concomitante, concorrente e subordinato ad un corretto assetto della rete di distribuzione dei farmaci all’utenza.
4.1 L’esame della normativa di settore non può prescindere dall’art.10 della Legge n.362/1991 che, modificando il primo comma dell’art.9 della Legge n.475/1961, ha precisato che “le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, nelle seguenti forme :
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestano servizio presso le farmacie di cui il Comune abbia la titolarità”.
Rispetto a quest’ultima previsione si è registrato il tentativo di ampliamento della rosa dei soggetti attraverso l’art. 12 della Legge n.498/1992 n. 498, che ha contemplato la possibilità di costituire società anche con soggetti diversi da farmacisti dipendenti; tuttavia tale disposizione è stata superata dall’art. 274, comma 1, lett. w) del Decr. Legisl. n.267/2000 che ha soppresso i commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del citato articolo.
4.2 La previsione derogatoria contenuta nell’art. 12 della Legge n.498/1992 è stata, tuttavia, riprodotta nell’art. 116 del Testo Unico n.267/2000, ove si ammette la possibilità di costituire, per l’esercizio di servizi pubblici, “apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche” precisando che “Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica”. L’interpretazione di siffatta disposizione, in quanto contenuta in un Testo Unico meramente compilativo, va orientata nel senso di non limitare la deroga al solo vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ma di estenderla alla individuazione dei requisiti soggettivi dei soci di società di gestione delle farmacie comunali.
4.3 D’altra parte, nella materia dei servizi pubblici degli Enti locali, l’art.22 della Legge n.142/1990 stabilisce che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale (per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale), a mezzo di istituzione (per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale) e a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. Successivamente si è pervenuti alla previsione di cui all’art.113 del Decr. Legisl. n.267/2000, secondo il quale i servizi pubblici possono essere gestiti (lett. e) mediante società per azioni, o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, nonché (lett. f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art.116.
Con l’art. 35 della Legge n.448/2001 il citato art.113 è stato sostituito con due nuovi articoli (113 e 113-bis), introducendosi la distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza industriale (art. 113) e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (art. 113-bis); ancora con il D.L. n.269/2003 convertito nella Legge n.326/2003 il Legislatore, con norma peraltro censurata parzialmente dalla Corte Costituzionale con sentenza n.272/2004, ha eliminato la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale e non, sostituendola con quella fra servizi pubblici locali “con rilevanza economica” e servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”, precisando, che la disciplina delle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative della disciplina di settore.
5. Ciò premesso quanto alla normativa di settore, contrariamente a quanto spiegato in sede di ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene che è vano invocare la mancanza di motivazione in ordine alle scelte dell’Amministrazione relative all’esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, trattandosi pacificamente di esercizio di un potere che è espressione di quella particolare preminenza che il Legislatore ha riconosciuto al Comune nell’esercizio del servizio farmaceutico nell’interesse della collettività, come tale non necessitante di una particolare esplicitazione delle ragioni sottostanti (ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, I, 10.1.2007, n.41; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 29.9.2004, n.423).
Va in ogni caso riconosciuta la piena ammissibilità della scissione tra titolarità e gestione trattandosi, in questo caso, di gestione di farmacia comunale e non di farmacie private per le quali, invece, vale il divieto di cui all’art. 12, comma 11, della Legge n.457/1968 che non consente al titolare di farmacia privata di affidarne la gestione a terzi.
5.1 Quanto alle ulteriori censure, la Sezione è ben cosciente che la stessa Legge n.244/2007, con l’art.3, commi 27-32, allo scopo di tutelare la concorrenza ed il mercato ha sancito il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E’ altrettanto pacifico che la distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del Servizio Sanitario Nazionale e costituisce un parametro per i livelli essenziali di assistenza: in sostanza l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della materia del diritto alla salute, garantito ed assicurato dallo Stato e dalle Regioni ed al quale i Comuni concorrono allorché intendono esercitare il diritto di prelazione, ossia la facoltà loro riconosciuta di gestire le farmacie comunali, attraverso lo strumento giuridico-organizzativo ritenuto più idoneo allo scopo. Con la citata pronuncia n.167/2008 i Giudici di Palazzo Spada hanno in proposito riconosciuto la legittimità dell’operazione di gestione integrata delle farmacie comunali attraverso l’istituzione di un Ente consortile.
5.2 Per completezza va ricordato che, nel caso dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale di cui all’art. 113-bis del Decr. Legisl. n.267/2000, l’affidamento è possibile in favore di “società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”. Ora, nell’ottica del diritto comunitario, questo affidamento integra gli estremi di una concessione di servizi, come tale non conforme agli artt.43 e 49 del Trattato di Roma non tanto sotto il profilo della scelta del socio privato che avviene attraverso procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto per il fatto che si consente ad una società mista non rientrante nell’orbita decisionale dell’Amministrazione concedente di risultare concessionario diretto del servizio pur in assenza di una procedura di evidenza pubblica; quando il concessionario è anche Amministrazione aggiudicatrice per cui, senza ricorrere al mercato, provvede con le proprie risorse e strutture interne che, sebbene giuridicamente distinte dal medesimo, agiscono “prevalentemente” per suo conto e sono sottoposte ad un “controllo analogo” a quello esercitato sulle proprie strutture, è possibile far ricorso all’affidamento “in house”, che come è noto è subordinato ai due presupposti del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e della realizzazione della maggior parte dell’attività della società in favore dell’ente di appartenenza, assumendo così rilievo le note restrizioni formulate dalla Corte di Giustizia secondo la quale il “controllo analogo” consiste nell’influenza determinante non solo degli obiettivi, ma anche delle decisioni importanti della società “in house”.
I giudici comunitari, dopo aver ideato questo modulo organizzatorio che aveva spinto molte Amministrazioni ad affidare direttamente servizi e/o lavori a soggetti a partecipazione pubblica, in violazione di regole di concorrenza, ha provveduto ad interpretare in maniera sempre più restrittiva i presupposti essenziali dell’istituto, limitandone sempre più l’operatività; resta la palese difficoltà di accertare la sussistenza di un rapporto di dipendenza azionisti-amministratori che appare configurabile nel caso di collegamento funzionale tra Comune e azienda speciale, ma non quando gli organi sociali, come il consiglio di amministrazione, possono assumere le decisioni di gestione della società in piena autonomia nei confronti degli azionisti-amministrazioni aggiudicatici. Inoltre la giurisprudenza comunitaria è dell’avviso che una società totalmente partecipata da una pluralità di enti pubblici possa rendersi affidataria di prestazioni da parte di tutti i suddetti enti, compresi quelli la cui partecipazione azionaria è del tutto marginale, mentre i giudici nazionali hanno affermato che è necessario che una specifica disposizione legislativa ammetta espressamente la legittimità degli affidamenti “in house” non essendo sufficiente che un ente pubblico detenga l’intera partecipazione azionaria di una società ed eserciti su di essa il “controllo analogo” come delineato dal giudice comunitario.
5.3 Detto delle perplessità circa le forme organizzatorie del servizio pubblico, va ricordato quanto affermato di recente (Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Puglia, Parere 27.2.2008, n.3) circa la necessità che la gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali venga collocata in una modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale, come tale non riconducibile né all’ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l’ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un’attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art.112 del Decr. Legisl. n.267/2000 che consente agli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
In definitiva, nella fattispecie l’affidamento diretto del servizio di gestione delle farmacie consortili si è concretizzato attraverso un procedimento a formazione progressiva, rispettoso del principio concorrenziale e formato dall’insieme degli atti con i quali si è addivenuti alla selezione del socio privato ed alla costituzione di una nuova società. D’altronde, pare al Collegio che restringere la concorrenza a pochi operatori, che usufruirebbero di un’ingiustificata posizione di oligopolio, ed introdurre contingenti volti a creare un’ingiustificata barriera all’entrata di nuovi soggetti equivarrebbe semmai ad eludere il favor dell’attuale “costituzione economica” per il regime di concorrenza in quanto, per definizione, meglio rispondente alle esigenze della generalità, ciò per tacere della progressiva liberalizzazione del settore nel rispetto della libera prestazione dei servizi e nell’ambito della adeguata distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, ove il cittadino deve essere adeguatamente garantito in virtù degli interessi in gioco, tra i quali non può trovare spazio quello di differire il più possibile l’apertura di nuove farmacie ad esclusivo vantaggio di chi già opera sul territorio.
6. Devono ritenersi altresì infondate le argomentazioni spiegate in ordine alla possibilità di ricomprendere nell’affidamento della gestione delle sedi farmaceutiche consorziate anche la conduzione della sede del Comune di Acerra: in proposito detto Ente ha deliberato di inserire la propria sede farmaceutica in un’organizzazione integrata ed unitaria con altri Comuni avente compiti sia di programmazione che di gestione; non paiono sussistere dubbi circa la legittimità dell’estensione del contratto di affidamento, in quanto l’obiettivo è stato il perseguimento dei benefici propri della gestione integrata in termini di risparmio di spesa per riduzione dei prezzi e dei costi di avviamento, di maggiore disponibilità delle prestazioni socio-sanitarie e di migliore accessibilità al servizio. Il gravato Decreto dirigenziale della Regione Campania si è poi limitato a prendere atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato, poi seguita dalla citata sentenza n.167/2008, di riforma di precedente pronuncia di questo Tribunale, attribuendosi in via provvisoria al Comune di Acerra la titolarità della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n.12 ed autorizzando la relativa gestione tramite la società mista pubblico-privata INCO. FARMA.
6.1 Il rigetto del ricorso determina la reiezione anche della richiesta di risarcimento dei danni con esso formulata.
7. Sulla base di tali premesse si ritiene che il ricorso in oggetto vada rigettato.
Sussistono giustificati motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2008.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
depositata il 10 ottobre 2008 |