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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28/10/2008 n. 18797
Sull'incompetenza del Comune a procedere all'affidamento del servizio idrico trattandosi di competenza propria dell'ATO.

In base all'art. 12, c. 1 della l. R.Campania 21 maggio 1997, n. 14, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio.
Pertanto, nel caso di specie, sono illegittimi sia il bando che il disciplinare di gara, non essendo il Comune competente ad adottare provvedimenti volti all'affidamento del servizio idrico integrato.

Materia: acqua / servizio idrico integrato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente

PAOLO CORCIULO Consigliere, estensore

CARLO DELL’OLIO  Referendario 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Sul ricorso n. 4952/2008  proposto da Ente d’Ambito Ottimale Napoli Volturno in persiona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Riccardo Marone con domicilio eletto presso quest’ultimo in NAPOLI, via Cesario Console n. 3;

contro

Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco p.t.  non costituito in giudizio;

 

pe l'annullamento, previa sospensione

- del bando di gara indetto con determinazione dirigenziale in data 20 maggio 2008 n. 741, avente ad oggetto l’affidamento della gestione del ciclo integrato delle acque, i lavori di adeguamento delle rete idrica e fognaria, nonché la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della rete idrica e fognaria comunale;

- di  tutti gli atti connessi preliminari e conseguenti, ivi compreso il disciplinare di gara di cui al bando impugnato. 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore Consigliere Paolo Corciulo;

Uditi alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008 gli avvocati di cui al relativo verbale;

Letto l’art. 9 della legge n. 205/2000;

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Pozzuoli con determinazione  dirigenziale n. 741 del 3 20 maggio 2008 indiceva una gara per l’affidamento dell’appalto misto del servizio idrico integrato per la durata di sei anni e per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di adeguamento della rete idrica e di quella fognaria da concludersi entro tre anni.

Tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale dall’Ente d’Ambito Ottimale Napoli Volturno che ne chiedeva l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, deducendo l’incompetenza del Comune a procedere all’affidamento del servizio idrico, trattandosi di competenza propria dell’ATO, nonché rilevando la mancanza di una previa deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio Comunale in materia di organizzazione del servizio.

Il Comune  di Pozzuoli non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione di merito sussistendo tutti i  presupposti per  una decisione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, costituisce costante orientamento della Sezione, anche recente, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi quello secondo cui in base all'art. 12, comma primo della legge Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo, restando sottratta agli enti territoriali partecipanti al consorzio obbligatorio l'esercizio di un potere diretto sugli impianti e la possibilità di incidere, con propria autonoma delibera, sulla gestione del servizio (TAR Campania Napoli I Sezione 17 giugno 2008 n. 5968; TAR Campania, Napoli, I, 29.12.2005, n. 20674).

Pertanto, sia il bando che il disciplinare di gara devono ritenersi illegittimi, non essendo il Comune di Pozzuoli competente ad adottare provvedimenti volti all’affidamento del servizio idrico integrato, il conseguente l’annullamento dovendo ritenersi relativo a tutta la lex specialis e così anche ai lavori di adeguamento,  in considerazione della natura mista dell’appalto e della funzione meramente accessoria di questi ultimi alla stregua dei criteri di cui all’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale I Sezione

- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 22 ottobre  2008 dai Magistrati

Antonio Guida           Presidente

Paolo Corciulo            Consigliere, estensore

Carlo Dell’Olio           Referendario

Il Presidente   L’Estensore

 

Depositata in segreteria

Il 28 ottobre 2008

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